Giu Diniego di iscrizione nella White List e applicazione del principio del "più probabile che non"
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - SENTENZA 21 gennaio 2022 N. 424
Massima
L'interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva diretta a neutralizzare i fattori distorsivi che nell'economia nazionale, in genere, e nei rapporti con la pubblica amministrazione, in particolare, possono generare la presenza e l'azione di soggetti in rapporto di collegamento qualificato con il crimine organizzato trattandosi di uno strumento che si pone a presidio di valori di rango costituzionale rivelandosi strettamente funzionale alla salvaguardia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e che, a fronte della insidiosa pervasività e mutevolezza del fenomeno mafioso, è opportunamente calibrato sull'utilizzo di tecniche di tutela anticipata oltre che costruito su un catalogo di situazioni sintomatiche aperto al costante aggiornamento indotto dalla realtà empirica.

Casus Decisus

Testo della sentenza
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - SENTENZA 21 gennaio 2022 N. 424

Pubblicato il 21/01/2022


N. 00424/2022REG.PROV.COLL.

N. 04344/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;


contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Bartolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il diniego di iscrizione nella White List;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2021 il Cons. Stefania Santoleri; viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con il ricorso di primo grado la società ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Caserta -OMISSIS- di diniego di iscrizione della società “negli elenchi dei fornitori e prestatori di servizio ex art. 1 comma 52 della L. 190/2012 - White List Prefettura di Caserta – categoria: -OMISSIS-” unitamente a tutti gli atti del procedimento.

Con i successivi motivi aggiunti l’impugnazione è stata estesa agli atti del procedimento (informative ivi indicate).

Con tali impugnative la società ricorrente ha contestato i presupposti sui quali si fondava il provvedimento di prevenzione antimafia; ha quindi chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

1.1 - Il TAR ha respinto l’istanza cautelare e tale decisione è stata confermata in appello (ord. -OMISSIS-).

1.2 - L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio contestando le doglianze e chiedendone il rigetto.

2. - Con la sentenza impugnata il TAR ha accolto il ricorso.

3. - Avverso tale decisione l’Amministrazione ha proposto appello chiedendone la riforma, previa sospensione in via cautelare.

3.1 - La società appellata si è costituita per resistere producendo memoria difensiva con la quale ha replicato alle doglianze sollevate con l’atto di appello.

3.2 - Con ordinanza -OMISSIS- è stata accolta l’istanza cautelare. Tale ordinanza ha richiamato il precedente pronunciamento emesso in sede di appello cautelare (ord. -OMISSIS-).

3.3 - Le parti hanno depositato scritti difensivi a sostegno delle rispettive tesi.

4. - All’udienza pubblica del 21 dicembre 2021 l’appello è stato trattenuto in decisione.

5. - L’appello è fondato e va, pertanto, accolto.

6. - Ritiene il Collegio di dover richiamare i presupposti sui quali si fonda il diniego di iscrizione nella White List -OMISSIS-, oggetto di impugnazione.

-OMISSIS- della società -OMISSIS- è -OMISSIS- che è anche -OMISSIS- della -OMISSIS- di -OMISSIS-; quest’ultimo, che riveste la carica di -OMISSIS-, è stato condannato in primo grado con sentenza del Tribunale -OMISSIS- alla pena -OMISSIS-

6.1 - A seguito del preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90, la ricorrente in primo grado ha partecipato al procedimento, rappresentando che:

- la -OMISSIS- costituirebbe l’unico collegamento tra -OMISSIS- e -OMISSIS-;

- -OMISSIS-;

- il GIP del Tribunale di Napoli, con provvedimento -OMISSIS-, aveva emesso il provvedimento di archiviazione nei suoi confronti con riferimento alla predetta vicenda;

- -OMISSIS- aveva sempre tenuto una condotta irreprensibile -OMISSIS-.

Il Prefetto, dopo aver svolto la necessaria istruttoria, acquisendo i pareri delle forze dell’ordine, non ha ritenuto persuasivi tali rilievi, atteso che:

- la parte si era soffermata solo sugli aspetti di rilevanza penale, non tenendo conto che il rischio di condizionamento mafioso già derivava dalla cointeressenza con -OMISSIS- della -OMISSIS-, soggetto legato alla criminalità organizzata;

- l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli aveva accertato -OMISSIS- da parte di -OMISSIS-, di cui -OMISSIS- era dominus occulto;

- -OMISSIS- risultava ancora titolare di quote della -OMISSIS-.

Questi elementi, valutati in base al principio del più probabile che non, costituivano - secondo il Prefetto di Caserta -, elementi sufficienti a sostenere il diniego di iscrizione nella White List.

7. - Con la sentenza impugnata, accogliendo le doglianze proposte in primo grado, il TAR ha annullato tale provvedimento, ritenendo che:

- il collegamento -OMISSIS- sarebbe venuto meno per effetto del -OMISSIS- -OMISSIS-, intervenuto nel -OMISSIS-;

- mancherebbe, quindi, il requisito dell’attualità del rischio di infiltrazione mafiosa: il diniego di iscrizione si fonderebbe, infatti, su dati anacronistici che non potrebbero giustificare la permanenza della situazione di contiguità o di condizionamento.

8. - A seguito della sentenza di primo grado che ha annullato il diniego di iscrizione nella White List, con provvedimento -OMISSIS-, la Prefettura di Caserta ha disposto la reiscrizione della società nella suddetta lista.

9. - Con l’atto di appello il Ministero ha dedotto la violazione del canone ermeneutico del “più probabile che non” sostenendo che il TAR non avrebbe tenuto conto della “qualificata” probabilità di contiguità o perlomeno di soggiacenza dell’appellato ad organizzazioni criminali; nel provvedimento del Tribunale del Riesame di Napoli, infatti, era stato accertato l’elemento materiale del reato -OMISSIS- – in capo a-OMISSIS- per aver -OMISSIS--OMISSIS-.

L’Amministrazione ha quindi sottolineato la vicinanza tra -OMISSIS- e -OMISSIS- evidenziata anche nelle informative di polizia (-OMISSIS-) richiamate nel provvedimento impugnato.

L’appellante ha quindi sottolineato che il -OMISSIS- non avrebbe inciso sulla permanenza del rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata.

9.1 - A tali doglianze l’appellata ha replicato che:

- l’Amministrazione avrebbe travisato il contenuto del provvedimento del Tribunale del Riesame; il giudice penale avrebbe escluso la consapevolezza del -OMISSIS- di consentire a -OMISSIS- di -OMISSIS-; sulla base di tali considerazioni è stato disposto, infatti, il provvedimento di archiviazione nei confronti del -OMISSIS-;

- difetterebbe il requisito dell’attualità tenuto conto che -OMISSIS-, né sarebbero stati indicati nuovi elementi per sostenere il rischio di condizionamento nella gestione della società;

- in data -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, facendo venire meno anche questo elemento di contatto rappresentato nel provvedimento impugnato.

9.2 - Le doglianze dell’appellante resistono ai rilievi della società appellata.

Questa Sezione, già in fase cautelare, con i provvedimenti -OMISSIS-, aveva sottolineato la sussistenza di sufficienti elementi idonei a suffragare il rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, tenuto conto della cointeressenza del -OMISSIS- con -OMISSIS-, condannato per -OMISSIS-; il -OMISSIS-, infatti, era risultato -OMISSIS-; si tratta quindi di un “contatto” qualificato con un esponente della criminalità organizzata tale da rendere più probabile che non il pericolo di tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale (cfr. -OMISSIS-).

9.3 - La giurisprudenza della Sezione ha più volte sottolineato che:

- l'interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva diretta a neutralizzare i fattori distorsivi che nell'economia nazionale, in genere, e nei rapporti con la pubblica amministrazione, in particolare, possono generare la presenza e l'azione di soggetti in rapporto di collegamento qualificato con il crimine organizzato trattandosi di uno strumento che si pone a presidio di valori di rango costituzionale rivelandosi strettamente funzionale alla salvaguardia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e che, a fronte della insidiosa pervasività e mutevolezza del fenomeno mafioso, è opportunamente calibrato sull'utilizzo di tecniche di tutela anticipata oltre che costruito su un catalogo di situazioni sintomatiche aperto al costante aggiornamento indotto dalla realtà empirica (Cons. Stato -OMISSIS-);

- l’informativa antimafia, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d. lgs. n. 159/2011, presuppone «concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata»;

- è estranea al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (cfr. Cons. Stato -OMISSIS-) (né – tanto meno – occorre l’accertamento di responsabilità penali, quali il «concorso esterno» o la commissione di reati aggravati ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991), poiché simile logica vanificherebbe la finalità anticipatoria dell’informativa, che è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante;

- il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base al criterio del più «probabile che non», alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, qual è, anzitutto, anche quello mafioso (cfr. Cons. Stato -OMISSIS-);

- pertanto, gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (cfr. Cons. Stato -OMISSIS-);

- i fatti sui quali si fonda l'interdittiva antimafia possono anche essere risalenti nel tempo nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata. Il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica, cioè, la perdita del requisito dell'attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, né l'inutilizzabilità di queste ultime quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento, donde l'irrilevanza della 'risalenza' dei dati considerati ai fini della rimozione della disposta misura ostativa, occorrendo, piuttosto, che vi siano tanto fatti nuovi positivi quanto il loro consolidamento. (Cons. Stato -OMISSIS-);

- in tema di informativa antimafia, fino a che non intervenga un aggiornamento alla luce dell'evoluzione della situazione delle imprese e delle persone interessate, gli elementi indizianti posti a fondamento di un'interdittiva, rimangono inalterati fino al sopraggiungere di fatti nuovi e ulteriori rispetto alla precedente valutazione circa la presenza di tentativi siffatti, che siano idonei ad evidenziare il venir meno della situazione di pericolo. Infatti, ai fini dell'aggiornamento, l'istanza dell'impresa, per quanto fondata su specifici e documentati elementi di novità rappresentati alla Prefettura, non delimita l'àmbito di valutazione discrezionale che a questa spetta, nel rinnovato esercizio del suo potere ai fini dell'aggiornamento, né la vincola al solo spazio di indagine costituito dagli elementi sopravvenuti indicati dall'impresa, entro, per così dire, binari precisi o rime obbligate (cfr. Cons. Stato -OMISSIS-).

9.4 - Nel caso di specie, correttamente il Prefetto ha sottolineato che, la situazione di cointeressenza sulla base della quale si era fondato il provvedimento impugnato in primo grado era ancora esistente alla data di adozione del provvedimento di diniego di iscrizione nella White List -OMISSIS-.

Ne consegue che, a prescindere dall’operatività o meno della società -OMISSIS-, era persistente, -OMISSIS-, il legame societario tra -OMISSIS- della società appellata ed un soggetto condannato per reati spia; non si era quindi verificato il fatto nuovo, richiesto dalla giurisprudenza di questa Sezione, idoneo a dimostrare la “rottura” con il precedente assetto (Cons. Stato -OMISSIS-).

La situazione di fatto è mutata solo dopo l’adozione del diniego di iscrizione nella White List: tale elemento sopravvenuto dovrà essere valutato dalla Prefettura in sede di riesame.

10. - In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.

11. - Le spese del doppio grado possono compensarsi tra le parti tenuto conto dell’alterno esito dei giudizi di primo e secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado e i successivi motivi aggiunti.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone indicate in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Stefania Santoleri        Michele Corradino
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO