Giu Assegnazione locatizia e giurisdizione
TAR PUGLIA - Sezioni Unite - SENTENZA 19 luglio 2022 N. 1275
Massima
Il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica si articola in una fase relativa all’assegnazione dell’alloggio ed in una successiva inerente la disciplina del rapporto locatizio così instaurato.
La prima fase ha natura pubblicistica, essendo caratterizzata dall’esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti.
La seconda fase ha carattere privatistico, rivestendo la posizione dell’assegnatario natura di diritto soggettivo.
Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase debbono essere attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo mentre spettano al giudice ordinario quelle relative a cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento della P.A.

Testo della sentenza
TAR PUGLIA - Sezioni Unite - SENTENZA 19 luglio 2022 N. 1275

Pubblicato il 19/07/2022

N. 01084/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01275/2017 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Lops, con domicilio eletto presso il suo studio in Andria, piazza Marconi n.14;

contro

Comune di Andria, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe De Candia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Bagnoli in Bari, via Dante Alighieri n.25;
Settore 7 Appalti e Contratti -Casa Espropri del Comune di Andria-, non costituito in giudizio;
Arca Puglia Centrale, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Carlucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento della determinazione Dirigenziale n.-OMISSIS- del 31.07.2017 emessa dal Dirigente del Settore 7 Appalti e Contratti – Casa Espropri del Comune di Andria, notificata in data 04.08.2017, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.


 

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Andria e di Arca Puglia Centrale;

Visto tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica cd di smaltimento del giorno 3 maggio 2022 il Pres. Angelo Scafuri e udito per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente si duole del provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica a suo tempo assegnatogli.

L’atto è stato adottato per l’insussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dall’art. 3 e 20, comma 2 della l.r. n.10/2014, in quanto è stata riscontrata la proprietà di altro immobile, posto sempre nell’abitato di Andria.

Al riguardo l’interessato deduce profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Comune si è costituito in giudizio ed ha resistito, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza telematica tenutasi in data odierna.

La preclusione di rito è fondata.

Invero la controversie concerne la disposta decadenza dall’assegnazione di alloggio erp correlata all’accertamento della carenza dei requisiti per la conservazione dello stesso.

Orbene, il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica si articola in una fase relativa all’assegnazione dell’alloggio ed in una successiva inerente la disciplina del rapporto locatizio così instaurato.

La prima fase ha natura pubblicistica, essendo caratterizzata dall’esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti.

La seconda fase ha carattere privatistico, rivestendo la posizione dell’assegnatario natura di diritto soggettivo.

Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase debbono essere attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo mentre spettano al giudice ordinario quelle relative a cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento della P.A. (Cass. S.U. n. 13527/2006 e n. 4386/2021).

In altri termini, la giurisdizione del G.A. non è configurabile, come nella specie, nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, in cui non vi sono atti o provvedimenti che esprimano una ponderazione tr

a l’interesse pubblico e quello privato, ma solo determinazioni assunte nell’ambito del rapporto privatistico di locazione, variamente definite di revoca, decadenza o risoluzione.

In definitiva la controversia in esame appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario in quanto ha ad oggetto la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio correlata all’accertamento della carenza dei requisiti previsti dalla legge per il diritto alla conservazione dell’alloggio, quale atto dichiarativo incidente sulla posizione di diritto soggettivo dell’assegnatario rientrante nella seconda parte delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l’ente pubblico.

Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione dell’errata indicazione in ordine all’autorità giurisdizionale competente contenuta nell’atto impugnato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-sede di Bari, sezione I,

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione, da declinare in favore del Giudice Ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare...

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere

Lorenzo Ieva, Primo Referendario

 
   

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

   

Angelo Scafuri

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.