Giu Ulteriori richieste di precisazioni in merito ai presupposti per il rinvio pregiudiziale
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 21 luglio 2022 N. 6410
Massima
Si solleva questione di pregiudizialità interpretativa invitando la Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, a pronunciarsi sui seguenti quesiti, articolati secondo l’ordine logico proprio:

a) se la corretta interpretazione dell’art. 267 TFUE imponga al giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di operare il rinvio pregiudiziale su una questione di interpretazione del diritto unionale rilevante nell’ambito della controversia principale, anche qualora possa escludersi un dubbio interpretativo sul significato da attribuire alla pertinente disposizione europea - tenuto conto della terminologia e del significato propri del diritto unionale attribuibili alle parole componenti la relativa disposizione, del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell’ambito del giudizio nazionale – ma non sia possibile provare in maniera circostanziata, sotto un profilo soggettivo, avuto riguardo alla condotta di altri organi giurisdizionali, che l’interpretazione fornita dal giudice procedente sia la stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di giustizia ove investiti di identica questione;

b) se – per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi – sia possibile interpretare l’art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l’azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare.

Per l’ipotesi in cui codesta Corte di giustizia dovesse risolvere negativamente i precedenti quesiti, si sollevano le seguenti ulteriori questioni pregiudiziali:

c) se i principi euro-unitari - di libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi, di concorrenza, di proporzionalità, di legittimo affidamento, di non discriminazione, di libertà professionale, di libertà di accesso alle professioni e di abolizione delle «barriere all’accesso» delle professioni, di “diritto di lavorare”, di uguaglianza davanti alla legge, di motivazione degli atti nazionali - come enucleati dall’appellante incidentale, ostano ad una disciplina qual è quella dell’art. 1, comma 3, lett. b)-bis, legge 6 agosto 1926 n. 1365, che prevedeva quale requisito di ammissione degli aspiranti partecipanti al concorso notarile il “non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi”.

Testo della sentenza
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 21 luglio 2022 N. 6410

Pubblicato il 21/07/2022

N. 06410/2022REG.PROV.COLL.

N. 01042/2020 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2020, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppina Schettino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

del signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima), n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’appello incidentale del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2022 il consigliere Michele Conforti e udita per l’appellante incidentale l’avvocato Giuseppina Schettino;

Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’avvocato dello Stato Federica Varrone;

Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

I. OGGETTO DEL GIUDIZIO.

1. Torna all’esame del Consiglio di Stato l’appello proposto dal Ministero della giustizia avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS-e relativamente alla quale questo Consiglio ha già pronunciato la sentenza non definitiva n. 3155 del 19 aprile 2021.

1.1. La vicenda concerne la legittimità del decreto del Ministero della giustizia, emanato in data 30 gennaio 2019, con il quale si è disposta l’esclusione dell’odierno appellato dal concorso a 500 posti di notaio, indetto con il decreto dirigenziale del 21 aprile 2016, pubblicato in G.U. n. 33 del 26 aprile 2016, notificato al destinatario il 4 febbraio 2019, tre anni dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e dopo che quest’ultimo ha superato le relative prove scritte ed orali.

1.2. Unitamente al provvedimento di esclusione, l’interessato ha impugnato:

a) il bando di concorso, costituente la lex specialis del procedimento, nella parte in cui (artt. 2 e 4) non consente la partecipazione a coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi analoghi, indetti successivamente all’entrate in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69, nonché nella parte in cui prevede l’esclusione in caso di presentazione della domanda di partecipazione cartacea con l’apposizione di modifiche e/o cancellazioni rispetto alla domanda presentata telematicamente;

b) l’art. 3 del bando di concorso, che disciplina le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, nella parte in cui dovesse essere ritenuto lesivo degli interessi del ricorrente;

c) il d.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, nella parte in cui ritenuto lesivo degli interessi del ricorrente.

1.2. Il ricorrente ha altresì proposto una domanda di risarcimento del danno nei confronti del Ministero della giustizia.

II. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.

2. Con la sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per il Lazio ha accolto la domanda di annullamento, mentre ha respinto quella risarcitoria.

2.1. In particolare, il Tribunale amministrativo, dopo aver diffusamente dato conto delle peculiarità della vicenda:

a) ha respinto il primo motivo di ricorso, basato sulla violazione dell’art. 4, comma 2 bis, del d.l. 30 giugno 2005 n. 115, ritenendo la norma inapplicabile alle procedure concorsuali, in continuità con l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa;

b) ha rilevato, richiamando espressamente il precedente n. 5263 del 25 luglio2019 della VI sezione di questo Consiglio, la sussistenza, nel caso di specie, del legittimo affidamento del candidato, il quale, avrebbe presentato la domanda di partecipazione al concorso, assecondando il contenuto del decreto presidenziale monocratico; avrebbe segnalato, sia con la proposizione del ricorso avverso il bando di concorso (n.r.g. 6015 del 2016, ancora pendente innanzi al T.a.r. per il Lazio), sia con la domanda cartacea depositata presso la competente Procura della Repubblica la sussistenza di una causa preclusiva alla sua partecipazione al concorso, non ricevendo tuttavia prima dell’espletamento della prova scritta e di quella orale alcun atto di esclusione; avrebbe dimostrato la sua preparazione superando le prove concorsuali;

c) ha ascritto la “singolarità” della presente vicenda esclusivamente al colpevole ritardo dell’amministrazione, la quale si sarebbe resa conto della mancanza del requisito in capo al concorrente soltanto dopo tre anni dalla presentazione della domanda di partecipazione, pur essendo in possesso di più elementi (id est, il ricorso avverso il bando, la domanda di partecipazione cartacea presentata presso la Procura della Repubblica) che le avrebbero consentito l’immediata percezione della mancanza del requisito di partecipazione e pur avendo, invece, adottato immediatamente nei confronti di altri candidati (ne viene nominato uno, in particolare), prima della celebrazione delle prove scritte, il suddetto atto di esclusione;

d) ha ritenuto che la “regola più giusta” da applicare al caso concreto, in continuità con il richiamato precedente n. 5263 del 2019, sia costituita dall’accoglimento della domanda caducatoria;

e) ha respinto sia la domanda di risarcimento del danno per la perdita della chance, sia quella relativa alla ritardata apertura dello studio professionale;

f) ha compensato le spese del giudizio.

III. IL GIUDIZIO DI APPELLO E LA SENTENZA NON DEFINITIVA N. 3155/2021.

3. Con un unico articolato motivo di impugnazione, il Ministero ha censurato la sentenza di primo grado, evidenziando, da un lato, che la normativa vigente ratione temporis precludeva la partecipazione al concorso a quegli aspiranti candidati che avessero conseguito tre inidoneità alle prove concorsuali precedentemente svolte; dall’altro, che non si può predicare la sussistenza di alcun affidamento, per di più qualificabile come “legittimo”, in capo all’appellato, considerato che quest’ultimo era pienamente consapevole di non essere nel possesso dei requisiti richiesti dalla legge per partecipare alla procedura concorsuale.

3.1. In data 7 febbraio 2020, si è costituito in giudizio l’appellato, il quale, in via principale, ha domandato il rigetto dell’appello.

In subordine, l’interessato ha proposto appello incidentale per riproporre i motivi ritenuti assorbiti dal T.a.r..

3.2. Con la richiamata sentenza non definitiva n. 3155 del 19 aprile 2021 (a quanto consta passata in giudicato), questo Consiglio ha accolto l’appello proposto dal Ministero, rilevando che:

a) nel caso di specie, non si tratta di individuare la “regola giusta”, dovendosi invece applicare l’art. 1, comma 3, lett. b)–bis, legge 6 agosto 1926 n. 1365 e gli artt. 2, comma 2, (requisiti per l’ammissione) e 4 (cause di non ammissione al concorso) del bando di concorso;

b) “…non può dunque affermarsi la sussistenza di alcun affidamento (men che meno “legittimo”, ossia incolpevole) in capo all’interessato, essendo questi pienamente consapevole di non avere titolo a partecipare alle prove concorsuali”;

c) l’appellato non può dolersi dei ritardi della procedura di controllo, essendo egli comunque a conoscenza della sua particolare condizione che gli impediva di prendere parte alla prova concorsuale;

d) non risulta pertinente il precedente di questo Consiglio n. 5263/2019, nel quale l’interessato era stato ammesso con riserva alla frequentazione di un corso di studi universitario a “numero chiuso” in base ad una pronuncia cautelare favorevole, mentre l’odierno appellato non ha preso parte al concorso notarile in base a pronunce favorevoli, ma di sua spontanea iniziativa.

3.3. Con la medesima sentenza n. 3155 del 2021, relativamente all’appello incidentale, il Collegio:

a) ha esaminato congiuntamente e respinto le prime delle due doglianze, con le quali si deduce la violazione degli articoli 2, 11 e 12 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, rilevando che l’ordinamento notarile è caratterizzato da un’autonoma disciplina di accesso alla funzione e da un sub-sistema disciplinare del tutto peculiare;

b) ha respinto la doglianza con la quale si deduce che l’art. 1, terzo capoverso, lett. b)-bis, legge 6 agosto 1926 n. 1365, come modificato dall’art. 66, della l. 18 giugno 2009, n. 69, con la quale si contestata che la preclusione alla partecipazione concorsuale, violerebbe talune norme costituzionali, rilevando, da un lato, che la questione di costituzionalità è innanzi tutto inammissibile poiché è stata proposta genericamente e, dall’altro, che, comunque, la dedotta questione è manifestamente infondata;

c) ha ritenuto di non poter disapplicare direttamente la normativa nazionale - nella parte in cui dispone come necessario, per l’accesso al concorso notarile, il non aver conseguito tre inidoneità a precedenti concorsi – “in quanto la disciplina euro-unitaria (di cui alla direttiva7 settembre 2005, n. 2005/36/CE), non si applica alla professione notarile (così, espressamente, l’art. 2, comma 4, della direttiva in esame) e, dunque, non vi è alcun rilievo diretto di quest’ultima” (§ 27.2);

d) ha accolto la richiesta del -OMISSIS- di sospensione del giudizio - da qualificarsi come impropria, “secondo quanto affermato da questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 15 ottobre 2014, n. 28)” (§ 27.3) – pendendo presso la Corte di giustizia una causa che, a suo dire, avrebbe potuto interessare il presente contenzioso;

e) ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno, in quanto “l’appello incidentale avrebbe dovuto presentare quel grado di specificità delle censure, che l’art. 101, comma 1, c.p.a., richiede espressamente per la proposizione del ricorso in appello, dovendosi chiaramente sussumere nella locuzione “ricorso in appello”, adoperata dalla norma, non soltanto l’appello principale, ma anche quello incidentale” (§ 29.2).

IV. GLI ACCADIMENTI SUCCESSIVI ALLA SENTENZA N. 3155/2021.

4. Successivamente al deposito della sentenza non definitiva di questo Consiglio, in data 3 giugno 2021, la Corte di giustizia, sez. seconda, ha depositato la sentenza C-914/19, con la quale ha statuito che “L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio, in quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità dell’esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e, in ogni caso, eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare”.

4.1. Con le istanze dell’8 luglio 2021 e del 6 agosto 2021, il Ministero della giustizia e l’appellato hanno domandato la prosecuzione del processo e la fissazione della udienza di discussione dell’appello.

4.2. Con l’ordinanza n. 1191/21, depositata in data 23 luglio 2021, il presidente della Quarta sezione ha chiesto di “acquisire una relazione a cura del Ministero appellante, per accertare se vi sia un suo attuale interesse alla definizione del giudizio”.

4.3. In data 9 settembre 2021, il Ministero ha depositato la nota prot. “DAG.08//09/2021.0179254.U”, con la quale ha manifestato l’interesse alla definizione del giudizio e ha reiterato la richiesta di fissazione dell’udienza.

4.4. Con l’istanza dell’3 febbraio 2022, rivolta al presidente e ai consiglieri di Stato componenti il collegio dell’udienza del 17 marzo 2022, l’appellato ha chiesto “l’attenzione del Collegio sui fatti descritti nella sentenza del TAR Lazio n. -OMISSIS- e sugli atti di causa, ai quali faccio totalmente rinvio”, richiamando, in proposito, quanto già rappresentato con l’istanza del 29 settembre 2020.

4.4.1. Segnatamente, con l’istanza del 29 settembre 2020, dopo aver ripercorso alcuni dei fatti salienti della vicenda controversa, l’interessato:

a) ha espressamente rilevato che “stante il fumus di circostanze aventi possibili risvolti penali, sarà compito del Tribunale Penale accertare, anche sulla base della conoscenza delle altre circostanze di contorno se siano stati integrati i reati di falso ideologico, false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria, dichiarazioni false al difensore, violazione e/o elusione dell’ordine del giudice, abuso d’ufficio e/o di altre fattispecie criminose poste a presidio del corretto svolgimento della amministrazione della giustizia e del buon andamento della pubblica amministrazione”;

b) ha espressamente domandato “di trasmettere, ai sensi dell’art. 361 c.p., gli atti alla Procura della Repubblica per l’accertamento dei reati eventualmente commessi nella gestione del procedimento amministrativo di cui è causa”.

4.4.2. Con l’istanza del 3 febbraio 2022, l’interessato:

a) ha richiamato, per relationem, i contenuti della precedente istanza del 29 settembre 2020;

b) ha dichiarato che la sentenza non definitiva n. 3155/2021 “opera a mio avviso un surreale scambio di responsabilità” e di sentirsi “vittima, in qualità di cittadino, di un abuso di potere o di una persecuzione irrazionale ai miei danni”;

c) ha rimarcato che “La responsabilità penale è personale e non collegiale, per cui ciascun membro del Collegio del 17/03/2022 valuterà individualmente, in coscienza, se sia possibile a priori escludere il fumus di eventuali abusi penalmente rilevanti, in relazione ai fatti di cui consta la vicenda”.

4.5. Con la memoria dell’8 febbraio 2022, il Ministero ha insistito nell’accoglimento dell’appello, rilevando che i “principi espressi dalla Corte di Giustizia sono totalmente estranei ed assolutamente irrilevanti nel caso in esame, riguardando la diversa questione “della disparità di trattamento collegata all’età”. In particolare, nessuna delle considerazioni ivi espresse può ritenersi “rilevante” e “dirimente”, ai fini della risoluzione del caso in esame”.

4.6. Con la memoria del 14 febbraio 2022, l’appellato ha ribadito le sue difese e ha domandato, testualmente:

- “anche in considerazione della istanza ex art. 361 c.p., depositata in data 3.01.2022 (recte, 3 febbraio 2022, non avendo il Collegio rinvenuto in atti alcuna istanza depositata in data 3 gennaio 2022), riconsiderare funditus tutte le circostanze nell’occasione apprese, non di meno laddove, forzando la realtà dei fatti ed in danno della sua rispettabilità, si attribuisce al dott. -OMISSIS- una condotta ispirata a non leale collaborazione nei confronti dell’Amministrazione, ed assumere le opportune iniziative di legge;

alla luce dei principi espressi dalla Corte di giustizia europea del 3.06.2021, disapplicare la normativa interna incompatibile con i principi di diritto comunitario ivi espressi e/o interpretarla conformemente agli stessi, atteso che la già abrogata norma non solo <<lede in modo eccessivo gli interessi legittimi degli aspiranti alla professione di notaio>> (par. 42) ma, in contrasto con il relativo obbligo, non è motivata e suffragata da <<giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale>>> (par. 28), accogliere il ricorso incidentale in parte qua ed i relativi motivi di ricorso non esaminati in primo grado;

in estremo subordine, rimettere la questione circa la legittimità della norma che prevede lo sbarramento all’accesso alla professione notarile di cui è causa alla Corte di giustizia dell’Unione europea”.

4.7. L’udienza pubblica di discussione, originariamente fissata per il 17 marzo 2022, è stata rinviata al 16 giugno 2022.

4.8. All’udienza del 16 giugno 2022, la causa è stata nuovamente trattenuta per la decisione.

V. LE RAGIONI DELLA DECISIONE.

5. In limine litis, il collegio rileva che non vi è luogo a provvedere sulla istanza del 3 febbraio 2022, in quanto la stessa è del tutto generica (anche in considerazione della reiezione, allo stato, di tutti i motivi posti a sostegno dell’impugnativa) e non introduce una domanda in senso proprio (ex artt. 29 – 31 c.p.a.) cui debba darsi una risposta di giustizia (ex art. 112 c.p.c.).

5.1. Può procedersi all’esame delle ulteriori questioni, partendo dalle conclusioni che l’appellato ha articolato nella memoria del 14 febbraio 2022.

5.1.1. Va disattesa la prima domanda, con la quale “in considerazione della istanza ex art. 361 c.p., depositata in data 3.01.2022, riconsiderare funditus tutte le circostanze nell’occasione apprese, non di meno laddove, forzando la realtà dei fatti ed in danno della sua rispettabilità, si attribuisce al dott. -OMISSIS- una condotta ispirata a non leale collaborazione nei confronti dell’Amministrazione, ed assumere le opportune iniziative di legge”.

5.1.2. La domanda è inammissibile per due concorrenti motivi.

5.1.3. L’interessato domanda di “riconsiderare” le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva n. 3155/2021, le quali, nondimeno, sono passate in giudicato, in quanto la pronuncia in questione non è stata impugnata né con la proposizione del ricorso per revocazione né con la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

5.1.4. A questa prima ragione di inammissibilità della domanda se ne affianca una seconda, poiché l’appellato domanda, genericamente e, dunque, in modo inammissibile, di “assumere le opportune iniziative di legge”, senza specificare in cosa consistano.

5.1.5. La prima delle richieste formulate con la memoria del 14 febbraio 2022 va dunque respinta.

5.2. Con la seconda domanda, si chiede di “disapplicare la normativa interna incompatibile con i principi di diritto comunitario” espressi dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 3 giugno 2021, “atteso che la già abrogata norma non solo «lede in modo eccessivo gli interessi legittimi degli aspiranti alla professione di notaio» (par. 42) ma, in contrasto con il relativo obbligo, non è motivata e suffragata da «giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale» (par. 28), accogliere il ricorso incidentale in parte qua ed i relativi motivi di ricorso non esaminati in primo grado”.

5.2.1. Il Collegio rileva di aver già statuito - al § 27.2. della più volte menzionata sentenza non definitiva n. 3155 del 2021 - sulla suddetta richiesta di disapplicazione del diritto nazionale, rilevando che “…non si possa disapplicare direttamente la normativa nazionale - nella parte in cui dispone come necessario, per l’accesso al concorso notarile, il non aver conseguito tre inidoneità a precedenti concorsi - in quanto la disciplina euro-unitaria (di cui alla direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE), non si applica alla professione notarile (così, espressamente, l’art. 2, comma 4, della direttiva in esame) e, dunque, non vi è alcun rilievo diretto di quest’ultima”.

5.2.2. Il Collegio evidenzia che la pronuncia della Corte di giustizia del 3 giugno 2021 non enuncia principi o regole applicabili al caso in esame e, pertanto, non vi sono ragioni sopravvenute per discostarsi dalla statuizione enunciata al § 27.2.

5.2.3. Segnatamente, nella sentenza suindicata la Corte di giustizia prende in considerazione i motivi di (possibile) discriminazione elencati nell’art. 1 della direttiva 2000/78 (religione, le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali), nessuno dei quali ricorrenti nel caso in esame, dove si controverte, invece, sulla legittimità della scelta della legge statale di stabilire un limite massimo di prove concorsuali giudicate “inidonee” dalla commissione di concorso, cui ciascun aspirante notaio ha diritto, prima che gli sia definitivamente vietata la possibilità di partecipare al concorso notarile.

5.2.4. La seconda domanda va pertanto respinta.

VI LE RAGIONI DEL RINVIO PREGIUDIZIALE.

6. Con la terza ed ultima domanda, l’appellato chiede “in estremo subordine, di rimettere la questione circa la legittimità della norma che prevede lo sbarramento all’accesso alla professione notarile di cui è causa alla Corte di giustizia dell’Unione europea”.

6.1. L’interessato lamenta la violazione del diritto euro-unitario, da parte dell’art. 1, comma 3, b-bis, della l. 6 agosto 1926 n. 1365, modificato dall’art. 66 della l. 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’esclusione dal concorso notarile di chi ha già conseguito tre inidoneità all’esito delle prove scritte.

6.2. La norma in questione, vigente quando l’interessato ha proposto la domanda di partecipazione al concorso, disponeva: “I notai sono nominati con decreto reale in seguito a concorso per esame, che sarà tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sarà determinato dal Ministro per la giustizia.

L'esame avrà carattere teorico pratico e le modalità relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:

non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità”.

6.3. Segnatamente, secondo quanto allegato negli scritti difensivi dell’interessato:

a) la norma determina la “lesione dei principi dell’Unione in special modo di libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi, di concorrenza e legittimo affidamento degli aspiranti” (pag. 14 del ricorso di primo grado, richiamato a pag. 24 dell’appello incidentale);

b) la norma non sarebbe rispettosa del principio di proporzionalità, in quanto limitatrice della libertà in misura superiore al necessario poiché, secondo l’interessato, “non sono affatto ragionevoli e devono essere disapplicate ovvero dichiarate in contrasto: tutte quelle ulteriori limitazioni nazionali allo stesso accesso allo stesso Esame di Stato in quanto lesivi del principio all’accesso libero e non conformi ai principi dell’Unione, come nel caso di specie il limite stesso di tre non inidoneità” (pag. 14 e 15, richiamato a pag. 24 dell’appello incidentale);

c) la norma violerebbe “gli articoli 1, 15 e 20 della Carta di Nizza [che] stabiliscono regole fondamentali, in materia, rispettivamente, di non discriminazione, libertà professionale, diritto di lavorare e uguaglianza davanti alla legge.

A fronte di questi principi, volti a promuovere ed incentivare i cittadini affinché, attraverso il lavoro, realizzino le proprie aspirazioni materiali e spirituali, appare incoerente che una commissione esaminatrice di pubblico concorso possa, senza alcuna specifica garanzia procedimentale, sortire l’effetto di escludere per sempre un candidato dai futuri concorsi bloccando le sue aspirazioni e la sua spinta al miglioramento.” (pag. 26 dell’appello incidentale);

d) la norma che ha determinato l’esclusione dell’appellato “violerebbe il principio di motivazione, sancito negli articoli 296, comma 2, TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (pag. 8 della memoria dell’appellato del 14 febbraio 2022), ma sarebbe in contrasto anche “col principio comunitario di libertà di accesso alle professioni e di abolizione delle «barriere all’accesso» delle professioni onde «offrire a un numero più elevato di concorrenti la possibilità di fornire al mercato professionale i loro servizi, consentire ai cittadini–consumatori di accedere a un’offerta plurale e prezzi più convenienti»” (pag. 9 della memoria dell’appellato del 14 febbraio 2022).

6.4. Ciascuna delle affermazioni riportate in precedenza non è ulteriormente argomentata o motivata dall’istante, quanto ai profili di riferita incompatibilità.

6.4.1. La parte ritiene rilevante la questione pregiudiziale, perché dal suo eventuale accoglimento discenderebbe l’incompatibilità della norma (art. 1, comma 3, lett. b)–bis, legge 6 agosto 1926 n. 1365) - che stabilisce il numero massimo di valutazioni di “inidoneità” che possono essere conseguite dai partecipanti al concorso notarile - con l’ordinamento unionale, e, di conseguenza, l’illegittimità degli atti impugnati nel presente giudizio.

6.5. Benché questo Consiglio si sia già espresso sulla compatibilità euro-unitaria della normativa nazionale con i principi e con le norme euro-unitarie, disattendendo l’istanza di disapplicazione al § 27.2 della sentenza non definitiva, il Collegio - sulla base di quanto già affermato da questa sezione nelle decisioni di rinvio interpretativo n. 6290 del 14 settembre 2021, n. 490 del 25 gennaio 2022, n. 2545 del 2022, n. 6013 del 14 luglio 2022 alle quali fa integralmente rinvio - ritiene di dover sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ex art. 267 TFUE, alcune questioni pregiudiziali “di metodo”, incentrate sul tormentato rapporto fra obbligo di rinvio pregiudiziale (ex art. 267 FUE), e i parimenti rilevanti principi internazionali e costituzionali della indipendenza del giudice e della ragionevole durata del processo.

FORMULAZIONE DEI QUESITI.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, questo Consiglio di Stato solleva questione di pregiudizialità interpretativa invitando la Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, a pronunciarsi sui seguenti quesiti, articolati secondo l’ordine logico proprio:

a) se la corretta interpretazione dell’art. 267 TFUE imponga al giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di operare il rinvio pregiudiziale su una questione di interpretazione del diritto unionale rilevante nell’ambito della controversia principale, anche qualora possa escludersi un dubbio interpretativo sul significato da attribuire alla pertinente disposizione europea - tenuto conto della terminologia e del significato propri del diritto unionale attribuibili alle parole componenti la relativa disposizione, del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell’ambito del giudizio nazionale – ma non sia possibile provare in maniera circostanziata, sotto un profilo soggettivo, avuto riguardo alla condotta di altri organi giurisdizionali, che l’interpretazione fornita dal giudice procedente sia la stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di giustizia ove investiti di identica questione;

b) se – per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi – sia possibile interpretare l’art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l’azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare.

Per l’ipotesi in cui codesta Corte di giustizia dovesse risolvere negativamente i precedenti quesiti, si sollevano le seguenti ulteriori questioni pregiudiziali:

c) se i principi euro-unitari - di libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi, di concorrenza, di proporzionalità, di legittimo affidamento, di non discriminazione, di libertà professionale, di libertà di accesso alle professioni e di abolizione delle «barriere all’accesso» delle professioni, di “diritto di lavorare”, di uguaglianza davanti alla legge, di motivazione degli atti nazionali - come enucleati dall’appellante incidentale, ostano ad una disciplina qual è quella dell’art. 1, comma 3, lett. b)-bis, legge 6 agosto 1926 n. 1365, che prevedeva quale requisito di ammissione degli aspiranti partecipanti al concorso notarile il “non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi”.

LA DECISIONE NON DEFINITIVA E LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO.

In conclusione, il Collegio rigetta definitivamente la prima e la seconda richiesta proposte con la memoria del 14 febbraio 2022.

Subordina la definizione della causa alla pronuncia della Corte di giustizia, nelle more della quale dispone, ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., la sospensione del presente processo, riservando alla sentenza definitiva ogni pronuncia in merito alle spese ed onorari di giudizio ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 2, c.p.a.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 1042/2020:

a) rigetta la prima e la seconda domanda proposte con la memoria del 14 febbraio 2022;

b) rinvia alla Corte di giustizia dell’Unione europea le questioni pregiudiziali indicate in motivazione;

c) ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere alla medesima Corte copia conforme all’originale della presente decisione, nonché copia integrale del fascicolo di causa;

d) dispone, nelle more della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea, la sospensione del presente giudizio;

e) riserva alla sentenza definitiva ogni pronuncia in ordine alle spese ed onorari del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante incidentale e ogni altra persona fisica citata nella sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Vito Poli, Presidente

Alessandro Verrico, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere, Estensore

Claudio Tucciarelli, Consigliere