MOTIVI
DELLA DECISIONE
Il
procedimento è regolato dall'art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e
integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno
2009, n. 69.
Il
ricorso è stato ritenuto dal relatore manifestamente infondato nel primo motivo
e manifestamente fondato nel secondo.
Quanto
al primo motivo, va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, cui il collegio aderisce, è suscettibile di essere sussunto nella
fattispecie legale di cui all'art. 1372 c.c., comma 1, il comportamento delle
parti che determini la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto
lavorativo a termine in base a modalità tali da evidenziare il loro
disinteresse alla sua attuazione, trovando siffatta operazione ermeneutica
supporto nella crescente valorizzazione, che attualmente si registra nel quadro
della teoria e della disciplina dei contratti, del piano oggettivo del
contratto, a discapito del ruolo e della rilevanza della volontà psicologica
dei contraenti, con conseguente attribuzione del valore di dichiarazioni
negoziali a comportamenti sociali valutati in modo tipico; e ciò con
particolare riferimento alla materia lavoristica ove operano, nell'anzidetta
prospettiva, principi di settore che non consentono di considerare esistente un
rapporto di lavoro senza esecuzione (cfr., ades., Cass. 6 luglio 2007 n. 15264,
7 maggio 2009 n. 10526).
In
proposito, l'onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la
volontà chiara e certa delle parti di voler porre fine al rapporto grava sul
datore di lavoro che deduce la risoluzione dello stesso per mutuo consenso
(cfr. ad es. Cass. 2 dicembre 2002 n. 17070 e 2 dicembre 2000 n. 15403).
E'
poi consolidato l'orientamento secondo cui il relativo giudizio, sulla
configurabilità o meno, in concreto, di un tale accordo per facta concludentia,
viene devoluto al giudice di merito, la cui valutazione, se congruamente
motivata, si sottrae a censure in sede di controllo di legittimità della
decisione (cfr., diffusamente, tra le altre, le sentenze citate).
Ciò
posto in via di principio, si rileva che la Corte territoriale, dichiarando che
la mera inerzia della lavoratrice non poteva essere interpretata da sola come
fatto estintivo del rapporto, ha fatto corretta applicazione di tali principi
al caso in esame, facendo riferimento proprio a valutazioni di tipicità sociale
con riguardo alla semplice inerzia della A. nella situazione descritta, in cui
il datore di lavoro non aveva dedotto alcuna circostanza significativa
dell'assunto (e tenuto evidentemente conto delle circostanze notorie
rappresentate dal tempo necessario a valutare l'eventuale illegittimità del termine
e quindi rivolgersi al sindacato e/o all'avvocato, dalla necessità per
quest'ultimo di impostare la causa e provvedere al tentativo di conciliazione
di cui all'art. 410 c.p.c. nonchè della altrettanto notoria circostanza
relativa all'affidamento che il lavoratore 'precario' normalmente fa
sulla prospettiva di futuri contratti a termine - soprattutto nei riguardi di
una società, come le Poste, che di tale tipologia contrattuale faceva al tempo
ampio uso - e al timore di pregiudicare tale esito con l'iniziativa
giudiziaria).
Una
tale valutazione, proprio perchè ragionevolmente ancorata a parametri di
tipicità sociale, non appare censurabile in questa sede di legittimità.
Con
riferimento al secondo motivo di ricorso, il relatore lo ha ritenuto
manifestamente fondato sulla base di quanto esposto nel ricorso e a fronte di
una certa confusione, tra lo stesso, la sentenza e i precedenti atti difensivi,
in ordine alla data precisa del contratto individuale e alla sua durata, che
poteva indurre in errore relativamente alla reale materia del contendere.
Dopo
le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione e in sede di
adunanza in camera di consiglio, il collegio ha viceversa rilevato, anche alla
luce della difesa della A., che mentre la sentenza impugnata aveva accolto la
domanda sulla considerazione della genericità della causale utilizzata nel
contratto a termine, come sopra riferito, il secondo motivo di ricorso rivolge
le proprie censure ad argomenti posti a fondamento dell'accoglimento della
domanda diversi da quelli reali, vale a dire all'assunto che la causale
utilizzata nel caso di specie e individuata in sede di contrattazione
collettiva a norma della L. n. 56 del 1987, art. 23 avesse, per legge (ciò che
non è) e/o per volontà dei contraenti, una efficacia limitata nel tempo e che
questa efficacia fosse ormai esaurita.
A
tale rilievo consegue l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, in
quanto rivolto ad un contenuto della sentenza impugnata diverso da quello
reale.
Concludendo,
il ricorso va pertanto respinto, con le normali conseguenze in ordine al
regolamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente
le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro
2.000,00, oltre accessori, per onorari.