Giu Il rilascio o la revoca del Green Pass ha natura di diritto soggettivo
TAR LAZIO di ROMA-SEZ. III-QUATER - DECRETO 13 gennaio 2022 N. 143
Massima
Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di rilascio o revoca della certificazione verde, trattandosi di una posizione di diritto soggettivo, atteso che il green pass è una mera certificazione attestante il possesso dei requisiti individuati nella legge (avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione oppure test antigenico rapido o molecolare con esito negativo), che viene rilasciata automaticamente al momento dell’acquisizione dei suddetti requisiti e che, pertanto, non appare sussistere un’attività autoritativa dell’Amministrazione.

Testo della sentenza
TAR LAZIO di ROMA-SEZ. III-QUATER - DECRETO 13 gennaio 2022 N. 143

 

Pubblicato il 13/01/2022

N. 00143/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00207/2022 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

 

DECRETO

 

sul ricorso numero di registro generale 207 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Cino Benelli, Cristina Moschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cino Benelli in Firenze, corso Italia n. 24;

contro

Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Azienda Usl Toscana Centro, Azienda Usl Toscana Sud Est, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento, di estremi e contenuto incogniti, di revoca della certificazione verde “Covid-19” intestata alla signora -OMISSIS-, il suo inserimento nella c.d. “lista di revoca” nonché di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ivi espressamente compreso il D.P.C.M. 17 giugno 2021 così come modificato con D.P.C.M. del 17 dicembre 2021.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. con contestuale richiesta di abbreviazione dei termini per la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 53 c.p.a.

Considerato che non appare sussistere la giurisdizione di questo giudice amministrativo adito, in quanto il rilascio o la revoca del certificato verde Covid-19 (c.d. green pass) derivano direttamente da quanto disposto dall’art. 9, comma 10, del d.l. n. 52/2021, (“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”), nonché dall’art. 8, comma 6, del D.P.C.M. 17 giugno 2021, così come modificato dal D.P.C.M. del 17 dicembre 2021, adottato in attuazione.

Considerato che, pertanto, si ravvisa la sussistenza di una posizione di diritto soggettivo al rilascio del green pass, e che la relativa materia non rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva di questo Tribunale.

Considerato, altresì, che il green pass è una mera certificazione attestante il possesso dei requisiti individuati nella legge (avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione oppure test antigenico rapido o molecolare con esito negativo), che viene rilasciata automaticamente al momento dell’acquisizione dei suddetti requisiti e che, pertanto, non appare sussistere un’attività autoritativa dell’Amministrazione.

Considerato, inoltre, che appaiono sussistere dubbi in ordine alla competenza territoriale del Tar Lazio;

Considerato che, comunque, non risulta comprovato in atti l’intervenuta effettiva revoca del green pass della ricorrente;

Considerato, infine, che non è ravvisabile nemmeno il necessario periculum per un duplice ordine di motivi:

1) in primo luogo non è stata data la prova dell’impossibilità per la ricorrente di effettuare la seconda dose di vaccino in conseguenza dell'asserita revoca del green pass;

2) in secondo luogo il pregiudizio allegato ha carattere meramente patrimoniale, in quanto l’art. 9-septies, del d.l. n. 52/2021 (nella modifica operata dal d.l. n. 1/2022) dispone che “sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

Ritenuto che la situazione pregiudizievole dedotta può essere utilmente fronteggiata, nella ritenuta sussistenza delle ragioni di urgenza di cui all'art. 53 c.p.a., attraverso la concessione dell’abbreviazione dei termini di rito con conseguente fissazione della trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 28 gennaio 2022.

 

 

P.Q.M.

Respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche sopra specificata.

Dispone l’abbreviazione alla metà dei termini di cui all’art. 55, comma 5, cod. proc. amm., e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 28 gennaio 2022, ore di rito.

Ordina alla parte ricorrente di notificare il presente decreto alle controparti entro il termine perentorio del 15 gennaio 2022, autorizzandola a provvedere a tale incombente con qualunque modalità idonea, anche in via telematica o a mezzo fax.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 12 gennaio 2022.