Giu Per la Cgue la concessione dell'aiuto de minimis non deve superare il massimale previsto dalla legge per gli aiuti di Stato
CORTE DI GIUSTIZIA CE - SENTENZA 28 ottobre 2020 N. C-608/19
Annotazione
Gli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» devono essere interpretati nel senso che un’impresa, alla quale lo Stato membro di stabilimento intenda concedere un aiuto «de minimis» che, a causa dell’esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l’importo complessivo degli aiuti che le sono stati concessi a superare il massimale di EUR 200 000 nell’arco di tre esercizi finanziari, previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013, può optare, fino alla concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale.
Gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non sono tenuti a consentire alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto prima della concessione di quest’ultimo, al fine di non oltrepassare il massimale di EUR 200 000 nell’arco di tre esercizi finanziari, previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013. Spetta al giudice del rinvio valutare le conseguenze giuridiche della mancanza della possibilità, per le imprese, di procedere a siffatte modifiche, fermo restando che queste ultime possono essere effettuate solo ad una data anteriore a quella della concessione dell’aiuto «de minimis».

Testo della sentenza
CORTE DI GIUSTIZIA CE - SENTENZA 28 ottobre 2020 N. C-608/19