Giu Tempus regit actum e modifiche normative in corso di procedimento
TAR PUGLIA di LECCE - SENTENZA 26 luglio 2022 N. 1292
Massima
La corretta applicazione del principio tempus regit actum implica che l’amministrazione debba tener conto, nel provvedere, delle modifiche normative intervenute durante l’iter procedimentale, non potendo al contrario considerare l’assetto cristallizzato, una volta per tutte, alla data dell’atto che vi ha dato avvio.
Conseguentemente, la legittimità del provvedimento conclusivo di un procedimento a istanza di parte va valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo della sua adozione e non a quelle in vigore al momento di presentazione dell’istanza.

Testo della sentenza
TAR PUGLIA di LECCE - SENTENZA 26 luglio 2022 N. 1292

Pubblicato il 26/07/2022

N. 01292/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00725/2021 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso r.g. n. 725 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- OMISSIS , rappresentato e difeso dall’Avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;

contro

- il Comune di OMISSIS , rappresentato e difeso dall’Avv. Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;

per l’accertamento

quanto al ricorso introduttivo,

- del silenzio inadempimento sull’istanza presentata dal ricorrente in data 8 marzo 2016, prot. n. 3525, per l’ottenimento di una concessione demaniale marittima in località ‘OMISSIS ’ - Foglio OMISSIS, per l’insediamento di una spiaggia libera con servizi (SLS) - prat. 591, nonché sulla successiva diffida del 16 dicembre 2020

e per la condanna dell’A.c. di OMISSIS  a provvedere.

Quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento:

- della nota prot. n. 20136 del 23 luglio 2021 avente a oggetto il provvedimento di diniego definitivo relativo all’installazione di strutture mobili da adibire a Spiaggia Libera con Servizi su area demaniale marittima, ubicata in località OMISSIS , via D. Cotugno, al foglio 11, part. 3951;

- della nota prot. n. 16849 del 24 giugno 2021, di preavviso di rigetto;

- della nota prot. n. 32966 del 23 dicembre 2020;

- della deliberazione di G.C. n. 129 del 13 luglio 2018, di adozione e presa atto del Piano Comunale delle Coste;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.


 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di OMISSIS .

Visti gli atti della causa.

Relatore all’udienza pubblica del 6 luglio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.


 

FATTO e DIRITTO

1.- Premesso che:

- tra il sig. OMISSIS e il Comune di OMISSIS  intercorreva, con riguardo all’area demaniale di cui odiernamente si discute, un precedente contenzioso, infine conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 7363 del 2020, favorevole all’Amministrazione.

- nella pendenza di quel giudizio, peraltro, il sig. OMISSIS, con nota dell’8 marzo 2016, prot. 3525, presentava un’istanza integrativa della precedente.

- l’A.c. avviava il relativo procedimento, richiedeva alcune integrazioni progettuali e acquisiva i pareri prescritti.

- con nota del 18 dicembre 2020, il sig. OMISSIS sollecitava l’Amministrazione a concludere il procedimento: nell’inerzia della p.A. veniva dunque proposto il presente ricorso introduttivo.

- seguivano il preavviso di rigetto, espresso con nota prot. n. 16849 del 24 giugno 2021, e il diniego definitivo, di cui alla nota prot. n. 20136 del 23 luglio 2021.

- venivano dunque proposti motivi aggiunti di gravame, così articolati: a) eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto; contraddittorietà dell’azione amministrativa; sviamento di potere; b) erronea presupposizione in diritto; sviamento di potere; irragionevolezza, illogicità dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990; c) eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicità, irragionevolezza e perplessità dell’azione amministrativa.

2.- Osservato che il diniego impugnato coi motivi aggiunti ‘supera’ l’iniziale silenzio dell’A.c. e rende il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3.- Osservato, ancora, che la determinazione prot. n. 20136 del 23 luglio 2021 risulta motivata nei sensi che seguono: «Premesso che: in data 12/04/2006 al prot. n. 8976 il Sig. OMISSIS … ha presentato a questo Ente una richiesta di concessione demaniale marittima per mq. 150,00 (mt. 30,00 x 5,00) per la posa e l’installazione stagionale di strutture mobili da adibire a spiaggia libera con servizi (SLS); in data 09/02/2009 è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente il ‘Rende Noto’ relativo alla richiesta di concessione demaniale marittima … avanzata dal sig. OMISSIS; in esecuzione della sentenza n. 1491/2013 (di questo TAR, ndr), con nota prot. n. 6433 del 01/04/2014, l’Ufficio Demanio Marittimo di questo Ente, alla luce del riesame istruttorio, ha rigettato la richiesta di concessione demaniale marittima di che trattasi in quanto in contrasto con le NTA del Piano Regionale delle Coste e con la L.R. 17/2006; avverso il predetto provvedimento di rigetto è stato presentato ricorso al TAR Lecce, il quale lo ha respinto con sentenza n. 560 del 08/01/2015; per la riforma della sentenza del TAR Lecce n. 560/2015 è stato presentato appello al Consiglio di Stato il quale, con ordinanza n. 3516 del 30/07/2015, ha accolto l’istanza cautelare e per l’effetto ha sospeso l’esecutività dell’impugnata sentenza del TAR Lecce n. 560/2015; su richiesta del sig. OMISSIS , per il tramite del proprio legale, l’allora Responsabile del Settore, con nota prot. n. 1270 del 26/01/2016, comunicava la riattivazione del procedimento, richiedendo altresì una relazione di conformità dell’intervento al vigente Piano Regionale delle Coste; in data 08/03/2016 al prot. n. 3525 è stata presentata dal sig. OMISSIS una richiesta per il rilascio del Permesso di Costruire per l’intervento di ‘Installazione di strutture mobili da adibire a Spiaggia Libera con Servizi’ sull’area demaniale marittima di mq. 150,00 (mt. 30,00 x 5,00) facente parte della particella distinti in catasto al foglio 11 p.lle 3951; in data 01/06/2016, con nota prot. n. 9016, è stato richiesto, tra l’altro, un elaborato grafico corredato da relazione tecnica necessario a dimostrare la conformità dell’intervento proposto al Piano Regionale delle Coste; in riscontro alla predetta richiesta, con nota prot. n. 9557 del 10/06/2016, il sig. OMISSIS ha trasmesso la ‘documentazione relativa alla rielaborazione progettuale secondo quanto previsto dalle NTA del PRC’ riguardante un’area demaniale marittima di mq. 750,00 (mt. 55,00 x 13,00), dunque diversa e in ampliamento da quella oggetto della richiesta originaria di mq. 150,00 (mt. 30,00 x 5,00) nonché del Rende Noto pubblicato; successivamente, con deliberazione di GC n. 111 del 29/07/2016, è stato adottato il Piano Comunale delle Coste; conseguentemente, con nota prot. n. 21383 del 12/12/2016, si faceva presente al sig. OMISSIS che per il prosieguo della pratica la stessa doveva essere adeguata alle prescrizioni del PCC adottato con delibera GC n. 111 del 29/07/2016; in riscontro alla predetta nota prot. n. 21383/2016, con nota prot. n. 1009 del 19/01/2017, il sig. OMISSIS ha trasmesso gli elaborati scritto-grafici adeguati al PCC adottato con GC n. 111/2016 da cui si evince che l’area inizialmente chiesta in concessione viene di fatto individuata, o meglio sostituita, dal lotto indicato nel PCC adottato come 1_05 della superficie di mq. 955,00, fronte mare mt. 55,00, della profondità massima di circa mt. 16,00, ulteriormente diversa e ampliata rispetto a quella oggetto della richiesta originaria di mq. 150,00 (mt. 30,00x5,00) nonché del Rende Noto pubblicato.

Considerato che: sulla predetta ultima rielaborazione progettuale sono stati acquisiti i vari pareri e nulla-osta di rito con la prescrizione, tra l’altro, del rispetto della fascia di mt. 5,00 dal piede delle dune di cui alle Misure di Conservazione per i siti SIC di cui al RR n. 6/2016; a dimostrazione del rispetto della fascia di mt. 5,00 dal piede della duna è stato presentato in data 13/06/2019 al prot. n. 13717 un ‘elaborato grafico aggiornato alle distanze minime dal cordone dunale’ dal quale risulta che la profondità dell’area demaniale interessata, al netto della fascia di rispetto di mt. 5,00 dal cordone dunale, è di circa mt. 21,50 e non più di mt. 5,00, per una superficie di circa mq. 1180,00 e non più di mq. 150,00, come inizialmente richiesto ed oggetto del Rende Noto a suo tempo pubblicato.

Ritenuto preliminarmente che l’area così come rimodulata a seguito delle diverse rielaborazioni non corrisponde più, sia per forma che per dimensione, a quella per la quale è stato a suo tempo pubblicato il Rende Noto e che pertanto si ritiene necessaria una nuova procedura concorsuale mediante bando di evidenza pubblica ai sensi degli artt. 28 e 29 delle NTA del Piano e dell’art. 8 della LR 17/2015.

Ritenuto altresì: che le strutture così come rappresentate nell’elaborato prodotto in data 13/06/2019, benché oggetto dei pareri endoprocedimentali acquisiti, interferiscono con la fascia FP/3 di cui all’art. 8.1 NTA del PRC vigente, della larghezza minima di 3 ml destinata alla localizzazione del verde e al libero transito; che dalle ortofoto e dai dati in possesso di questo Ufficio risulta che la profondità dell’area interessata non supera i mt. 16,00, al netto della fascia di rispetto di mt. 5,00 dal cordone dunale di cui alle Misure di Conservazione per i siti SIC di cui al RR n. 6/2016 non concedibile ai sensi dell’art. 14 della LR 17/2015, e pertanto le strutture interferiscono sia con la fascia FP/1 che con la fascia FP/3 di cui all’art. 8.1 delle NTA del PRC vigente, destinate al libero transito.

Ritenuto ancora, in subordine: che con deliberazione di GC n. 129 del 13/07/2018 è stato preso atto del Piano Comunale delle Coste rielaborato anche in virtù dell’individuazione delle fasce di rispetto di mt. 5,00 dal cordone dunale di cui alle Misure di Conservazione per i siti SIC di cui al RR n. 6/2016, non concedibile ai sensi dell’art. 14 della LR 17/2015; che il lotto indicato 1_05 nel precedente PCC adottato con DGC n. 111/2016, ora indicato come 1_04 nel PCC rielaborato di cui alla DGC n. 129/2018 seppur non definitivamente approvato, è stato rimodulato in considerazione della fascia di rispetto di mt. 5,00 dal cordone dunale e che le strutture proposte, benché oggetto dei pareri endoprocedimentali già acquisiti, non possono essere installate nel lotto 1_04 del PCC (già 1_05) in quanto interferiscono con le fasce FP/l e FP/3 destinate al libero transito.

Considerato infine, ove occorra, che il procedimento di che trattasi è stato riattivato in ottemperanza all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3516 del 30/07/2015 e che medio tempore, con sentenza del Consiglio di Stato n. 7363 pubblicata il 24/11/2020 (n. 5026/2015 reg. ric.) è stato rigettato il ricorso in appello per la riforma della Sentenza del TAR Lecce n. 560/2015.

Visto il preavviso di diniego prot. n. 16849 del 24/06/2021, ricevuto a mezzo pec in data 24/06/2021, con il quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 10-bis della L. 241/90 si comunicavano le predette ragioni ostative all’accoglimento della richiesta.

Preso atto che in merito al preavviso di diniego non sono state prodotte osservazioni e/o integrazioni;

Per quanto sopra, confermate tutte le ragioni ostative di cui sopra, così come preannunciate nel predetto preavviso di diniego, comunica … che tutti gli elementi sopra riportati ostano all’accoglimento della richiesta di concessione demaniale marittima presentata in data 12/04/2006 al prot. n. 8976, sulla quale questo Ufficio si è già determinato con il provvedimento di rigetto prot. n. 6433 del 01/04/2014, e così come successivamente rielaborata».

