Giu La qualifica di detentore ai fini della responsabilità da deposito o abbandono di rifiuti
TAR EMILIA ROMAGNA - SENTENZA 25 gennaio 2021 N. 45
Massima
Ai sensi dell’art. 183 lett h) d.lgs. 152/2006 la qualifica di "detentore", quale produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne e' in possesso, va riconosciuta al proprietario del suolo solamente nell’ipotesi di una propria responsabilità attiva od omissiva in occasione dell’attività di deposito o abbandono di rifiuti da parte del terzo. Diversamente si finirebbe per ammettere nuovamente una responsabilità oggettiva da posizione del proprietario dell’area che è invece come visto espressamente vietata dall’esaminato art. 192 c. 3 del Codice Ambiente ed invero da tempo esclusa dalla stessa giurisprudenza comunitaria.

Testo della sentenza
TAR EMILIA ROMAGNA - SENTENZA 25 gennaio 2021 N. 45
Pubblicato il 25/01/2021

N. 00045/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00118/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 118 del 2020, proposto da 
Sante Mariani, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Logozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Comune di Alfonsine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Benedetto Graziosi in Bologna, via dei Mille, 7/2; 

nei confronti

Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto e Giacomo Graziosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Benedetto Graziosi in Bologna, via dei Mille, 7/2; 

per l'annullamento

previa sospensiva

- del provvedimento sindacale n. 19 del 02/09/2019, conosciuto il 5/9/2009, avente ad oggetto “Ordinanza contingibile e urgente ex art.192, comma 3 del Dlgs 152/2006 a carico di Mariani Sante proprietario dell’area sita in via della Cooperazione n.2b., 2c e 2d ad Alfonsine, censita al Catasto immobili del comune di Alfonsine al foglio 75 mapp 197 subb. 1-2-3-4 e al foglio 75 mapp. 198, per obbligo di rimozione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”, firmata digitalmente dal Sindaco in carica, avv. Riccardo Graziani;

- dell’atto comunale Class. 01/06 fasc. 07/2019, p.g. 2019/11114 del 05.11.2019, conosciuto l’11.11.19 avente ad oggetto “Lavori di messa in sicurezza dell’area privata sita in via della Cooperazione n.2B, 2C, 2D ad Alfonsine, censita al Catasto immobili del comune di Alfonsine al foglio 75 mapp 197 subb. 1-2-3-4 e al foglio 75 mapp. 198, per la presenza di rifiuti speciali pericolosi - Richiesta di rimborso delle spese sostenute dal Comune di Alfonsine”, a firma del Responsabile Area Tecnica, dott. Rodolfo Gaudenzi.

- degli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, anche non cogniti;

e per quanto occorrer possa

- della nota prot. 42/8-8 del 28/08/2019 del Nucleo Operativo Ecologico di Bologna del Comando Carabinieri per la tutela ambientale, non cognita;

- dell’ordinanza sindacale n. 22 del 26/09/2019, conosciuta il 27/09/2019, avente ad oggetto “Proroga Ordinanza contingibile e urgente ex art.192, comma 3 del D.lgs 152/2006 a carico di Mariani Sante proprietario dell’area sita in via della Cooperazione n.2b., 2c e 2d ad Alfonsine, censita al Catasto immobili del comune di Alfonsine al foglio 75 mapp 197 subb. 1-2-3-4 e al foglio 75 mapp. 198, per obbligo di rimozione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”, firmata digitalmente dal Sindaco in carica, Avv. Riccardo Graziani;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alfonsine e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Paolo Amovilli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.-Espone Mariani Sante, odierno ricorrente, di esser proprietario dell’area ubicata in Alfonsine via della Cooperazione n. 2b, 2c e 2d ( foglio 75 mapp. 197 subb 1-2-3-4 e 198) concessa nel 2008 in locazione a Euromix s.r.l. 

Stante la riscontrata presenza di rifiuti speciali pericolosi con nota del 26 febbraio 2009 i Carabinieri del NOE comunicavano al Sindaco del Comune di Alfonsine il sequestro dello stabilimento della predetta Euromix.

Con ordinanza n. 9 del 17 marzo 2009 adottata ai sensi dell’art. 192 c. 3, d.lgs. 152/2006 e dell’art. 50 T.u.e.l. il Sindaco provvedeva ad ordinare sia al conduttore che al proprietario la presentazione di un piano di rimozione dei rifiuti.

Con sentenza n. 1392/12 del 6 dicembre 2012, passata in giudicato, il Tribunale penale di Ravenna previa disapplicazione della suddetta ordinanza ha assolto per non aver commesso il fatto l’odierno ricorrente dall’imputazione per il reato di cui all’art. 255 c. 3, d.lgs. 152/2006, essendo l’abbandono dei rifiuti imputabile solo ad Euromix e non già al Mariani, mancando prova dell’elemento soggettivo.

Con istanza del 23 aprile 2014 il ricorrente ha chiesto ed ottenuto di poter accedere all’area al fine di effettuare operazioni di campionamento del rifiuto finalizzata allo smaltimento.

Il 3 febbraio 2018 l’area è stata dissequestrata e restituita al Mariani.

Con verbale del 28 agosto 2019 i carabinieri del NOE notiziavano ancora il Sindaco circa la mancata bonifica dell’area a cui sarebbe stato tenuto il proprietario quale detentore di rifiuti ex art. 183 c. 1 lett. h) d.lgs. 152/2006.

Con ordinanza contingibile ed urgente n. 19 del 2 settembre 2019 adottata ai sensi dell’ art.192, c. 3 del d.lgs 152/2006 e dell’art. 50 T.u.e.l. il Sindaco ha ordinato al ricorrente, quale proprietario dell’area e detentore dei rifiuti abbandonati, la rimozione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presenti sull’area.

Con ulteriore ordinanza n. 22 del 26 settembre 2019 sempre adottata ai sensi delle suindicate norme il Sindaco ha reiterato nei confronti del ricorrente l’ordine impartito con la prima ordinanza accogliendo l’istanza di proroga del termine presentata dal ricorrente.

Con atto p.g. 2019/11114 del 5 novembre 2019 il Responsabile Area Tecnica del Comune ha chiesto al Mariani il rimborso delle spese pari a 30.189,56 euro sostenute dal Comune di Alfonsine per lavori di messa in sicurezza dell’area.

Il Mariani con ricorso straordinario al Capo dello Stato ha dunque impugnato entrambe le suesposte ordinanze oltre alla suindicata nota del 5 novembre 2019 deducendo motivi così riassumibili:

I)Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152 del 2006, nonché dell’art. 7, co. 1, L.n. 241/90 - Eccesso di potere per evidente errore di fatto e di diritto - Difetto di motivazione: le gravate ordinanze non avrebbero accertato il necessario elemento soggettivo del dolo o della colpa, non sussistendo per giurisprudenza pacifica un concreto obbligo di garanzia a carico del proprietario, per la mera qualità di proprietario-custode, in quanto riconducibile ad una responsabilità oggettiva che, però, esula anche dal dovere di custodia ex art. 2051 cod. civ., il quale ammette sempre la prova liberatoria in presenza di caso fortuito, da intendersi in senso ampio, comprensiva anche del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato; risulterebbe violato il contraddittorio procedimentale garantito oltre che dall’art. 7 L 241 anche dallo stesso art 192 d.lgs. 152/2006 e valorizzato in “subiecta materia “ dalla giurisprudenza.

II) Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 183, co. 1, lett. bb), D.Lgs. n. 152/2006 -Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto -Travisamento: sarebbe errato anche lo stato attribuito al ricorrente di “detentore” dei rifiuti, avendo la giurisprudenza penale elaborato il concetto di deposito temporaneo unicamente al produttore.

III) Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 50, co. 5 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) - Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi - Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto - Contraddittorietà manifesta - Carenza di motivazione: sarebbe violato il principio di tipicità dal momento che l’ordinanza sindacale impugnata richiama indistintamente sia l’art 50 T.u.e.l. attributivo di un potere ripristinatorio “extra ordinem” in via d’urgenza che l’art. 192 del Codice Ambiente concernente un potere sanzionatorio tipico con accertamento in contraddittorio della responsabilità a titolo di dolo o colpa.

IV) Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto - Violazione di legge -Disapplicazione dell’ordinanza n. 9/2009: sarebbe illegittimo anche l’ordine comunale di recupero delle spese sostenute in seguito alla risalente ordinanza n. 9/2009 per altro già disapplicata dal Tribunale penale.

A seguito dell’opposizione del Comune di Alfonsine il ricorso straordinario è stato trasposto presso l’adito Tribunale Amministrativo.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Alfonsine e l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna eccependo in rito l’inammissibilità del ricorso per mancata trasmissione del ricorso straordinario al Ministero dell’ Ambiente oltre che per intervenuta acquiescenza da parte del Mariani in seguito alla notifica delle ordinanze per cui è causa. Nel merito ha evidenziato l’infondatezza di tutti i motivi “ex adverso” dedotti poiché in sintesi: - dall’avvenuta riconsegna dell’area il ricorrente sarebbe rimasto completamente inerte; - la responsabilità contestata non sarebbe a titolo di mero proprietario ma di detentore a far tempo dal dissequestro; - il proprietario dell’area ha un dovere di vigilanza ex 2051 c.c.. Ha infine eccepito il difetto di giurisdizione quanto all’impugnativa della nota del 5 novembre 2019 e chiesto la condanna dell’Amministrazione per lite temeraria. 

Con memoria parte ricorrente ha replicato a tutte le eccezioni in rito e negato di aver mai prestato impegno alla rimozione e alla bonifica dei rifiuti.

La difesa delle amministrazioni convenute ha ulteriormente rappresentato in sintesi: - sarebbe provato la volontà del ricorrente di acquisizione del possesso dell’area al fine di bonifica, avendo all’uopo presentato progetto approvato dall’ARPA; - dal momento che come richiesto è ridivenuto possessore al fine non adempiuto di smaltimento, il ricorrente sarebbe divenuto detentore ex art. 183 lett h); - la colpa del proprietario può consistere proprio nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi. La difesa comunale ha altresì preso atto dell’intervenuta notifica del ricorso straordinario al Ministero dell’Ambiente.

Con decreto monocratico adottato ai sensi dell’art. 84 del d.l. n. 18/2020 la domanda incidentale cautelare è stata respinta considerata, ad un sommario esame: “- la carenza di sufficienti profili di “fumus boni iuris” risultando il ricorrente responsabile a seguito di dissequestro dell’area vuoi quale detentore, ex art. 183, lett. c) d.lgs. 152/2006, o comunque ex art. 192 c. 3, d.lgs. 152/2006 per mancata adozione colposa delle cautele esigibili volte ad evitare l’abbandono dei rifiuti; - la sostanziale irrilevanza, nel presente giudizio, dell’assoluzione ottenuta dal ricorrente in sede penale con sentenza definitiva del Tribunale di Ravenna n. 1392-2012, avuto riguardo al mutato contesto storico fattuale”

Alla camera di consiglio del 22 aprile 2020 con ordinanza n. 102/2020 il collegio ha confermato la decisione monocratica respingendo la domanda cautelare con la medesima motivazione.

Con ordinanza n. 5065/2020 la IV sezione del Consiglio di Stato ha riformato la suddetta ordinanza in accoglimento dell’appello cautelare proposto dal ricorrente ritenendo “degna di approfondimento nella pertinente sede di merito la questione relativa alla corretta applicazione degli articoli 183 e 192 del d.lgs. n. 152del 2006”.

In vista della discussione nel merito le parti hanno depositato memorie e documentazione, precisando le proprie argomentazioni difensive.

In particolare la difesa delle amministrazioni resistenti ha insistito nell’eccezione di inammissibilità per intervenuta acquiescenza rilevando nel merito la concorrente responsabilità del ricorrente, sia ex art. 183 d.lgs. 152/2006 in quanto detentore sia in quanto proprietario ex art. 192 c. 3 del medesimo decreto, sussistendo la colpa.

Parte ricorrente di contro ha insistito per l’accoglimento del gravame evidenziando in sintesi: - per 10 anni l’area in questione è stata detenuta dal Comune che non ha effettuato gli interventi di bonifica, si che sarebbe assurda la pretesa attuale dell’Amministrazione; - la corresponsabilità del proprietario ai sensi del citato art. 192 dovrebbe essere accessoria e contestuale alla condotta principale, o comunque frutto di preordinazione e/o cooperazione anche colposa con la condotta principale stessa, - nel caso di specie, risulta, infatti, documentalmente provato che il sig. Mariani non ha in alcun modo partecipato alla condotta violativa principale, risalente all’anno 2009, dalla quale è risultato assolto “per non aver commesso il fatto”, né, tanto meno, può essergli ascritta una responsabilità per mancata adozione colposa della cautele esigibili volte ad evitare l’abbandono dei rifiuti (di cui in ogni caso mancherebbe l’accertamento in contraddittorio), rispetto all’attività di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti, essendosi limitato a ricevere i rifiuti  de quibus - già presenti sull’area dall’anno 2009 - a seguito del dissequestro del bene sino al quel momento affidato in custodita al Comune di Alfonsine (dal 15 ottobre 2009 al 3 febbraio 2018).

All’udienza pubblica del 13 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137.

DIRITTO

1.- E’ materia del contendere la legittimità delle ordinanze nn. 19 e 22/2020 adottate ai sensi degli artt. 192 c. 3 d.lgs. 152/2006 e 50 T.u.e.l. dal Sindaco del Comune di Alfonsine con cui si è ordinato all’odierno ricorrente, quale al contempo proprietario dell’area (data in locazione a Euromix s.r.l.) e detentore dei rifiuti, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi.

Come già evidenziato il ricorrente era già stato destinatario nel 2009 di una prima ordinanza, di analogo tenore, disapplicata in sede penale dal Tribunale di Ravenna con sentenza n. 1392/2012 che ha escluso la responsabilità del Mariani per mancanza dell’elemento soggettivo della colpa, essendo l’attività di abbandono e deposito incontrollato imputabile esclusivamente alla società Euromix.

L’area sequestrata dall’autorità penale dal 15 ottobre 2009 al 3 febbraio 2018 è stata riconsegnata al ricorrente il 3 febbraio 2018

2.- Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa delle amministrazioni intimate, secondo cui la richiesta da parte del ricorrente datata 6 settembre 2019 di proroga del termine assegnato con la prima ordinanza sindacale sarebbe del tutto incompatibile con la volontà di contestarne il contenuto, avendolo anzi accettato poiché “dal momento in cui si chiede una proroga nell’assolvimento di un obbligo, la premessa sarebbe l’accettazione dell’obbligo stesso”.

Non ritiene il Collegio di poter condividere tal pur argomentato assunto.

Come noto per giurisprudenza pacifica l’'acquiescenza, quale accettazione espressa o tacita del provvedimento lesivo determinante l'estinzione del diritto di azione, con conseguente inammissibilità del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento medesimo, si configura solo in presenza di una condotta dell'avente titolo all'impugnazione che sia libera e inequivocabilmente diretta ad accettare l'assetto di interessi definito dall'Amministrazione attraverso gli atti oggetto di impugnazione, sicché tutti i dati fattuali devono indicare senza incertezze la presenza di una chiara intenzione definitiva di non contestare l'atto lesivo. Si verifica acquiescenza ad un provvedimento amministrativo solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino la chiara e incondizionata (cioè non rimessa ad eventi futuri ed incerti) volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività (ex multis T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 11 settembre 2017, n. 1386; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 8 luglio 2014, n. 1762; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 9 aprile 2013, n. 889).

Nel caso di specie la riacquisizione dell’area da parte del proprietario discende non già da una sua puntuale scelta ma dall’esecuzione della sentenza di assoluzione del giudice penale, così come la richiesta di proroga del termine assegnato con la prima ordinanza appare finalizzata al perfezionamento delle trattative pendenti per la cessione dell’area e al trasferimento degli obblighi in capo all’acquirente più che alla volontà di procedere alla bonifica dell’area.

2.1.- Non sussistono pertanto gli stringenti requisiti per desumere dal comportamento serbato dal Mariani la chiara ed incondizionata volontà di accettare gli effetti dell’ordinanza ripristinatoria impugnata.

3.- Venendo al merito la doglianza di violazione e falsa applicazione dell’art. 192 c. 3 del Codice Ambiente di cui al primo motivo merita condivisione.

Per giurisprudenza oggi pacifica la condanna del proprietario del suolo agli adempimenti di cui all'art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per abbandono di rifiuti necessita di un serio accertamento della sua responsabilità da effettuarsi in contraddittorio, ancorché fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità qualora la condotta sia imputata a colpa, pena la configurazione di una responsabilità da posizione in chiaro contrasto con l'indicazione legislativa; la responsabilità solidale del proprietario può essere imputabile a colpa omissiva, consistente nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia e protezione dell'area, e segnatamente per impedire che su di essa possano essere depositati rifiuti (ex plurimis Consiglio di Stato sez. V, 8 luglio 2019, n.4781; id. sez. V, 28 maggio 2019, n. 3518; Id., sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3430; Id.12 aprile 2018, n. 2195; Id.25 luglio 2017, n. 3672; Id., sez. V, 8 marzo 2017, n. 1089).

Diversamente da quanto sommariamente valutato in sede cautelare, non ritiene il Collegio nel caso di specie di poter ravvisare in capo al ricorrente una responsabilità per mancata adozione colposa di cautele esigibili volte ad evitare l’abbandono dei rifiuti da parte dell’impresa utilizzatrice dell’area.

E’ vero che il proprietario locatore resta titolare di un potere di vigilanza sull’attività posta in essere dal conduttore (ex multis T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 21 novembre 2016, n. 2675; Consiglio di Sato sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 84; Cass. Sez. Un. 25 febbraio 2009, n. 4472) e debba intervenire ove sia al corrente di episodi di abbandono di rifiuti sulla sua proprietà ed attivarsi ove possibile per prevenirli, anche informando le competenti autorità (Consiglio di Stato sez. V, 17 luglio 2014, n. 3786).

Va però rilevato come il ricorrente assolto nel 2012 per “non aver commesso il fatto” dal reato di cui all’art. 255 c. 3 d.lgs. 152/2006 per carenza della colpa, sia stato spossessato dell’area per oltre un decennio, durante il quale essa è stata custodita ininterrottamente dal Comune di Alfonsine, si che tra il comportamento serbato dal Mariani in seguito al dissequestro dell’area intervenuto il 3 febbraio 2018 vi è stato uno iato temporale del tutto significativo, tale da spezzare ogni nesso eziologico con la condotta della società Euromix di abbandono dei rifiuti.

Deve dunque essere condiviso l’assunto di parte ricorrente secondo cui la condotta violativa di cui all’art. 192 su cui si innesta la responsabilità del proprietario, deve essere quella principale e attiva (abbandono o deposito incontrollato degli specifici rifiuti), non un’ulteriore condotta, cronologicamente successiva, e del tutto slegata, in termini di volontarietà o colpa, rispetto a quella precedente.

E’ vero invece come il ricorrente si sia in realtà limitato a ricevere i rifiuti de quibus - già presenti sull’area dall’anno 2009 - a seguito del dissequestro del bene sino al quel momento affidato in custodia al Comune di Alfonsine, venendo in definitiva a mancare lo stesso nesso di causalità non solo in senso penalistico con l’illecito ambientale commesso dalla Euromix.

La doglianza è dunque fondata.

4. - Altrettanto meritevole di positiva considerazione è la lagnanza, sempre dedotta con il primo motivo, di violazione del contraddittorio procedimentale, non essendo il ricorrente stato coinvolto nel procedimento volto all’emanazione delle impugnate ordinanze, come prescritto dall’art. 192 oltre che in generale dall’art. 7 della legge generale sul procedimento.

Trattasi, ad avviso del Collegio, di confronto dialettico indispensabile, quale contrappeso ad una responsabilità del proprietario che pur non potendo essere di posizione è quanto mai gravosa, non potendosi nemmeno invocare il principio di c.d. strumentalità delle forme codificato dall’art. 21-octies comma secondo L.241/90, in considerazione della rilevanza degli accertamenti richiesti (T.A.R. Piemonte sez. II, 6 agosto 2013, n. 979; T.A.R. Calabria Reggio Calabria sez. I, 19 dicembre 2012, n. 747; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 6 novembre 2018, n. 6448; T.A.R., Sicilia, Palermo, sez. I, 14 ottobre 2013 , n. 1816; Consiglio di Stato sez. V, 8 luglio 2019, n.4781; C.G.A.S. sez. giurisd., 28 maggio 2019, n. 497).

Anche nell’ottica di una lettura sostanzialistica e non formalistica degli istituti di partecipazione procedimentale oramai pacifica in giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 12 ottobre 2016, n. 4213) il contraddittorio risultava nel caso di specie sicuramente utile (o comunque non inutile) ai fini della decisione finale demandata all’Amministrazione, quantomeno in punto di imputazione della relativa responsabilità.

4.1. - Non da ultimo giova evidenziare, trattandosi di materia di indubbio interesse comunitario disciplinata da specifiche direttive (nn. 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi) la diretta rilevanza del contraddittorio procedimentale secondo le garantistiche disposizioni contenute nell’art. 41 “diritto ad una buona amministrazione” della Carta dei diritti fondamentali di Nizza, avente lo stesso valore giuridico dei Trattati in seguito al Trattato di Lisbona, ratificato con legge n. 130 del 2008 (ex multis Corte Costituzionale sent. n. 269/2017; T.A.R. Umbria 21 febbraio 2013, n.105).

5. - Merita poi adesione anche il secondo motivo.

Ai sensi dell’art. 183 lett h) d.lgs. 152/2006 “detentore” è il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne e' in possesso. Ad avviso del Comune resistente e del NOE (verbale 28 agosto 2019) sarebbe dunque detentore non solo il produttore di rifiuti ma anche chiunque sia in possesso dei rifiuti, secondo la “littera legis”.

Non ritiene il Collegio di poter ravvisare nella riacquisizione della disponibilità dell’area avvenuta nel 2018 a seguito del dissequestro penale la qualità “de iure” in capo al ricorrente di “detentore” ai fini della ipotizzata responsabilità.

Tal qualifica in base ad una interpretazione della norma in chiave sistematica va riconosciuta al proprietario del suolo solamente nell’ipotesi di una propria responsabilità attiva od omissiva in occasione dell’attività di deposito o abbandono di rifiuti da parte del terzo (qui di Euromix s.r.l.) come detto assente nella presente fattispecie.

Seguendo l’assunto dell’Amministrazione, invece, si finirebbe per ammettere nuovamente una responsabilità oggettiva da posizione del proprietario dell’area che è invece come visto espressamente vietata dall’esaminato art. 192 c. 3 del Codice Ambiente ed invero da tempo esclusa dalla stessa giurisprudenza comunitaria (ex multis C.G.U.E 4 marzo 2015, causa C- 534/13).

6. - Alla luce delle suesposte argomentazioni i primi due motivi, di natura assorbente, meritano condivisione con conseguente fondatezza della domanda di annullamento delle ordinanze sindacali impugnate.

7. - Fondata è anche la domanda demolitoria - che il Collegio reputa rientrante nella giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133 c. 1 lett q) c.p.a. in materia di controversie aventi ad oggetto le ordinanze contingibili ed urgenti - proposta con il quarto motivo di gravame, inerente la nota del 5 novembre 2019 la quale, pur se di contenuto squisitamente patrimoniale, appare strettamente consequenziale alle suindicate presupposte ordinanze sindacali.

8.- Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, con l’effetto dell’annullamento degli atti impugnati.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in relazione alla obiettiva complessità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 tenutasi da remoto mediante videconferenza con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozzi, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Amovilli Andrea Migliozzi
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO