CONTRATTI – SINGOLI CONTRATTI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 14 novembre 2019, n.29491
La locazione non autorizzata dal giudice dell'esecuzione è inopponibile alla procedura e il custode è legittimato a richiedere l'indennità per l'occupazione sine titulo; diversamente è opponibile alla massa dei creditori il pagamento dei canoni eseguito in buona fede dall'occupante dell'immobile, che non può essere costretto a pagare due volte, per lo stesso titolo. |
CASUS DECISUS
FATTI DI CAUSA D.C.C. ricorre, avvalendosi di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1012/2017 della Corte d'Appello di Salerno, pubblicata il 20 ottobre 2017 e notificata il 3 novembre 2017. Resiste con controricorso D.M.A.. Il ricorrente, custode giudiziario dei beni staggiti nella procedura esecutiva immobiliare n. r.g.e. 98/98 pendente dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, espone di aver chiamato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, l'odierna resistente per sentir dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità alla massa dei creditori del contratto di locazione avente ad oggetto l'appartamento sito in (OMISSIS), stipulato verbalmente con gli eredi di Mo.Ge. dopo l'atto di pignoramento e l'illegittima detenzione dell'immobile nonchè per ottenerne la condanna al risarcimento del danno per illegittima occupazione e al pagamento delle spese processuali. Il giudice adito, con sentenza n. 694/2009, rigettava la domanda, ritenendo che D.M.A. possedesse l'immobile in buona fede, avendo stipulato un contratto con coloro che apparivano i legittimi proprietari dell'immobile e che non ne fosse stata provata la mala fede ex art. 1147 c.c. La Corte d'Appello di Salerno, nella pronuncia qui impugnata, investita del gravame dall'odierno ricorrente, sull'assunto che essa fosse viziata per errata interpretazione dell'art. 560 c.p.c., confermava la pronuncia di prime cure e regolava le spese di lite in forza del principio di soccombenza. Il Collegio giudicante, pur ritenendo "in minima parte fondate" le motivazioni dell'appellante, escludeva che esse conducessero all'accoglimento del gravame. Premesso che, dopo il pignoramento, l'unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti nascenti dal contratto di locazione, compresa la riscossione dei canoni di locazione, è il locatore custode, il giudice adito escludeva che la locazione stipulata dai proprietari fosse tamquam non esset, ritenendola soltanto inopponibile alla massa dei creditori, e reputava che D.M.A. avesse ignorato in buona fede la pendenza della procedura esecutiva; in aggiunta, considerato che il custode giudiziario si era surrogato al custode precedente del bene pignorato e che aveva cominciato a riscuotere dalla conduttrice i canoni di locazione fino all'effettivo rilascio dell'immobile, il giudice escludeva che D.M.A. potesse essere ritenuta responsabile di aver cagionato un danno e riteneva che il custode avrebbe dovuto rivolgere la propria domanda nei confronti dell'esecutato che, quale custode del bene, ne aveva percepito indebitamente i frutti senza metterli a disposizione della procedura. |
TESTO DELLA SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 14 novembre 2019, n.29491 - 1. Con il primo motivo il ricorrente imputa alla sentenza gravata di aver violato l' La Corte d'Appello avrebbe erroneamente tratto dalla pronuncia di legittimità n. 196124/2016 - relativa ad una fattispecie diversa da quella per cui è causa, trattandosi lì della spettanza dei canoni di locazione derivanti da un contratto stipulato dal locatore successivamente al pignoramento - la conclusione che la locazione stipulata dal locatore successivamente alla procedura esecutiva continuasse con il subentro del custode al locatore, oltre ad aver inesattamente ritenuto che la domanda proposta nei confronti di D.M.A. riguardasse la validità del contratto di locazione. La richiesta formulata nei suoi confronti, al contrario, era sempre stata quella di una pronuncia di inefficacia del contratto relativamente alla massa dei creditori, con conseguente inefficacia del titolo di detenzione e correlativa richiesta di risarcimento dei danni per occupazione illegittima. In sostanza, la Corte d'Appello avrebbe trasformato una domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno per occupazione sine titulo in una domanda volta ad ottenere il pagamento dei canoni di locazione, rilevando d'ufficio un vizio diverso da quello fatto valere dalle parti ed attribuendo un bene della vita, il canone di locazione, non richiesto e diverso dall'indennità per occupazione sine titulo effettivamente domandata. 2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli Le norme indicate in epigrafe, pur essendo state esattamente individuate sì da essere applicate alla fattispecie concreta, sarebbero state fatte oggetto di una erronea interpretazione, sicchè la Corte territoriale avrebbe ritenuto che il custode giudiziario fosse subentrato nel contratto di locazione e ne avesse percepito regolarmente i canoni e che, di conseguenza, non potesse agire nei confronti della conduttrice per occupazione senza titolo, dovendosi rivolgere al debitore esecutato per ottenere la restituzione dei canoni di locazione illegittimamente percepiti; tutto ciò in assenza di prova che il subentro del custode giudiziario nel contratto di locazione fosse stato autorizzato, senza verifica che il soggetto che aveva percepito i canoni di locazione fosse il locatore custode del bene e, ancora più a monte, senza deduzione dell'avvenuta stipulazione del contratto di locazione e dell'effettivo pagamento dei canoni. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell' Dal verbale di udienza del 10 ottobre 2008, che la Corte d'Appello non avrebbe esaminato, sarebbe emerso, ad avviso del ricorrente, che la stipulazione del contratto di locazione e il pagamento dei relativi canoni non erano stati provati. Dal verbale si evinceva, infatti, il rigetto della richiesta di prova testimoniale formulata da D.M.A. proprio allo scopo di dimostrare che gli eredi Mo. si erano qualificati come proprietari dell'appartamento locato e che i canoni di locazione ad esso relativi erano stati regolarmente pagati nella mani di Mo.El. dall'ottobre 2004 al dicembre 2006 La tesi del ricorrente è che, non essendovi prova della stipulazione del contratto di locazione, non sarebbe stato possibile subentrarvi e che il subentro avrebbe dovuto essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione, il quale, invece, aveva autorizzato l'esercizio dell'azione tendente al risarcimento del danno per occupazione sine titulo, perchè ritenuta più efficace per realizzare gli interessi della massa dei creditori. Per di più la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che D.M.A. avesse pagato i canoni di locazione, prima al locatore custode, senza neppure accertare che Mo.Em. rivestisse la qualità di erede e fosse quindi custode dell'immobile, e poi al custode giudiziario subentratogli nella custodia, mentre, invece, le somme versate da D.M.A. trovavano causa nella stipulazione di un contratto temporaneo di locazione con la custodia giudiziaria come emergerebbe dal verbale di immissione nel possesso, di talchè non vi sarebbe stato alcun subentro nel precedente contratto da parte del locatore-custode. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione degli Quanto sostenuto dal ricorrente è che la sentenza d'appello sia giunta alle medesime conclusioni di quella di primo grado, ma seguendo un iter logico-giuridico assai diverso, non motivato e in contrasto con le premesse accolte. 5. I motivi sono connessi e possono essere oggetto di esame congiunto. La questione è se il custode giudiziario avesse titolo per agire risarcitoriamente nei confronti di un soggetto che deteneva l'immobile sulla scorta di un contratto di locazione inopponibile alla massa dei creditori e che asseriva di aver corrisposto il canone di locazione al locatore fino al momento in cui era venuto a conoscenza della procedura esecutiva. I punti fermi dai quali partire sono i seguenti: 1) posta la natura personale e non reale degli effetti del contratto di locazione, è del tutto irrilevante che Mo.El. avesse titolo legittimo per disporre dell'immobile e quindi è inconferente l'accertamento che fosse erede dei coniugi Mo., non essendo necessario per costituire un diritto personale di godimento su un bene avere un rapporto di legale appartenenza sullo stesso; corrisponde ad un principio giurisprudenziale pacifico che, ove non si incida sulla condizione giuridica del bene, chi abbia la disponibilità anche di fatto di esso, salvo che tale disponibilità non abbia fondamento contrario all'ordine pubblico, è legittimato a trasferirne la detenzione, costituendovi un diritto personale di godimento ( 2) il contratto di locazione stipulato dal locatore dopo il pignoramento ed evidentemente senza la autorizzazione del giudice dell'esecuzione è valido, ma inopponibile alla massa dei creditori. Va al riguardo sottolineato che, come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, il pignoramento determina un mero limite al potere dispositivo del debitore. Costituisce ius receptum che la violazione dell' Tale regola trova spiegazione nel fatto che il pignoramento non incide sulla capacità del debitore esecutato e non provoca alcun mutamento della condizione giuridica del bene pignorato, tant'è vero che il debitore esecutato può finanche trasferire a terzi il diritto di proprietà del bene pignorato. Il contratto di alienazione non è affetto da invalidità, nè assoluta nè relativa, ma solo da inefficacia relativa, subordinata all'esistenza e alla permanenza del vincolo derivante dal pignoramento (Cass. 25/10/1972, n. 3255). L'efficacia dell'alienazione trova infatti limite nel pregiudizio alle ragioni di salvaguardia della garanzia spettante al creditore pignoratizio e all'aggiudicatario (Cass. 1/7/1969, n. 2412; Cass. 25/10/1972, n. 3255). Tale sanzione, espressamente prevista per il contratto di compravendita dall' 3) la inopponibilità della locazione non autorizzata non è disciplinata espressamente, in quanto l' La inopponibilità della locazione al pignoramento è la questione dirimente nella vicenda in esame. Perchè, pur convenendo sia la sentenza impugnata sia il ricorrente, circa la (mera) inefficacia relativa della locazione non autorizzata, sono i termini di tale inefficacia a costituire il quid disputandum. Premesso che il locatore è legittimato a ricevere i canoni di locazione in ragione del fatto che egli è custode del bene, subentratogli il custode, il pagamento dei canoni può essere legittimamente ricevuto solo da quest'ultimo. Il presupposto implicito che fa difetto nel caso di specie è che la locazione prosegua con il custode dopo la sua nomina, perchè valutata proficuamente dal giudice dell'esecuzione. Nella controversia per cui è causa il fatto che giudice territoriale abbia autorizzato il custode ad agire per ottenere l'indennità di occupazione senza titolo dell'immobile pignorato dimostra che la locazione non è proseguita con la surrogazione del custode nella posizione giuridica del locatore-custode. Che la conduttrice avesse pagato il canone di locazione all'erede della locatrice elemento la cui rilevanza va scrutinata, all'esito di un percorso ermeneutico che qui si va a meglio puntualizzare, Giova considerare che l'occupazione dell'immobile esecutato costituisce una circostanza tutt'altro che indifferente rispetto allo svolgimento della procedura esecutiva 'sia rispetto al suo compimento con la vendita forzosa del bene, sia rispetto all'eventuale utilizzazione fruttifera del bene nelle more della procedura, o per il tempo bastevole alle esigenze della procedura. E' indubbio che l'occupazione del bene rende estremamente difficile la vendita forzosa e, comunque, determina una rilevante riduzione del valore dello stesso bene (...). Considerazioni che assumono tanto maggior peso in un momento, come l'attuale, in cui la conservazione del bene è sempre più intesa in una prospettiva funzionale, come conservazione del valore economico di scambio del bene, come attività volta ad evitare la svalutazione del bene nelle more della procedura e ad assicurare la realizzazione del suo effettivo valore di mercato in sede di vendita. Con una reinterpretazione della funzione del custode, sul piano operativo, che tende a spostarne il baricentro, dall'attività prettamente conservativa o anche di amministrazione nel senso tradizionale d'incasso dei canoni, ad un'attività sostanzialmente di gestione attiva della collocazione del bene sul mercato (con forti analogie con le attività liquidatorie del curatore fallimentare)': in termini, Di talchè per tutta la durata della procedura esecutiva perdura il diritto dei creditori esecutanti di acquisire i proventi derivanti dalla occupazione del bene affinchè entrino a comporre la somma da distribuire ed è loro interesse quello di vendere quanto prima il bene pignorato al suo effettivo valore di mercato, su cui, invece, incide negativamente l'occupazione del bene che ne riduce il valore economico. Acclarato che al custode spettano, sul piano sostanziale, la conservazione e l'amministrazione della cosa, va da sè che egli sia legittimato ad agire tanto per far dichiarare l'inopponibilità del contratto di locazione stipulato, quale locatore, dal terzo non proprietario, quanto per conseguire la condanna al rilascio dell'immobile detenuto senza titolo ovvero la risoluzione del contratto per inadempimento con conseguente risarcimento del danno, trattandosi di pretese che costituiscono il riflesso del dovere di custodire ed amministrare il bene nell'arco temporale intercorrente tra il pignoramento (ed il conseguente sorgere della custodia) e l'aggiudicazione del bene subastato. Va precisato, infatti, che il pignoramento produce altresì l'ulteriore effetto, pratico ed immediato, di non sottrarre ai creditori esecutanti i frutti e le altre utilità della cosa pignorata che andranno a confluire nel complessivo importo destinato al soddisfacimento delle ragioni creditorie ( In tale contesto si inserisce la disciplina della custodia, la quale è in linea generale dettata dall' Una volta valutato in termini di opportunità in che modo soddisfare le pretese dei creditori esecutanti - in questo caso optando per la richiesta dell'indennità occupazionale - il fondamento giuridico della pretesa formulata dal custode D.C. va ravvisato nella inopponibilità della locazione alla procedura esecutiva e nel combinato disposto dell' E' pacifico che il risarcimento del danno sia equiparabile ad un frutto, cui si estende in termini oggettivi il pignoramento Alle rendite riscosse nel corso dell'amministrazione giudiziaria dell'immobile pignorato fa poi riferimento l' Tra i frutti e le rendite dell'immobile pignorato debbono comprendersi non solo i canoni dovuti per la locazione ( Acclarato che la inopponibilità della locazione giustificava la richiesta risarcitoria avente ad oggetto l'indennità di occupazione nei confronti di D.M.A., altro discorso è quello concernente l'opponibilità alla procedura esecutiva del pagamento liberatorio effettuato dal terzo in buona fede, giacchè il principio dell'inopponibilità della locazione va temperato a favore dell'occupante del bene, in ragione della mancanza di un sistema di conoscenza legale del pignoramento dell'immobile in suo godimento. Dirimente risulta, infatti, la mancanza di un sistema di conoscenza legale del pignoramento dell'immobile da parte di chi ne abbia il godimento. Per cominciare va precisato che l' Il conflitto di cui all' Nel caso di specie, rispetto alla procedura esecutiva D.M.A., come si è chiarito, non vantava un diritto personale di godimento acquistato per effetto di un titolo opponibile e men che meno si trattava di stabilire chi fosse titolare del diritto personale di godimento sull'immobile esecutato. Occorre dunque individuare altrove la normativa applicabile. Agli argomenti già spesi, va aggiunto che la trascrizione del pignoramento costituisce, anche per il conduttore dell'immobile assoggettato all'espropriazione, forma idonea di conoscenza della sopravvenuta esecuzione cui sia interessato il creditore con ipoteca sull'immobile pignorato, poichè tale forma di conoscenza presuntiva, oltre a non essere prevista dalla legge nè altrimenti evincibile in via analogica, resta esclusa in base all'argomento che solo i creditori titolari di un diritto di prelazione sui beni pignorati hanno diritto ad essere avvertiti dell'iniziata espropriazione ( Di conseguenza, dato che la legge non prevede per il conduttore, tenuto a pagare il canone di locazione, un sistema di conoscenza reale o presuntiva del pignoramento del bene immobile in suo godimento e poichè al conduttore stesso neppure è possibile, sulla scorta delle risultanze dei pubblici registri immobiliari, verificare se il creditore con ipoteca sull'immobile sia intervenuto nel procedimento di espropriazione forzata del bene assoggettato alla garanzia reale del credito, deve ammettersi, ai fini dell'inopponibilità delle cessioni dei canoni con effetti nei confronti del conduttore, che a costui debba essere data notizia dell'avvenuto pignoramento e dell'intervento nel processo esecutivo del creditore ipotecario, affinchè anche per il conduttore sussista l'obbligo di pagare i canoni futuri al soggetto legittimato a riceverli ai sensi della norma dell' Da tali principi discende che l'inopponibilità del contratto di locazione alla procedura esecutiva trova un temperamento nel fatto che il pagamento dei canoni eseguito dal terzo, anche dopo la trascrizione del pignoramento, in mani del proprio locatore è un pagamento che si presume eseguito da un terzo in buona fede con gli effetti di cui all' L'effetto liberatorio La questione non può tuttavia dirsi risolta, considerato che il custode non aveva agito in giudizio per reclamare il pagamento del canone di locazione, bensì per ottenere la indennità di occupazione. Il che implica l'impossibilità di attribuire al pagamento effettuato in buona fede dal solvens la liberazione rispetto ad un obbligo nascente dal fatto illecito extracontrattuale avente ad oggetto l'indennità per l'occupazione abusiva dell'immobile. Nella sostanza, se è vero che il custode non aveva titolo per pretendere da D.M.A. il pagamento dei canoni di locazione, essendo essi stati riscossi con effetto liberatorio nei confronti del solvens - che il pagamento sia stato effettuato con effetto liberatorio è oggetto di un accertamento di fatto non scrutìnabile in sede di legittimità, come preteso dal ricorrente - e ferma restando la possibilità per il custode di agire nei confronti del creditore apparente secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito ( In particolare, nel caso di specie: - l'inopponibilità della locazione non autorizzata dal giudice dell'esecuzione - tra i frutti e le rendite dell'immobile pignorato, cui il pignoramento si estende ai sensi dell' - il locatore che ha ricevuto i canoni è senz'altro tenuto a riversarli, quali frutti civili ( - la opponibilità alla procedura esecutiva del pagamento in buona fede eseguito da D.M.A. implicava che l'occupante dell'immobile non potesse essere costretto ad un doppio corrispettivo per l'occupazione dell'immobile; di certo non poteva essere obbligata a pagare due volte per lo stesso titolo, inteso come rapporto di godimento del bene ( Nel caso di specie, invece, D.M.A. quando ha pagato al custode dell'immobile oggetto della procedura esecutiva ha pagato ad un soggetto che ha accettato la somma ricevuta senza riserve di sorta in ordine alla sua corrispondenza a quanto spettantegli 'in aggiunta' a titolo di indennità di occupazione e, quindi, deve ritenersi che il custode abbia riconosciuto la somma congrua e tacitativa di ogni spettanza. 6. Deve pertanto rigettarsi il ricorso, perchè tutto lo sforzo difensivo del ricorrente è proteso in maniera inconducente a insistere sulla inopponibilità della locazione al creditore e sull'errore commesso dal giudice di merito nell'ipotizzare un subentro del custode nel contratto di locazione; tali argomenti non scalfiscono, però, il nucleo motivazionale della sentenza impugnata incentrata, in sostanza, sul fatto che D.M.A. non dovesse essere obbligata a pagare una seconda volta allo stesso titolo. 7. Sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. 8. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico del ricorrente l'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato. La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 giugno 2019. Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019 |