Giu Discrezionalità tecnica in tema di prove scritte nei concorsi pubblici
TAR Lazio, sez. III Bis - SENTENZA 15 giugno 2022 N. 8029
Massima
Nella scelta delle domande da somministrare ai candidati e nella successiva valutazione delle risposte fornite la Commissione di concorso formula un giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti viziato ictu oculi da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto.

Testo della sentenza
TAR Lazio, sez. III Bis - SENTENZA 15 giugno 2022 N. 8029

Pubblicato il 15/06/2022

N. 08029/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06687/2019 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6687 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Sandulli, Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. OMISSIS, di approvazione e pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l'accesso al Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato sulla G.U. (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017;

- dell'esito della prova scritta sostenuta dall'odierna ricorrente, conosciuto in data OMISSIS;

- del D.D.G. del OMISSIS, pubblicato sulla G.U. (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, di indizione del Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui – riferendosi all'ipotesi di impossibilità di svolgere, per cause di forza maggiore sopravvenute, la prova scritta nella giornata programmata – prevede il “rinvio [della prova] con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti” (art. 8, c. 10), limitatamente all'ipotesi in cui tale prescrizione dovesse essere interpretata nel senso che il rinvio non riguarda l'intera prova scritta, intesa in senso unitario, ma riguarda lo svolgimento della prova in una singola sede;

- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS il 14\11\2019 :

- del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sis tema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. OMISSIS, recante l'approvazione della graduatoria generale nazionale, per merito e titoli, del concorso finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 e con il quale sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati entro il 2900° posto;

- dell'avviso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 0035372 del 1° agosto 2019, recante le istruzioni, rivolte ai vincitori del concorso, per esprimere l'ordine di preferenza tra 17 regioni disponibili;

- del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 0001229 del 7 agosto 2019, di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259;

- dell'assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 9 agosto 2019;

- delle ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 28 agosto 2019;

- dell'assegnazione ai ruoli regionali di 61 vincitori a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 30 agosto 2019;

- del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 0001461 del 9 ottobre 2019, di depennamento della graduatoria di concorso ex art. 15, c. 4 del Bando di concorso;

- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Puccia Concetta il 9/11/2021:

- del decreto n. 1357 del 12 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale, per merito e titoli, del concorso finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259;

- dell'ulteriore assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 16 agosto 2021;

- dell'ulteriore assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione in data 30 agosto 2021;

- dell'elenco delle assegnazioni pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Istruzione il 31 agosto 2021.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente, non avendo superato la prova scritta del “Corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali”, bandito con D.D.G. 23.11.2017, n. 1259, chiedeva l’annullamento dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, nonché dell’esito della sua prova scritta e del bando di concorso nella parte in cui consentiva il rinvio dello svolgimento della prova scritta solo per i candidati convocati in una data sede.

1.1 Si costituiva il Ministero per resistere al ricorso.

1.2 Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 14 novembre 2019, parte ricorrente impugnava altresì la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso, approvata con decreto n. 1205 del 1° agosto 2019, nonché la successiva rettifica disposta con Decreto n. 1229 del 7 agosto 2019.

1.3 Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato il 9 novembre 2021 parte ricorrente impugnava la graduatoria approvata con decreto n. 1357 del 12.8.2021 e le assegnazioni regionali dei vincitori.

1.4 Nel corso del giudizio veniva disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati risultati vincitori.

1.5 All’udienza del 3 maggio 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate, così come già in gran parte enunciate nella sentenza n. 8655 del 2019 di questo T.A.R., solo in parte riformata dalla recente sentenza n. 395 del 2021 del Consiglio di Stato per il solo aspetto relativo all’incompatibilità di alcuni commissari che, tuttavia, non giova alle ragioni dell’odierna ricorrente.

2.1 Con un primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la disparità di trattamento subita rispetto agli altri candidati nello svolgimento della prova scritta poiché il non corretto funzionamento degli strumenti informatici in dotazione avrebbe determinato in lei uno stato di disagio e di difficoltà, nonché una riduzione di fatto del tempo fissato in 150 minuti per lo svolgimento della prova.

La doglianza non può trovare accoglimento poiché priva dell’idoneo supporto probatorio.

Difatti il lamentato malfunzionamento del computer messo a disposizione della ricorrente per sostenere la prova non è supportato dalla produzione di un verbale d’aula in cui si attesti tale condizione e la relativa verifica in contraddittorio con l’Amministrazione.

Il motivo pertanto non può trovare accoglimento.

2.2 Parimenti non può trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente si duole dell’illegittimità, in quanto non redatte conformemente al bando di concorso, delle domande sottoposte ai candidati in occasione della prova scritta.

In particolare illegittima sarebbe la terza domanda con la quale sarebbe stato sottoposto ai candidati un “caso” in occasione della prova scritta, quando invece tale forma di quesito era prevista solo per la prova orale. Ad onta della previsione di cui all’art. 10 co. 1 e 2 del D.M. n. 138/2017, con cui è stato stabilito che la prova scritta consistesse in cinque quesiti a risposta aperta ed in due quesiti in lingua straniera, nella domanda a risposta aperta n. 3 sarebbe stato chiesto al candidato di illustrare quali fossero gli strumenti a disposizione di un dirigente scolastico per contrastare fenomeni devianti quali il significativo assenteismo dalle lezioni ed i frequenti ritardi negli ingressi in classe, con evidente illegittimità di tale domanda.

Anche tale censura non coglie nel segno essendo inammissibile e comunque infondata.

Già con la richiamata sentenza n. 8655 del 2019 questa Sezione ha avuto modo di statuire che in “tutti i casi posti in discussione e nei quali si contestano le risposte ritenute esatte o inesatte dal Ministero a vari quesiti, propone e sollecita a questo Giudice un sindacato di merito sulla discrezionalità tecnica che in subietta materia è riservata costituzionalmente all’Amministrazione”. In altri termini, è possibile affermare che nella scelta delle domande da somministrare ai candidati e nella successiva valutazione delle risposte fornite “la Commissione di concorso formula un giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti viziato ictu oculi da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto” (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 2 dicembre2013, n. 10349).

Sul punto, il Consiglio di Stato, con la richiamata sentenza n. 395 del 2021, ha avuto modo di confermare le conclusioni cui è giunta questa Sezione, ritenendo che la specifica doglianza “con cui si lamenta l’erronea reiezione della censura relativa alla incongruenza dei quesiti, strutturati non come domande a risposta aperta ma come “casi pratici” da risolvere […] si rileva che il motivo impinge nel merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della commissione, in parte qua non inficiate da macroscopica illogicità o irragionevolezza ”.

2.3 Palesemente infondato è infine il terso motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta la non simultaneità per tutti i candidati dello svolgimento della prova scritta, poiché per i candidati della regione Sardegna, a causa di un evento di forza maggiore, la prova è stata rinviata di due mesi.

Lo svolgimento della prova scritta in due distinte date, avrebbe comportato, dunque, una evidente situazione di vantaggio per i candidati che hanno sostenuto tale prova nel mese di dicembre 2018, con conseguente violazione della par condicio tra i partecipanti a tale data e i partecipanti alla prova scritta del mese di ottobre 2018 e violazione dell’art. 8, co. 2 del Bando, a mente del quale “La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni”.

La doglianza è priva di fondamento e va disattesa.

Come già statuito con la richiamata sentenza n. 8655 del 2019 di questa Sezione, confermata sul punto in appello, “le eccezioni al principio di unicità della prova sono ammesse in casi eccezionali, tra i quali sicuramente deve farsi rientrare l’improvvisa ed imprevedibile chiusura delle scuole disposta dalla competente autorità in Sardegna. Irragionevole sarebbe infatti risultato disporre lo slittamento della prova su tutto il territorio nazionale a cagione della oggettiva impossibilità di svolgimento nella data prestabilita, della disponibilità delle sedi inerenti la sola Regione Sardegna. Né la ricorrente offre, ancora principio di prova in ordine all’indebito vantaggio che a suo dire avrebbero fruito i concorrenti sardi, avuto presente, altresì, che il Ministero ha specificato che le domande proposte alla sessione del dicembre 2018 erano diverse”.

3. Tanto considerato, il ricorso introduttivo non può trovare accoglimento, conseguendone l’improcedibilità per carenza d’interesse dei ricorsi per motivi aggiunti proposti avverso i successivi provvedimenti tra cui l’approvazione della graduatoria definitiva.

4. Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, come in epigrafe proposto, lo respinge e dichiara improcedibili i ricorsi per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giuseppe Sapone, Presidente

Daniele Profili, Referendario

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore