CONTRAVVENZIONI


CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 11 giugno 2018, n.26582
L’esercente di un esercizio commerciale in cui è avvenuta la somministrazione di bevanda alcolica al minorenne, non può giovarsi, al fine di andare esente da responsabilità penale, dell'errore in cui sarebbe caduta la cameriera addetta al servizio bar, non adeguatamente "controllata" dai soggetti cui aveva dato in appalto tale incombenza. La natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all’art. 689 cod. pen., infatti, impone in capo al proprietario dell'esercizio commerciale di una effettiva e necessaria diligenza nell'accertamento dell'età del consumatore, atteggiamento che, nel caso, come quello in esame, non può essere soddisfatto né dalla presenza nel locale di cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcooliche ai minori, né limitandosi a delegare il controllo dell'età degli avventori a terzi. |
CASUS DECISUS
Con sentenza del 23 gennaio 2017 il Giudice di Pace di Forlì ha condannato MA. MA., in qualità di legale rappresentante di una società esercente attività di somministrazione di bevande alcoliche, per il reato di cui all'art. 689 cod. pen. In particolare il Giudice ha ritenuto il MA. responsabile del reato a titolo di colpa, per non aver predisposto un efficace sistema di controllo dell'età degli avventori, tale da impedire che fossero somministrate bevande alcoliche ai minori di sedici anni. Con atto sottoscritto dai difensori di fiducia propone ricorso per cassazione l'imputato. |
TESTO DELLA SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 11 giugno 2018, n.26582 - Pres. Vessichelli – est. Miccoli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza
del 23 gennaio 2017 il Giudice di Pace di Forlì ha condannato MA. MA., in
qualità di legale rappresentante di una società esercente attività di
somministrazione di bevande alcoliche, per il reato di cui all'art. 689 cod.
pen. 2. In particolare
il Giudice ha ritenuto il MA. responsabile del reato a titolo di colpa, per non
aver predisposto un efficace sistema di controllo dell'età degli avventori,
tale da impedire che fossero somministrate bevande alcoliche ai minori di
sedici anni. 3. Con atto sottoscritto
dai difensori di fiducia propone ricorso per cassazione l'imputato, affidandolo
ad un unico motivo con il quale si deducono violazione di legge e correlati
vizi motivazionali in relazione all'art. 689 cod. pen. Sostiene il
ricorrente che il Giudice abbia errato nel fondare la penale responsabilità
dell'imputato sulla sola qualifica, in capo allo stesso, di gestore
dell'esercizio pubblico nel quale è stata somministrata una bevanda alcolica ad
un minore. Nel corso
dell'istruttoria dibattimentale sarebbe infatti emerso che l'attività di
vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge, tra cui rientrano le norme
in materia di somministrazione di bevande alcoliche, era stata affidata a terzi
tramite un contratto di appalto. Il Giudice avrebbe quindi omesso di
considerare adeguatamente gli elementi addotti dalla difesa.al fine di
escludere la responsabilità penale dell'imputato. Considerato in
diritto Il ricorso non è
meritevole di accoglimento. 1. Così come già
rilevato nel caso di specie dal giudice dei merito, il contratto di
'appalto' cui ha fatto riferimento la difesa non contiene alcuna
specifica disposizione in ordine all'attività di vendita di bevande alcoliche,
sicché è infondato l'assunto difensivo secondo il quale l'obbligo giuridico
presupposto dall'art. 689 cod. pen. è da ritenersi riferibile ai soggetti cui
era stato affidato il controllo della effettiva gestione del locale. Evidenzia in
proposito il ricorrente che il contratto di appalto alla pagina 2 prevedeva che
nell'oggetto fosse ricompresa anche 'l'attività generica di osservazione
per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni e regole di
comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati'. Si tratta, però,
di previsione contrattuale così generica che finisce per essere svuotata
completamente di contenuto. 2. L'imputato,
nella sua qualità di esercente l'esercizio commerciale in cui è avvenuta la
somministrazione di bevanda alcolica al minorenne, non può giovarsi, al fine di
andare esente da responsabilità penale, dell'errore in cui sarebbe caduta la
cameriera addetta al servizio bar, non adeguatamente 'controllata'
dai soggetti cui aveva dato in appalto tale incombenza. La natura di reato
di pericolo della fattispecie in esame, infatti, impone in capo al proprietario
dell'esercizio commerciale di una effettiva e necessaria diligenza
nell'accertamento dell'età del consumatore, atteggiamento che, nel caso, come
quello in esame, non può essere soddisfatto né dalla presenza nel locale di
cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcooliche ai minori, né
limitandosi a delegare il controllo dell'età degli avventori a terzi (Sez. 5,
2/12/2010, n. 7021, R. e altro, rv. 249830; Cass., sez. 5, 5.5.2009, n. 27916,
B., rv. 244206). Quello previsto
dall'art. 689 cod. pen. è un obbligo che grava innanzitutto sul soggetto che
gestisce l'esercizio commerciale in cui si pratica la vendita al pubblico di
bevande alcoliche, assicurandone la somministrazione, su richiesta dei clienti,
personalmente o attraverso forme di organizzazione del lavoro incentrate
sull'impiego di uno o più dipendenti retribuiti. In questo caso
appare evidente che su tale soggetto grava una peculiare responsabilità,
avendolo collocato il precetto normativo in una specifica posizione di garanzia
a tutela di interessi diffusi (Sez. 5, 5/5/2009, n. 27916, B., rv. 244206; Sez.
5, 6/11/2012, n. 4320, C, rv. 254391). Ne consegue che la
valutazione dei parametri di imputazione - negligenza ed imprudenza - deve
essere assunta con severità, non potendo il gestore delegare né al personale
dipendente né a terzi l'accertamento della effettiva età del consumatore, ma
dovendo, invece, egli vigilare affinché i lavoratori alle sue dipendenze
svolgano con la dovuta diligenza i loro compiti ed osservino scrupolosamente le
istruzioni al riguardo loro fornite dal gestore (Sez. 5, n. 46334 del
26/06/2013, Sambuchi, Rv. 25756301). 3. Sulla base
delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato
va, dunque, rigettato, con condanna di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 616
cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento. In ragione della
minore età della persona offesa va disposto l'oscuramento dei dati a norma
dell'art. 52 D.Lgs. 195/03. P.Q.M. rigetta il ricorso
e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oscuramento
dati. |