Giu Il permesso di costruire convenzionato
TAR PUGLIA di LECCE - SENTENZA 23 giugno 2022 N. 1042
Massima
L'istituto del permesso di costruire convenzionato, previsto dall'art. 28 bis del D.P.R. n. 380/2001, deve limitarsi ad interventi edilizi che non rivestano una particolare entità, anche sotto il profilo insediativo, localizzati in ambiti in cui le esigenze di urbanizzazione, infrastrutturazione e dotazione di standard si presentino con un basso grado di complessità.

Testo della sentenza
TAR PUGLIA di LECCE - SENTENZA 23 giugno 2022 N. 1042

Pubblicato il 23/06/2022

N. 01042/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00916/2021 REG.RIC.

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/stemma.jpgREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 916 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariagabriella Spata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Zanardelli, 66;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Tanzarella, Mary Capriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento 23/4/2021 n. OMISSIS (notificato in pari data) con cui il Dirigente dello Sportello Unico dell'edilizia del Comune di -OMISSIS- ha disposto il diniego della richiesta di permesso di costruire n. OMISSIS/2020;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; in particolare, per quanto occorra, del preavviso di diniego 22/12/2020 prot. n. OMISSIS emanato dal Responsabile del procedimento;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21/6/2021:

- dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo.


 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS-S.r.l.s. ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- 23/4/2021, con cui il Comune di -OMISSIS- ha disposto il diniego della richiesta di permesso di costruire n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale.

2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:

- -OMISSIS-S.r.l.s. “è proprietaria di un’area estesa mq. 993,57, su parte della quale insiste un fabbricato già destinato a ristorante”;

- il suolo in questione “è sito nel Comune di -OMISSIS-, via G. di Vittorio n. 66 angolo Via A. Moro, in catasto censito al -OMISSIS-”;

- il complesso immobiliare “ricade in un residuo di maglia urbanistica tipizzata dal vigente PRG come zona C1 espansione estensiva”;

- l’art. 4 delle NTA del PRG “subordina l’edificazione nelle zone C1 a Piano particolareggiato o di lottizzazione con i.f.f. di 4 mc/mq”;

- la maglia in questione “originariamente era costituita da tre lotti, due dei quali già edificati”;

- “ricadendo la predetta maglia in zona centrale del territorio comunale, dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, l’edificazione è avvenuta in assenza di strumenti urbanistici esecutivi”;

- “il primo lotto, esteso mq. 1740, fu edificato in virtù di licenza edilizia 26/7/1975 n. OMISSIS; il secondo, esteso mq. 2176,41 è stato edificato in virtù di permesso di costruire 18/4/2019 n-OMISSIS-”;

- il predetto p.d.c. “è stato rilasciato dopo un complesso contenzioso tra il proprietario e l’Amm.ne Com.le … Sia codesto on.le TAR (sentenza n. 595 del 2/4/2009) sia il Consiglio di Stato (Sez. IV n. 2470 del 27/4/2012) … sostanzialmente hanno affermato che la presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai fini della edificabilità del lotto residuo, esclude la necessità della preventiva approvazione del piano attuativo e l’intervento diretto non costituisce deroga alla norma del PRG”;

- “la ricorrente nel febbraio 2020 ha presentato un progetto in cui si prevede la totale demolizione del fabbricato esistente e la realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale”;

- tenuto conto dei “principi affermati … nelle citate sentenze … i tecnici progettisti hanno proceduto all’applicazione di un i.f.f. pari a 2,3245 mc/mq (anziché 4 mc/mq) per una volumetria complessiva di mc. 2309,57; volumetria che corrisponde a un carico urbanistico di 23,09 abitati, pari a quello che si avrebbe sulla superficie del lotto in questione ove, per ipotesi, si potesse procedere alla redazione di uno strumento attuativo”;

- all’esito dell’acquisizione e dell’esame degli apporti partecipativi della ricorrente, l’Amministrazione comunale, con il provvedimento impugnato, ha rigettato l’istanza di p.d.c. sulla scorta della seguente motivazione: “Si da atto che è stata trasmessa l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica con allegata la relazione paesaggistica, finalizzata al rilascio di provvedimento paesaggistico, ma necessita comunque precisare che l'area oggetto d'intervento era ricompresa nella perimetrazione del "territorio costruito" nel periodo di vigenza del Piano Urbanistico Territoriale Tematico del paesaggio (PUTT/p). Con la definitiva approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), avvenuta con delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015 pubblicala sul B.U.R.P, n. 40 del 23/03/2015 è decaduto il PUTT/p. La perimetrazione del territorio costruito, ove non va richiesto l'accertamento di compatti paesaggistica … vigeva nelle more dell'adeguamento di cui all'art. 97 delle NTA del PPTR, ossia non oltre il termine entro cui i comuni e le province dovevano adeguare i propri piani urbanistici alle previsioni del PPTR stabilito in un anno dalla entrata in vigore del PPTR, termini abbondantemente scaduti. Dalle linee guida 4.4.6 del PPTR si rileva che per patrimonio edilizia rurale si intendono i manufatti aventi qualunque destinazione, edificati prima della riforma agraria e fondiaria in Puglia … e in ogni caso realizzati prima del 1967, da accertamenti si è potuto verifica che il fabbricato insistente sul lotto e visibile già nell'IGM del 1948, pertanto è esclusa la demolizione del fabbricato esistente trattandosi di manufatto di riconosciuto valore culturale e identitario. In merito all'assenza di piano esecutivo trattandosi di lotto residuo, già nella richiesta di documentazione integrativa si proponeva il Permesso di costruire convenzionato, provvedimento utilizzabile in luogo della strumentazione di pianificazione attuativa, qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere sodisfatte, sotto il controllo dell'amministrazione, con una modalità semplificata. Dalla tav. 1/a si evince che sono state individuate le opere di urbanizzazione secondaria e le aree per urbanizzazioni secondarie presenti nel raggio di 250 m dal lotto oggetto intervento tutte esterne al comparto della zona Cl e di livello urbano non vi sono aree a standard interne al comparto, né si può prescindere dalla individuazione delle aree a standard la cui eventuale monetizzazione invece della cessione può stabilirsi mediante stipula di convenzione”.

3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:

- violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990, dal momento che “nel diniego definitivo nulla si dice sui motivi per i quali non sono state ritenute condivisibili le seguenti osservazioni: - quella relativa all’impossibilità di reperire all’interno della maglia, già totalmente edificata se non per il lotto della ricorrente, aree destinate a opere di urbanizzazione secondaria, per cui si è previsto anziché un i.f.f. di 4 mc/mq, un i.f.f. pari a 2,3245 mc/mq; ciò nel rispetto non solo dei principi affermati dal GA …; - quella relativa alla circostanza che il fabbricato esistente sul lotto da un lato non ha il benché minimo valore culturale …; dall’altro il fabbricato medesimo non presenta le tipiche caratteristiche dei manufatti rurali …; - quella per cui la Società, pur ritenendo la non necessità del procedimento di compatibilità paesaggistica, unitamente alle osservazioni ha presentato istanza e relativa documentazione di compatibilità paesaggistica”;

- nel caso di specie, “pretendere di individuare una superficie da destinare a standards nella maglia in questione, così come previsto nell’art. 23 NTA del PRG vigente, sarebbe impossibile”, ciò che giustifica l’utilizzo “del predetto i.f.f. pari a 2,3245 mc anziché di 4 mc/mq e, quindi, di una previsione complessiva volumetrica di mc. 2.250,26, così come peraltro è avvenuto per il permesso di costruire 18/4/2019 n-OMISSIS-”;

- “per espressa previsione dell’art. 12, I comma, DPR n. 380/01 e per quieto insegnamento giurisprudenziale, il permesso di costruire è rilasciato conformemente alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina edilizia vigente”, con conseguente “sicura illegittimità dell’atto nel quale siano state effettuate, come è avvenuto nel caso, valutazioni di carattere paesaggistico ed architettonico”;

- nonostante l’avvenuta presentazione di apposita istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, il Dirigente del S.U.E. ha rigettato la domanda di rilascio del p.d.c., senza spiegare “il motivo per cui ha ritenuto di non attendere l’esame dell’istanza di compatibilità paesaggistica, i relativi pareri e il provvedimento finale da parte dei competenti organi”;

- in ogni caso, le valutazioni di carattere paesaggistico ed architettonico sono state formulate dal Dirigente del S.U.E. in violazione dell’art. 106, commi 3, 4 e 5 del PPTR Puglia, approvato con deliberazione di G.R. n. 176 del 16/2/2015.

4. Con motivi aggiunti presentati in data 21.06.2021 parte ricorrente è tornata a censurare i medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, lamentando che l’Amministrazione comunale “non ha tenuto conto del disposto di cui all’art. 83, 6° comma NTA del PPTR” e segnatamente del fatto che “le misure di salvaguardia ed utilizzazione dei paesaggi rurali delle Linee guida degli elaborati del PPTR 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.2 “si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale nonché ai piani urbanistici esecutivi adottati dopo l’approvazione definitiva del PPTR””, laddove il “lotto di proprietà della ricorrente ricade in zona tipizzata dal PRG vigente come zona omogenea C1 di espansione estensiva”.

5. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- per resistere al ricorso.

6. Nella pubblica udienza del 08.06.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il provvedimento di diniego impugnato è supportato da una duplica motivazione:

a) da un lato, il comune ha ritenuto che, in applicazione della “linee guida 4.4.6 del PPTR … è esclusa la demolizione del fabbricato esistente trattandosi di manufatto di riconosciuto valore culturale e identitario”;

b) d’altro lato, il comune da rilevato che dalla “tav. 11 si evince che … non vi sono aree a standard interne al comparto, né si può prescindere dalla individuazione delle aree a standard la cui eventuale monetizzazione invece della cessione può stabilirsi mediante stipula di convenzione”.

7.1. Ciò premesso, si osserva che l’assunto motivazionale sub a) non può essere condiviso, dal momento che parte ricorrente ha riferito (e documentato) la presentazione di apposita istanza di autorizzazione paesaggistica in data 24.01.2021 ai fini della realizzazione dell’intervento in questione.

Ogni valutazione circa il rispetto delle prescrizioni di cui al PPTR resta confinata nel procedimento attivato ai fini del rilascio della autorizzazione paesaggistica, e ciò a prescindere dal fatto che, nel caso di specie, le stesse valutazioni abbiano una (indiretta) rilevanza urbanistica ed edilizia, impattando sull’accertamento dei presupposti per addivenire alla demolizione dell’immobile preesistente, onde sfruttare la relativa volumetria in sede di nuova edificazione.

Invero, il Dirigente del SUE non poteva sostituirsi all’organo tutorio, né comunque anticipare le valutazioni di sua competenza circa l’individuazione delle tutele da accordare all’immobile preesistente, ma avrebbe dovuto attendere le conclusive determinazioni del predetto organo tutorio e quindi trarne ogni eventuale conseguenza di rilievo sul piano urbanistico ed edilizio.

7.2. Ciò non di meno, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere rigettato, atteso che il secondo ordine di motivazioni è esente da censure.

7.2.1. Con la sentenza n. 2470/2012 il Consiglio di Stato, in riferimento ad altro lotto collocato all’interno della medesima maglia di cui si controverte in questa sede, ha affermato che:

- “non è convincente l’avviso di parte appellante il quale, in sostanza, vorrebbe negare al Comune, il quale abbia manifestato la possibilità di addivenire alla più favorevole (per l’istante) determinazione di consentire l’intervento diretto, la facoltà di verificare in concreto la sussistenza di residue esigenze di aree da adibire a standard, e conseguentemente di ridurre l’indice di edificabilità rispetto a quello astrattamente previsto dal P.R.G. per l’area in questione”;

- “Tale indice di edificabilità, indubbiamente, è stato fissato dal pianificatore nell’ambito di un contesto ben definito, caratterizzato dall’obbligo di previa predisposizione di un piano di lottizzazione, ed è quindi verosimile che esso sia stato “modulato” nel presupposto che sarebbe stato lo strumento attuativo a individuare le aree per urbanizzazioni al servizio dell’intera maglia”;

- “pertanto, una volta venuto meno il ridetto obbligo di piano attuativo per effetto di una valutazione discrezionale, non può affatto escludersi che gli indici in questione, lungi dal doversi sempre necessariamente applicare così come previsti, debbano essere congruamente ridotti laddove in sede istruttoria sia emerso che le urbanizzazioni esistenti, pur idonee a giustificare la deroga all’obbligo di previa pianificazione esecutiva, risultano insufficienti in relazione alle esigenze di urbanizzazione secondaria relative alla specifica maglia interessata”.

In buona sostanza il Consiglio di Stato, per un verso, ha confermato la decisione di prescindere dalla previa approvazione del piano esecutivo, e però, per altro verso, ha espressamente accertato che le “urbanizzazioni esistenti, pur idonee a giustificare la deroga all’obbligo di previa pianificazione esecutiva, risultano insufficienti in relazione alle esigenze di urbanizzazione secondaria relative alla specifica maglia interessata”, ciò che, in quel caso, ha giustificato l’utilizzo di un indice di edificabilità ridotto rispetto a quello astrattamente previsto dal P.R.G. per l’area in questione.

7.2.2. Ora, nel concreto caso di specie, le determinazioni assunte dall’Amministrazione comunale non si pongono in contrasto con il predetto orientamento del Consiglio di Stato.

Ed infatti, il comune non ha imposto alla ricorrente la redazione di un apposito piano esecutivo, ma ha chiesto soltanto il perfezionamento di un p.d.c. convenzionato ai sensi dell’art. 28 bis del d.P.R. n. 380/2001, inserito della legge 164/2014, che ne prevede l’utilizzo proprio nei casi in cui “le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata” (comma 1).

Le predette contenute esigenze sono pacificamente riscontrabili nel caso di specie, posto che è stato espressamente acclarato nella stessa sentenza del Consiglio di Stato che la maglia in questione è caratterizzata da un deficit di urbanizzazioni secondarie.

Sussistendo l’esigenza di ovviare alla predetta carenza, pur in presenza di un quadro complessivo delle urbanizzazioni contraddistinto da un avanzato grado di sviluppo, la scelta del p.d.c. convenzionato non appare esorbitante rispetto alle finalità proprie dello strumento in questione, che, è bene precisare, non era stato ancora codificato all’epoca della pubblicazione della sentenza n. 2470/2012: “L'istituto del permesso di costruire convenzionato, previsto dall'art. 28 bis del D.P.R. n. 380/2001, deve limitarsi ad interventi edilizi che non rivestano una particolare entità, anche sotto il profilo insediativo, localizzati in ambiti in cui le esigenze di urbanizzazione, infrastrutturazione e dotazione di standard si presentino con un basso grado di complessità” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 28/01/2020 n. 403).

7.2.3. Peraltro, l’Amministrazione comunale ha espressamente precisato che, in sede di definizione del p.d.c. convenzionato, potrà essere eventualmente concordata la monetizzazione delle urbanizzazioni secondarie, la qual cosa - non oggetto di specifica censura - da risposta alle doglianze con cui parte ricorrente ha denunciato l’impossibilità di addivenire al concreto reperimento delle aree per urbanizzazioni secondarie all’interno della maglia di riferimento.

7.2.4. Per le anzi dette ragioni, in parte qua, la motivazione del provvedimento di rigetto deve essere confermata, ciò da cui consegue, stante l’autosufficienza dei relativi assunti argomentativi, il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

8. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore

Alessandro Cappadonia, Referendario

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Silvio Giancaspro

 

Antonio Pasca

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO