Giu Sospesa l'Ordinanza del Comune di Agrigento volta a interrompere le attività scolastiche in presenza dal 15 al 24 gennaio 2022
TAR SICILIA di PALERMO - DECRETO 17 gennaio 2022 N. 34
Massima
Né le ordinanze regionali, né le direttive interassessoriali possono attribuire al Sindaco un potere amministrativo escluso dalla normativa nazionale in materia di attività scolastiche in periodo di emergenza sanitaria da Covid19.

Annotazione
L’art. 1, co. 4, del D.L. 06/08/2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - nel testo modificato dalla legge di conversione 24/09/2021 n. 133 e dall’art. 16 del D.L. 24/12/2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” – prevede che fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, “i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica".
E' dunque evidente come il legislatore abbia previsto che ordinanze volte a sospendere le attività scolastiche possano essere adottate solo in caso di zona rossa; invece, per la zona di Agrigento, il Presidente della Regione aveva provveduto ad istituire la zona arancione. Inoltre, sebbene dall'Ordinanza di quest'ultimo sembrava potersi desumere la possibilità, per i Sindaci, di estendere alle zone arancioni il portato di quanto previsto dall'art. 1 co. 4, del D.L. 06/08/2021, n. 111 e s.m., il TAR di Palermo ha sottolineato come i poteri regionali non possano spingersi sino al punto di attribuire un potere amministrativo escluso dalla normativa nazionale in materia di attività scolastiche in periodo di emergenza sanitaria da Covid19;

Testo della sentenza
TAR SICILIA di PALERMO - DECRETO 17 gennaio 2022 N. 34

Pubblicato il 17/01/2022

N. 00034/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00076/2022 REG.RIC.

                                                                                                                    

 

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

 

DECRETO

 

sul ricorso numero di registro generale 76 del 2022, proposto dai Signori
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui loro figli minori, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabrizio Dioguardi e Carlotta Calafato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, Via Principe di Paternò n. 42;

contro

Comune di Agrigento, non costituito in giudizio;

nei confronti

Ministero dell'Istruzione e Presidenza Regione Siciliana, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia e previa misura cautelare monocratica,

dell'Ordinanza del Sindaco di Agrigento n. 9 del 14.01.2022, con oggetto” Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000. Misure di prevenzione dal contagio da COVID-19 nel sistema scolastico del territorio del Comune di Agrigento”. Sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole del territorio comunale dal 15.01.2022 al 24.01.2022” e di tutti gli atti e provvedimenti normativi pregressi, presupposti, conseguenti e, comunque, connessi ancorché non conosciuti.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto il proprio decreto n. 22/2022 del 14.01.2022 con il quale è stato sospeso provvedimento analogo a quello oggi impugnato sul presupposto:

- della riconduzione della gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 alla competenza esclusiva dello Stato a titolo di profilassi internazionale [art. 117, comma 2, lett. q), Cost.], comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla (Corte Costituzionale sent. n. 37/2021);

- della ricostruzione del quadro normativo statale nel senso della prioritaria indicazione di garantire lo svolgimento dell’attività didattica in presenza e della ritenuta assenza di “spazio alcuno per disciplinare diversamente l’attività scolastica in stato di emergenza sanitaria, in quanto già regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario e tenuto conto che la scelta del livello di tutela dell’interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento con il diverso valore del diritto alla istruzione è già stata operata, appunto, a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale, che ha operato una scelta valoriale libera e ad esso rimessa”;

Ritenuto che l’art. 1, co. 4, del D.L. 06/08/2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - nel testo modificato dalla legge di conversione 24/09/2021 n. 133 e dall’art. 16 del D.L. 24/12/2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” – prevede che fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, “i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa (grassetto dell’estensore) e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.”;

Considerato che:

- l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 13.01.2022, con la quale è stata istituita la c.d. “zona arancione” per il territorio del Comune di Agrigento, dispone l’applicazione delle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale;

- né l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 7.01.2022 - il cui art. 2 sembrerebbe estendere alle zone arancioni la facoltà di cui all’art. 1, co. 4, del D.L. 06/08/2021, n. 111, ma appare non tenere conto della modifica all’originario testo del decreto legge introdotta in sede di conversione, nel senso della limitazione alle sole zone rosse della possibilità di adozione di provvedimenti in deroga alle prescrizioni nazionali - nè la direttiva interassessoriale prot. n. 110 del 12.01.2022 (Istruzione e formazione professionale e Sanità) – per altro probabilmente adottata in attuazione della citata Ordinanza n. 1/2022 - possono attribuire un potere amministrativo escluso dalla normativa nazionale in materia di attività scolastiche in periodo di emergenza sanitaria da Covid19;

Ritenuto che:

- la impossibilità di attendere la trattazione dell’istanza in sede collegiale, senza che nelle more venga compromesso il diritto fondamentale all’istruzione con modalità idonee a garantire la formazione globale dei minori, integra i presupposti di estrema gravità e urgenza per la concessione della invocata tutela cautelare;

- che debba conseguentemente accogliersi l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospendersi l’esecutività dell’impugnata ordinanza sindacale, con l’immediato ripristino delle modalità di prestazione e di fruizione dei servizi educativi, scolastici e didattici così come regolati dalla normativa emergenziale di rango primario;

 

 

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, sospende gli effetti della ordinanza impugnata.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10.02.2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Palermo il giorno 17 gennaio 2022.