4.- Ritenuto che l’impugnato diniego risulta, se non in modo diretto consequenziale rispetto alla citata pronuncia del Consiglio di Stato, ai principi nella stessa enunciati perfettamente coerente, avendo appunto il Giudice d’appello evidenziato come «Con istanza in data 12/4/2006, il sig. OMISSIS  ha chiesto, al Comune di OMISSIS  e al Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, il rilascio di una concessione demaniale per la realizzazione di una spiaggia libera con servizi di mq 150, in località OMISSIS .

Stante l’inerzia del Comune nel provvedere, il sig. OMISSIS ha proposto ricorso al TAR Puglia - Lecce volto a far accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale.

Quest’ultima, nelle more del giudizio, ha adottato la determinazione 5/1/2013 n. 123 con la quale respinto l’istanza.

Il diniego è stato impugnato dal sig. OMISSIS con ricorso per motivi aggiunti.

L’adito Tribunale, con sentenza 21/6/2013, n. 1491, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e ha accolto quello per motivi aggiunti.

Successivamente, al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza, il sig. OMISSIS ha proposto ricorso in ottemperanza, accolto con sentenza 29/4/2014, n. 1122.

Tuttavia, nell’intervallo di tempo tra il passaggio in decisione della causa (avvenuto in data 5/3/2014) e la pubblicazione della sentenza, il Comune ha adottato l’atto 1/4/2014, n. 6433 con cui ha nuovamente respinto la domanda di concessione demaniale.

Il nuovo il diniego è stato impugnato dal sig. OMISSIS con ricorso al medesimo Tribunale, il quale lo ha respinto con sentenza 12/2/2015, n. 560.

Avverso quest’ultima pronuncia ha proposto appello il sig. OMISSIS.

Con successiva memoria la parte ha meglio illustrato le proprie tesi difensive.

All’udienza telematica del 11/11/2020 la causa è passata in decisione.

Col primo motivo si denuncia l’errore asseritamente commesso dal Tribunale nel ritenere irrilevante, ex art. 21-octies della L. 7/8/1990, n. 241, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto.

Difatti, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la normativa di riferimento, sopravvenuta rispetto alla data di presentazione della domanda, tra cui la LR 23/6/2006, n. 17, non sarebbe stata ostativa alla realizzazione dell’intervento proposto dall’appellante e quest’ultimo, ove messo in grado di partecipare al procedimento, avrebbe potuto illustrarne le ragioni.

In particolare la normativa di pianificazione successivamente intervenuta consentirebbe di insediare, nell’area d’interesse, strutture turistico ricettive (spiagge libere con servizi) quali quella denegata con l’avversato provvedimento amministrativo.

Peraltro, proprio la citata LR n. 17/2006, avrebbe previsto un regime transitorio (art. 17) in base al quale l’amministrazione sarebbe stata tenuta a scrutinare, senza indugio, tutte le domande pendenti alla data della sua entrata in vigore al “fine di garantire la continuità amministrativa”.

In altri termini, lo ius superveniens, peraltro non ostativo all’accoglimento della domanda presentata dall’appellante, non avrebbe, comunque, potuto incidere sul buon esito del procedimento dal medesimo avviato.

Il Comune, d’altra parte, non avrebbe potuto addurre, a motivo del diniego, il proprio ritardo nel provvedere.

Il Tribunale avrebbe, inoltre, errato a ritenere inapplicabile alla fattispecie l’istituto del soccorso istruttorio, sulla base del falso presupposto che l’originaria istanza non fosse emendabile in quanto inficiata da una carenza sostanziale. Al contrario, ove ammesso a partecipare al procedimento, l’odierno appellante avrebbe potuto, anche attraverso lievi rimodulazioni del progetto a suo tempo presentato, adeguare la richiesta alle esigenze dell’amministrazione e alle novità normative nelle more intervenute.

La doglianza così riassunta non merita accoglimento.

Occorre premettere che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la corretta applicazione del principio tempus regit actum implica che l’amministrazione debba tener conto, nel provvedere, delle modifiche normative intervenute durante l’iter procedimentale, non potendo al contrario considerare l’assetto cristallizzato, una volta per tutte, alla data dell’atto che vi ha dato avvio.

Conseguentemente, la legittimità del provvedimento conclusivo di un procedimento a istanza di parte va valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo della sua adozione e non a quelle in vigore al momento di presentazione dell’istanza (Cons. Stato, Sez. III, 29/4/2019, n. 2768; Sez. V, 10/4/2018, n. 2171; Sez. IV, 13/4/2016, n. 1450; 22/9/2014, n. 4727).

Sotto il profilo in questione nessuna diversa conclusione è giustificata dall’art. 17, comma 4, della LR n. 17/2006 invocato da parte appellante.

La norma stabilisce che: “Al fine di garantire la continuità amministrativa, la Regione continua a esercitare l’attività concessoria per le istanze già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla effettiva consegna ai Comuni dei rispettivi fascicoli di competenza”.

Si tratta, quindi, di una disposizione che, a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo in capo ai Comuni, disposto dall’art. 6 della citata LR 17/2006, mira unicamente ad assicurare la continuità delle dette funzioni nelle more del materiale passaggio dei fascicoli da un ente all’altro.

Orbene, nel caso di specie, la normativa vigente al momento dell’adozione dell’impugnata determinazione n. 6433/2014, non consentiva la realizzazione dell’intervento proposto dall’odierno appellante.

Infatti, come emerge dai non contestati rilievi ostativi elencati nella citata determinazione negativa, il detto intervento risultava “in contrasto con il Piano Regionale delle Coste e con la LR 23 giugno 2006 n. 17 per i seguenti motivi:

- l’area demaniale marittima richiesta in concessione è totalmente occupata dalle strutture, in contrasto, pertanto con la condizione relativa alla spiaggia libera con servizi prevista dall’art. 3 delle NTA Piano che prescrive che almeno il 50 % della superficie concessa e del relativo fronte – mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore;

- non sono state previste le fasce parallele al mare (FP/1, FP/2 e FP/3) così come previsto dal comma 4 dell’art. 8.1 delle NTA del Piano;

- i manufatti per servizi di spiaggia superano il limite del 5% della consistenza della concessione previsto dall’art. 8.3 comma 3 delle NTA del Piano;

- la barriera visiva costituita dalle strutture supera il 15% del fronte richiesto così come previsto dall’art. 8.3 comma 4 delle NTA del Piano;

- non è stato previsto alcun accesso libero alla battigia attraverso appositi corridoi, compatibili con le esigenze dei soggetti diversamente abili, secondo quanto disposto dalla lettera a) ed e) dell’art. 11 della LR 11/06 e dal comma 7 dell’art. 8.1 delle NTA del Piano;

- non sono stati previsti i servizi minimi di spiaggia quali direzione, docce e primo soccorso, di cui alla lettera b) della LR 17/2006 e dell’art. 3 delle NTA del Piano;

- non è stata individuata l’area a parcheggio per gli utenti così come richiesto dalla lettera d) dell’art. 11 della LR 11/08”.

Alla luce dei rilievi formulati dall’appellata amministrazione è del tutto irrilevante che l’art. 5.3 delle NTA del Piano regionale delle coste ammettesse, così come sostenuto dal sig. OMISSIS, le “Spiagge Libere con Servizi”, perché la circostanza non è in contestazione. Ciò che, infatti, ha precluso il rilascio della reclamata concessione demaniale è, come più sopra evidenziato, la mancanza delle specifiche condizioni richieste dalle disposizioni richiamate nel provvedimento di diniego per l’accoglimento della domanda.

Nel descritto contesto l’avversata determinazione comunale non avrebbe potuto avere contenuto diverso, per cui correttamente il Tribunale ha ritenuto la violazione delle pretese partecipative dell’istante superabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990.

Né il giudice di prime cure ha errato nel ritenere inapplicabile, nella fattispecie, l’istituto del soccorso istruttorio.

E invero, nei procedimenti a istanza di parte il detto istituto ha come suo limite intrinseco quello di poter operare unicamente entro il perimetro della domanda che ha avviato il procedimento, attesa l’esigenza di garantire la necessaria continuità logica e di contenuto tra l’atto di impulso procedimentale e quello che conclude la procedura. Continuità che verrebbe interrotta se si consentissero, nel corso del procedimento, modifiche sostanziali dell’originaria istanza.

Nel caso di specie, per rendere assentibile il progetto presentato dalla parte appellante sarebbe stato necessario apportarvi modifiche di sostanza, come tali, giusta quanto sopra esposto, non ammesse.

(…)

Inoltre, contrariamente a quanto da costui dedotto, il procedimento non avrebbe potuto avere esito positivo, nemmeno se l’amministrazione avesse tempestivamente provveduto.

Infatti, il rilascio della concessione demaniale è stato richiesto con istanza datata 12/4/2006, che ha necessitato di successive integrazioni documentali, mentre la LR n. 17/2006, il cui art. 16, comma 6, ne impediva l’accoglimento per insussistenza della “condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore”, è entrata in vigore (ex art. 20 della stessa legge) il 27/6/2006 (data della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale).

L’appello va, pertanto, respinto» (Consiglio di Stato, VI, 24 novembre 2020, n. 7363).

5.- Ritenuto inoltre, con riguardo al generale tema del rilascio delle concessioni demaniali marittime, che questo Tribunale ha più volte <<… posto in rilievo la necessità di procedervi, ove ve ne siano le condizioni concrete, … nelle forme della gara.

- l’art. 8 della legge regionale n. 17/2015 prevede difatti, ai commi 2 e 3, che «2. La concessione è rilasciata all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza.

3. La procedura di selezione del concessionario è avviata in seguito a bando pubblico che deve in ogni caso specificare:

a) le modalità di presentazione della domanda, secondo le specifiche SID e la documentazione tecnica a corredo della stessa;

b) termini di presentazione della domanda e della documentazione;

c) i requisiti minimi (morali e in materia di tutela antimafia) di partecipazione alla gara che devono sussistere in capo agli interessati (persona fisica o persona giuridica) al momento di presentazione della domanda;

d) le cause di esclusione;

e) i parametri di selezione delle offerte, con particolare riguardo agli investimenti finalizzati al risparmio energetico, al recupero idrico e all’uso di materiali eco-compatibili di minore impatto ambientale e paesaggistico;

f) la composizione della commissione giudicatrice» (T.a.r. Puglia Lecce, I, 14 febbraio 2022, n. 254; I, 3 giugno 2020, n. 577); e ancora: «l’art. 8 della Legge Regionale n. 17/2015… prescrive che: “Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione, delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia. La concessione è rilasciata all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza” (…) Peraltro, come ritenuto da orientamento giurisprudenziale consolidato, “il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati determina un ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti nel mercato, non solo risultando invasa la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma conseguendone altresì il contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia (sentenze n. 171 del 2013, n. 213 del 2011, n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010)” (Corte Cost. sent. n. 40/2017)» (T.a.r. Puglia Lecce, I, 14 febbraio 2022, n. 257; I, 26 ottobre 2018, n. 1592).

- la normativa in parola, in definitiva, dispone in termini generali, quanto al rilascio delle concessioni demaniali marittime, lo strumento di selezione della procedura di gara a evidenza pubblica, laddove nel caso in oggetto, appunto, il ricorrente ne aveva specificamente ed esclusivamente richiesto il rilascio in via diretta, per quanto appena scritto non consentito>> (tra le ultime, TAR Puglia Lecce, I, 12 aprile 2022, n. 596).

5.1 Ritenuto, infine, che le significative modifiche apportate ai contenuti dell’istanza a fortiori rendevano imprescindibile il superamento dell’originario procedimento attivato col ‘Rende noto’ e invece lo svolgimento di una vera e propria gara.

6.- Ritenuto dunque, sulla base di quanto fin qui esposto, che il ricorso dev’essere respinto e le spese di giudizio eccezionalmente compensate, per la particolarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 725 del 2021 indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6 luglio 2022, con l’intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Silvio Giancaspro, Primo Referendario

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Ettore Manca

 

Antonio Pasca

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO