Testo del provvedimento
PROCESSO IN CONTUMACIA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - ORDINANZA 14 febbraio 2019, n.4461
La contumacia nel precedente grado o nella precedente fase del giudizio non priva la parte del diritto di impugnazione in ordine alla decisione con la quale quel grado o quella fase si siano conclusi. Nè la mancata partecipazione al giudizio di primo grado determina in sè (e tantomeno suggerisce) alcuna carenza di interesse in capo al contumace, giacchè la decisione è comunque destinata a esplicare i suoi effetti nei confronti di questo, in quanto soggetto comunque coinvolto in un procedimento giurisdizionale |
ALLEGATO PDF DELLA SENTENZA