Giu Compensazione delle spese in caso probabile rideterminazione sfavorevole della P.A. nei confronti del ricorrente vittorioso
C.G.A.R.S. - SENTENZA 16 giugno 2022 N. 693
Massima
L'astratta possibilità che, in seguito della sentenza di annullamento, l’amministrazione si ridetermini nuovamente in senso sfavorevole al ricorrente vittorioso nel processo non rientra tra i casi di compensazione delle spese di lite, pur se ampliati dalla Corte costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2018, n. 77, che ha dichiarato la illegittimità dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Testo della sentenza
C.G.A.R.S. - SENTENZA 16 giugno 2022 N. 693

Pubblicato il 16/06/2022

N. 00693/2022REG.PROV.COLL.

N. 00667/2020 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE -OMISSIS-

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 667 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Pietro Bruccheri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione -OMISSIS- - assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione -OMISSIS- - assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il pres. Rosanna De Nictolis.

Nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

 

 

1. Con ricorso notificato il 27.7.2020 e depositato il 31.7.2020, è appellata parzialmente, da parte dell’originario ricorrente, la sentenza del Tar Sicilia – Catania, -OMISSIS-, che ha accolto il ricorso contro il provvedimento impugnato, per difetto di motivazione, e ha compensato le spese di lite. La sentenza è appellata limitatamente al capo che compensa le spese.

2. Si è costituita in resistenza l’Amministrazione intimata, e con memoria ha chiesto il rigetto dell’appello facendo leva sul carattere discrezionale della pronuncia sulle spese di lite. In vista dell’udienza odierna l’appellante ha depositato memoria di replica insistendo nell’accoglimento dell’appello.

3. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 15.6.2022.

4. Il Tar ha così motivato la compensazione delle spese:

L’esito della controversia e la possibilità, in astratto, che l’Amministrazione si determini nuovamente adottando un provvedimento analogo a quello impugnato, giustificano la compensazione integrale delle spese processuali della causa.”.

4.1. Parte appellante si duole che non ricorrerebbe nessuna delle ragioni indicate dall’art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese, e in particolare non ricorrerebbero nemmeno le “gravi ed eccezionali ragioni” che secondo la Corte costituzionale possono giustificare la compensazione.

5. L’appello è fondato.

5.1. L’art. 92 c. 2 c.p.c., come novellato dal d.l. n. 132/2014, aveva individuato un elenco tassativo di ipotesi di compensazione delle spese di lite, così drasticamente riducendo il pregresso potere del giudice di merito, ampiamente discrezionale, di compensare le spese di giudizio. Infatti l’art. 92 c. 2 c.p.a. nel testo novellato nel 2014 aveva stabilito che il giudice può compensare le spese tra le parti solo “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.

Tuttavia la Corte costituzionale, con la decisione 19.4.2018 n. 77 ha dichiarato la illegittimità dell’art. 92, c. 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

La Corte costituzionale, nel ricordare che nell’originaria formulazione della norma era prevista la compensazione per giusti motivi, e che una successiva novella anteriore a quella del 2014 aveva previsto la clausola generale più severa della compensazione solo per gravi ed eccezionali ragioni, ha osservato che le due sole ipotesi tassative di compensazione previste dal testo novellato nel 2014, in aggiunta alla soccombenza reciproca, non sono in grado di abbracciare tutte le tipologie di novità della questione o mutamento della giurisprudenza. Sicché, deve essere consentita la compensazione anche in presenza di altre “analoghe” gravi ed eccezionali ragioni.

Se ne desume che la decisione della Corte costituzionale non ha ripristinato tal quale la previgente clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni”, in quanto ha aggiunto il quid pluris che le “gravi ed eccezionali ragioni” devono essere “analoghe” rispetto alle ipotesi tipizzate, e quindi appartenere al novero delle sopravvenienze o di situazioni di assoluta incertezza.

5.2. Ciò premesso in diritto, è evidente che la astratta possibilità che a seguito del giudicato l’Amministrazione si ridetermini nuovamente in senso sfavorevole al ricorrente, non rientra tra i casi tassativi di compensazione delle spese di lite, nemmeno per come ampliati dalla Corte costituzionale.

5.3. Nel giudizio di primo grado pertanto doveva essere pronunciata condanna alle spese. Per l’effetto, l’appello va accolto, e l’Amministrazione va condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che vanno liquidate, avuto riguardo alla natura e valore della lite, e ritenuta la tariffa forense non vincolante per il giudice, quanto ai minimi, in complessivi euro duemila oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione -OMISSIS-, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in euro duemila complessivi, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Rosanna De Nictolis, Presidente, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

Michele Pizzi, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere