Giu Sulla non impugnabilità degli atti endoprocedimentali in materia di SCIA
TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA - SENTENZA 09 maggio 2023 N. 161
Massima
Gli atti endoprocedimentali sono privi di autonoma efficacia lesiva, essendo costituiti dalla mera comunicazione di un possibile diniego di proroga del termine di inizio dei lavori della SCIA e dal mero avviso di un possibile esercizio del potere di autotutela in relazione al medesimo titolo edilizio, atti questi ultimi in quel momento solo eventuali e comunque impugnabili laddove effettivamente emessi.

Testo della sentenza
TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA - SENTENZA 09 maggio 2023 N. 161

Pubblicato il 09/05/2023

N. 00161/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00037/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 37 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guglielmo Saporito, Francesca Corsi, Mario Petraglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Reggio Nell'Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Berenice Stridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati il 18/10/2022:

1 - del provvedimento del Servizio Edilizia del Comune di Reggio Emilia PG -OMISSIS- del dicembre 2020 che comunica il possibile rigetto della richiesta di proroga dell'inizio lavori per la SCIA p.g. n. -OMISSIS- del 29.10.2020 relativa alla ricostruzione di un fabbricato rurale in -OMISSIS-;

2 - del provvedimento del medesimo Servizio edilizia del Comune di Reggio Emilia che in data 12 gennaio 2021, respingendo le osservazioni formulate dall'odierno ricorrente, comunica che si procederà in autotutela ai sensi degli artt. 21 e seguenti della legge 241/1990 ed a revocare gli effetti della SCIA edilizia per un intervento in -OMISSIS-;

3 - nonché per l'annullamento degli atti preordinati e consequenziali che comunque incidano sulla possibilità di utilizzare la predetta scia, ivi compresa la delibera di giunta comunale di Reggio Emilia numero 89 dell'8 giugno 2017 (in particolare, allegato B, circa la modalità procedurali di intervento con procedura antimafia verso i permessi di costruire).


 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Nell'Emilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

Col ricorso introduttivo la -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del Servizio Edilizia del Comune di Reggio Emilia prot. n. -OMISSIS- che comunica il possibile rigetto della richiesta di proroga dell'inizio lavori per la SCIA prot. n. -OMISSIS- del 29.10.2020 relativa alla ricostruzione di un fabbricato rurale in -OMISSIS-, nonché il provvedimento del 12.01.2021 col quale sono state respinte le osservazioni formulate dalla ricorrente, comunicando che si sarebbe proceduto in autotutela ex artt. 21 e ss. della Legge n. 241/1990 per revocare gli effetti della SCIA citata.

In fatto la ricorrente ha allegato di essere titolare di una SCIA per la ricostruzione di un fabbricato ex rurale da destinare a civile abitazione, in relazione alla quale l’Amministrazione, con gli atti impugnati in questa sede, ha preannunciato alla Società che non avrebbe concesso alcuna proroga, ma revocato in autotutela gli effetti di quell’atto in applicazione di un “protocollo di legalità”, tenuto conto che la ricorrente era risultata destinataria di un’informazione antimafia emessa in data 7.10.2020 dal Prefetto di Reggio Emilia.

Ad avviso della -OMISSIS- tali atti sarebbero illegittimi in quanto a suo dire la SCIA in discussione avrebbe la scadenza propria di tutti i titoli edilizi ex artt. 10-15 DPR n. 380/2001 e sarebbe prorogabile ex art. 103 comma 2 del DL n. 18/2020 in ragione dell’emergenza COVID, senza che su di essa possa incidere negativamente il provvedimento antimafia emesso nelle more nei confronti della Società, peraltro dalla stessa impugnato in un separato giudizio davanti a questo Tribunale ancora pendente (R.G. n. -OMISSIS-).

Con atto depositato il 18.10.2022 la ricorrente ha articolato motivi aggiunti, formulando autonome censure derivanti da fatti sopravvenuti, costituiti dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza sulla Società per verificare la legittimità di una concessione di liquidità all'impresa -OMISSIS- ex art. 13 comma 1 del D.L. n. 23/2020.

In particolare, secondo la -OMISSIS-, alla luce dei favorevoli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, emergerebbe l’assenza di rischi antimafia in capo alla Società, circostanza che confermerebbe l’illegittimità della valutazione operata invece dalla Prefettura nel diniego dell'iscrizione nella white list ed imporrebbe alla stessa di procedere a nuova istruttoria in sede di riesame, anche per valutare se i tentativi di infiltrazione mafiosa siano meramente occasionali ex art. 94 bis D.L. n. 152/2021.

Sulla base di tali doglianze la ricorrente ha concluso chiedendo annullarsi gli atti impugnati.

Il Comune di Reggio Emilia si è costituito eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto avente ad oggetto atti endoprocedimentali, finalizzati alla successiva eventuale revoca degli effetti della SCIA, e come tali privi di autonoma efficacia lesiva; nel merito l’Amministrazione ha contestato la fondatezza delle avverse doglianze, insistendo per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

Con ordinanza -OMISSIS- del 2021 è stata respinta la domanda cautelare articolata dalla Società, decisione confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza -OMISSIS- del 2021.

All’udienza del 19.4.2023 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, l’impugnazione va dichiarata inammissibile per carenza di interesse, risultando fondata l’eccezione sollevata sul punto dal Comune, atteso che la ricorrente ha impugnato in questo giudizio atti endoprocedimentali, come tali privi di autonoma efficacia lesiva, costituiti infatti dalla mera comunicazione di un possibile diniego di proroga del termine di inizio dei lavori della SCIA e dal mero avviso di un possibile esercizio del potere di autotutela in relazione al medesimo titolo edilizio, atti questi ultimi in quel momento solo eventuali e comunque impugnabili laddove effettivamente emessi, come infatti avvenuto nel giudizio -OMISSIS- del 2021.

Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, ferma restando la liquidazione già operata in sede cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per carenza di interesse;

- condanna parte ricorrente al rimborso in favore del Comune di Reggio Emilia delle spese di questa fase, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli interessati.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore

Massimo Baraldi, Primo Referendario

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Jessica Bonetto

 

Italo Caso

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO