Giu Sulla non applicabilità del preavviso di rigetto alla Conferenza di servizi
TAR LAZIO di Roma - sez. IQ - SENTENZA 02 maggio 2023 N. 7336
Massima
La Conferenza di servizi (simultanea, alla presenza delle Amministrazioni competenti), non costituente un organo straordinario dell’Amministrazione ma solo una modalità procedimentale, trovano applicazione le prescrizioni generali di cui all’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990, secondo cui non è richiesta la partecipazione del privato e il suo contraddittorio con le Amministrazioni chiamate a partecipare alla Conferenza, potendo il proponente del progetto essere invitato a partecipare alle riunioni (comma 6) e comunque ad interloquire facendo pervenire le proprie osservazioni fino al momento precedente la decisione finale.
Il c.d. preavviso di rigetto non può essere applicato durante lo svolgimento della Conferenza dei servizi tenuto conto della specifica natura della stessa quale modulo procedimentale, ma al termine con la determinazione negativa.

Testo della sentenza
TAR LAZIO di Roma - sez. IQ - SENTENZA 02 maggio 2023 N. 7336

Pubblicato il 02/05/2023

N. 07336/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06023/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6023 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Mancuso, Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio avv. Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7 e dall'avvocato Romina Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero Cultura Dir. Gen. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Soprint. Arch., Belle Arti e Paes. Frosinone Latina, Dir. Gen. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V - Tutela del Paesaggio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Di Troia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio Dir. Reg. Politiche Ambientali e Ciclo Rifiuti - Area Valutazione Impatto Ambientale, Regione Lazio Dir.Reg.Pa e Ptpu Area Urbanistica, Copianificaz. e Progr. Negoziata Prov. Frosinone Latina Rieti Viterbo, Comune di Aprilia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Harald Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico, Gianlorenzo Ioannides, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio avv. Giuliano Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;

per l'annullamento, previa sospensiva,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina (-OMISSIS-), con il quale è stato espresso parere negativo nella: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27- bis, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli" nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. Proponente -OMISSIS- s.r.l. - Registro elenco progetti n. -OMISSIS-;

1.per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente il 21/6/2021:

a) del decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina (-OMISSIS-), con il quale è stato espresso parere negativo nella: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27- bis, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli" nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. Proponente -OMISSIS- s.r.l. - Registro elenco progetti n. -OMISSIS-;

b) del provvedimento del -OMISSIS- rif. prot. n. -OMISSIS- della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata per le Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, recante parere non favorevole nella medesima: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27bis, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto “Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. Proponente -OMISSIS- s.r.l. - Registro elenco progetti n.-OMISSIS-;

2. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22/6/2021:

a) del decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina (-OMISSIS-), con il quale è stato espresso parere negativo nella: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27- bis, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli" nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. Proponente -OMISSIS- s.r.l. - Registro elenco progetti n.-OMISSIS-;

b) del provvedimento del -OMISSIS- rif. prot. n. -OMISSIS-della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata per le Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, recante parere non favorevole nella medesima: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27bis, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto “Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. Proponente -OMISSIS- s.r.l. - Registro elenco progetti n.-OMISSIS-;

c) della nota del -OMISSIS- prot- reg. uff. -OMISSIS-) della Regione Lazio, Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette Area Valutazione di Impatto Ambientale, a firma dell'arch. Fernando Olivieri, Responsabile del Procedimento, e del Direttore Vito Consoli, con cui è stata respinta la richiesta di revisione dei pareri di ARPA Lazio e della Soprintendenza del Ministero della Cultura, ed è stata convocata la seconda seduta della conferenza di servizi per il giorno 8 luglio 2021.

3. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21/7/2021:

a) del decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina (-OMISSIS-), con il quale è stato espresso parere negativo nella: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27- bis, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli" nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. Proponente -OMISSIS- s.r.l. - Registro elenco progetti n.-OMISSIS-;

b) del provvedimento del -OMISSIS- rif. prot. n. -OMISSIS-della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata per le Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, recante parere non favorevole nella medesima: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27bis, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto “Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. Proponente -OMISSIS- s.r.l. - Registro elenco progetti n.-OMISSIS-;

c) della nota del -OMISSIS- prot- reg. uff. -OMISSIS-) della Regione Lazio, Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette Area Valutazione di Impatto Ambientale, a firma dell'arch. -OMISSIS-, Responsabile del Procedimento, e del Direttore -OMISSIS-, con cui è stata respinta la richiesta di revisione dei pareri di ARPA Lazio e della Soprintendenza del Ministero della Cultura, ed è stata convocata la seconda seduta della conferenza di servizi per il giorno 8 luglio 2021;

d) del parere di ARPA LAZIO Dipartimento Pressioni sull'ambiente - Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori sottoscritto dal Dott. Sergio Ceradini prot. n. -OMISSIS-.

4.per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/12/2021:

a) del decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina (-OMISSIS-), con il quale è stato espresso parere negativo nella: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27- bis, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto “Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. Proponente -OMISSIS- s.r.l. – Registro elenco progetti n.-OMISSIS-;

b) del provvedimento del -OMISSIS- rif. prot. n. -OMISSIS-della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata per le Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, recante parere non favorevole nella medesima: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27bis, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto “Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. Proponente -OMISSIS- s.r.l. – Registro elenco progetti n.-OMISSIS-;

c) della nota del -OMISSIS- prot- reg. uff. -OMISSIS-) della Regione Lazio, Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette Area Valutazione di Impatto Ambientale, a firma dell'arch. Fernando Olivieri, Responsabile del Procedimento, e del Direttore Vito Consoli, con cui è stata respinta la richiesta di revisione dei pareri di ARPA Lazio e della Soprintendenza del Ministero della Cultura, ed è stata convocata la seconda seduta della conferenza di servizi per il giorno 8 luglio 2021,

nonche' per l'annullamento

d) del parere non favorevole della Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - Area Autorizzazione Integrata Ambientale (Registrazione Informatica: -OMISSIS- ), avente oggetto Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 - bis, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto “Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. Parere Area A.I.A;

5.per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28/1/2022:

a) del decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina (-OMISSIS-), con il quale è stato espresso parere negativo nella: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27- bis, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli" nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. Proponente -OMISSIS- s.r.l. - Registro elenco progetti n.-OMISSIS-;

b) del provvedimento del -OMISSIS- rif. prot. n. -OMISSIS-della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata per le Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, recante parere non favorevole nella medesima: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27bis, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto “Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. Proponente -OMISSIS- s.r.l. - Registro elenco progetti n.-OMISSIS-;

c) della nota del -OMISSIS- prot- reg. uff. -OMISSIS-) della Regione Lazio, Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette Area Valutazione di Impatto Ambientale, a firma dell'arch. Fernando Olivieri, Responsabile del Procedimento, e del Direttore Vito Consoli, con cui è stata respinta la richiesta di revisione dei pareri di ARPA Lazio e della Soprintendenza del Ministero della Cultura, ed è stata convocata la seconda seduta della conferenza di servizi per il giorno 8 luglio 2021;

d) del parere AIA non favorevole della Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - Area Autorizzazione Integrata Ambientale (Registrazione Informatica: -OMISSIS- ), avente oggetto Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 - bis, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto “Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna.;

e) del parere non favorevole della Regione Lazio - Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti (Registrazione Informatica: -OMISSIS- ), avente oggetto Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ex art. 14-ter L.241/1990, art. 27-bis co. 7 d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018 nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 sul progetto di “Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. Proponente – Registro elenco progetti n.-OMISSIS- (provvedimento richiamato nel parere del R.U.R. di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- e inserito per la prima volta in data 24 dicembre 2021, nel box regionale dedicato al procedimento in oggetto, e dunque dalla stessa non conosciuto prima di tale data);

f) del “parere unico contrario” prot.n. -OMISSIS-  della Direzione Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio Area bonifica dei siti inquinati avente oggetto “Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ex art. 14-ter L.241/1990, art. 27-bis co. 7 d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018 nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 sul progetto di “Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. PARERE UNICO REGIONALE Proponente: -OMISSIS- s.r.l. Registro elenco progetti n.: -OMISSIS-”

6.per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/2/2022:

a) del decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina (-OMISSIS-), con il quale è stato espresso parere negativo nella: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27- bis, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli" nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. Proponente -OMISSIS- s.r.l. - Registro elenco progetti n.-OMISSIS-;

b) del provvedimento del -OMISSIS- rif. prot. n. -OMISSIS-della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata per le Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, recante parere non favorevole nella medesima: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27bis, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto “Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. Proponente -OMISSIS- s.r.l. - Registro elenco progetti n.-OMISSIS-;

c) della nota del -OMISSIS- prot- reg. uff. -OMISSIS-) della Regione Lazio, Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette Area Valutazione di Impatto Ambientale, a firma dell'arch. Fernando Olivieri, Responsabile del Procedimento, e del Direttore Vito Consoli, con cui è stata respinta la richiesta di revisione dei pareri di ARPA Lazio e della Soprintendenza del Ministero della Cultura, ed è stata convocata la seconda seduta della conferenza di servizi per il giorno 8 luglio 2021;

d) del parere AIA non favorevole della Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - Area Autorizzazione Integrata Ambientale (-OMISSIS- ), avente oggetto Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 - bis, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto “Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna.;

e) del parere non favorevole della Regione Lazio - Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti (Registrazione Informatica: -OMISSIS- ), avente oggetto Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ex art. 14-ter L.241/1990, art. 27-bis co. 7 d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018 nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 sul progetto di “Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. Proponente – Registro elenco progetti n.-OMISSIS- (provvedimento richiamato nel parere del R.U.R. di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- e inserito per la prima volta in data 24 dicembre 2021, nel box regionale dedicato al procedimento in oggetto, e dunque dalla stessa non conosciuto prima di tale data);

f) del “parere unico contrario” prot.n. -OMISSIS-  della Direzione Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio Area bonifica dei siti inquinati avente oggetto “Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ex art. 14-ter L.241/1990, art. 27-bis co. 7 d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018 nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 sul progetto di “Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. PARERE UNICO REGIONALE Proponente: -OMISSIS- s.r.l. Registro elenco progetti n.: -OMISSIS-”

g) del provvedimento -OMISSIS- avente oggetto D.G.R. n. 591 del -OMISSIS- “Piano Regionale delle Bonifiche dei Siti Contaminati del Lazio” - Sito LT008 D Ex Cava Loc. La Cogna – Determinazione n. -OMISSIS- Note ARPA Lazio prot. n. -OMISSIS- e Soc. “-OMISSIS- S.r.l.” prot. n. -OMISSIS-  – Rif. Sito La Cogna. Riscontro a note Società -OMISSIS- Srl (prot. OMISSIS e prot.-OMISSIS- del -OMISSIS), nonché della nota ARPALAZIO prot. OMISSIS, recante “Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto “Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. Società proponente: -OMISSIS- srl - Registro elenco progetti n. -OMISSIS- Convocazione terza seduta della conferenza di servizi ex art. 27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 132 del 27/02/2018”

h) del provvedimento della Regione Lazio Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti Area Rifiuti, prot. OMISSIS, avente oggetto: richiesta di annullamento in autotutela del parere della Regione Lazio - Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti e del “parere unico contrario” prot.n. -OMISSIS-  della Direzione Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio Area bonifica dei siti inquinati – Rif.to Vs Prot. OMISSIS.

i) del verbale / relazione finale nella conferenza di servizi del OMISSIS emesso dalla Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente Area Valutazione di Impatto Ambientale, avente oggetto: Conferenza di Servizi relativa al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis parte II del D.Lgs. 152/2006 progetto “Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” Società proponente: -OMISSIS- srl.

l) ed infine, della determina adottata nella conferenza di servizi del 15/02/2022 avente numero e data non conosciuti e medesimo contenuto motivazionale e decisionale del verbale sub i), e nella quale è stato espresso il diniego sull'istanza di autorizzazione unica, senz'alcun riferimento o valutazione autonoma rispetto ai pareri positivi acquisiti, rispetto a quelli contrari all'istanza presentata dalla ricorrente, diversamente da quanto sarebbe stato viceversa necessario trattandosi di conferenza di servizi a carattere decisorio e non semplicemente istruttorio.

7.per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/6/2022:

- della Determinazione della Direzione Ambiente Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio n. OMISSIS di “Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.” sul “progetto di "Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli" nel comune di Aprilia (LT) Proponente: Società -OMISSIS- srl Registro elenco progetti n. 0-OMISSIS-” (all.1);

- della Determinazione della Regione Lazio Area VIA n. OMISSIS (all.2) di cui si è avuta notizia solo con nota del OMISSIS (all.3) che attiene al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 sul medesimo progetto;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dalle ricorrenti, ove lesivo, ivi compresi:

- i verbali delle sedute del 9.4.21 (all. 4 del dep. Del 21.7.21) e 8.7.21 (all. 5 dep del 21.7.21), in aggiunta al verbale del 15.2.22 già impugnato con motivi aggiunti – all. 4 del dep. del 23.2.22);

Di tutti i pareri negativi e di tutti gli ulteriori provvedimenti e note con effetti lesivi del procedimento ed in particolare:

- Parere negativo espresso con decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina OMISSIS (all. 1 dep. Del 9.6.21, già impugnato con il ricorso principale) confermato con successiva nota OMISSIS (all. 4);

- Parere negativo Direzione Ciclo Rifiuti – Area qualità dell'ambiente prot. 487546 del 1.6.21, mai depositato nel box regionale e mai conosciuto (ma richiamato nel parere unico regionale del OMISSIS);

- Parere negativo del Comune di Aprilia prot. OMISSIS (all. 5);

- del parere della ASL Latina 1.3.21 nella parte in cui si esprime favorevolmente solo per la bonifica (doc. 3 del deposito del 22.6.21);

- nonché del Piano Regionale dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Regionale 5 agosto 2020 n.4 (ove occorrer possa e solo nelle parti lesive meglio indicate nel presente ricorso – all. 4 del deposito del 9.6.21).


 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e della Provincia di Latina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2022 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, la decisione è stata riservata. Sciolta la riserva definitivamente nella successiva Camera di consiglio riconvocata del 19 dicembre 2022, la causa è stata, quindi, decisa.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO

1.Con ricorso introduttivo la società -OMISSIS- s.r.l. - proprietaria dal 13 giugno 2016 di un terreno in località La Cogna nel Comune di Aprilia (LT), censito al NCT Foglio 115, Mappali 5, 6, 7, 8, 10, 12, 21, 1161, 1547, 1568, della superficie di circa 14.16,80 ettari, utilizzato dai precedenti proprietari fin dai primi anni ’70 come cava di tufo e pozzolana riempita abusivamente come discarica di materiali pericolosi per l’ambiente e la salute pubblica - riferisce di aver conosciuto tali circostanze sulla contaminazione del sito solo successivamente all’acquisto, in quanto, in violazione della legge, il competente Comune di Aprilia non avrebbe dato conto in sede di rilascio del certificato di destinazione urbanistica. Cosicché, la società, in qualità di proprietario non responsabile, ha presentato un progetto di bonifica e rinaturalizzazione a proprie spese del sito contaminato al fine di realizzarvi una sistemazione idrogeologica e idraulica con identificazione dei rifiuti rimossi sull’area.

Peraltro espone che tale situazione di contaminazione dell’area sarebbe stata riconosciuta dalla Regione Lazio e classificata con l’inserimento del sito nel Piano Regionale delle Bonifiche dei Siti Contaminati del Lazio nella D.C.R. del 10 luglio 2002 n. 112, confermata con la D.C.R. del 18 gennaio 2012 n. 14 come “Sito LT008_D” ad “Altissima Priorità” e con la successiva delibera n. 591 del 14 dicembre 2012, avente ad oggetto “Adeguamento del Piano Regionale delle bonifiche dei siti contaminati del Lazio di cui alla D.C.R. 10 luglio 2002 n. 112” con conferma (alle pagg.75, 121, 132) di tale classificazione del sito, ivi individuato come “Discarica Loc. La Cogna - Aprilia”.

Nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4, alle pagg.101 e 551-2, il sito “La Cogna” in questione risulterebbe classificato come discarica abusiva, localizzato in via Savuto, nella frazione Campo di Carne del Comune di Aprilia, in Provincia di Latina.

A seguito dell’approvazione, con determina del Comune di Aprilia 5 marzo 2020 n. 18, del Piano di Caratterizzazione Ambientale presentato il 18 giugno 2019, si è proceduto con le operazioni di caratterizzazione del sito alla presenza dell’Arpa Lazio, concluse il 26 maggio 2020 con la rilevazione della superficie interessata dai rifiuti pari a 47.527,884 mq, per un totale di 67.693,84 mc di rifiuti da bonificare.

Le operazioni di bonifica dovrebbero eseguirsi secondo le modalità e le tecniche descritte nell’allegato progetto da completarsi con le misure di rinaturalizzazione, tra le quali il rimboschimento e la realizzazione di un nuovo soprassuolo vegetale, consentendo con il passaggio finale del progetto di bonifica e rinaturalizzazione la ricomposizione della continuità del paesaggio, resa precaria dall’attività di estrazione dell’ex cava e dal conferimento abusivo di rifiuti, destinando così il sito all’attività agraria di coltivazione di piante officinali.

Il progetto in questione è stato sottoposto a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. -OMISSIS- in Conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 27-bis parte II del d.lgs. 152/2006, con la partecipazione anche della Provincia di Latina, del Comune di Aprilia, del Ministero della Cultura, dell’Arpa Lazio, della Asl di Latina 2, dell’Autorità di bacino dell’Appennino centrale, dei Vigili del fuoco di Latina, dell’Aeronautica militare, nonché dei vari uffici interessati della Regione Lazio.

1.1. Lamenta la società che, a seguito della seconda convocazione della Conferenza di servizi, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina (-OMISSIS-) ha adottato a) il decreto indicato in epigrafe con il quale è stato espresso parere negativo alla realizzazione dell’intervento, avverso il quale ha proposto ricorso denunciando i seguenti motivi di impugnazione:

1. Ammissibilità del ricorso immediato contro il parere endoprocedimentale del soprintendente: tenuto conto della natura dell’atto avente comunque carattere decisorio e conclusivo in senso negativo del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale dell’intervento proposto.

2. Violazione dell’art.146, commi 7 e 8 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti: il parere negativo sarebbe illegittimo perché adottato dal soprintendente come riferito ad un’area perfettamente integra sotto il profilo paesaggistico, ambientale e idrogeologico, trattandosi invece di una cava abbandonata da anni, interessata a suo tempo da un’attività non soltanto di estrazione massiccia di materiali vari come tufo e pozzolana, ma anche di sistematico e ingente riempimento dei volumi lasciati vuoti dall’attività estrattiva con rifiuti pericolosissimi per l’ambiente e la salute. Impedire la bonifica metterebbe a rischio la vita e la salute degli abitanti. La motivazione del parere sarebbe altresì contraddittoria e insufficiente e comunque in contrasto con il precedente parere della Regione Lazio 10 Marzo 2017, n.0127859, reso nell'ambito della Conferenza di servizi istruttoria del 3 novembre 2016, in ordine alla valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di una discarica controllata per rifiuti non pericolosi su istanza della medesima società, nonché in contrasto con l’altro precedente parere relativo alla medesima area, rilasciato il 16 febbraio 2017 con n. 34.19.04/57.4 dalla stessa Soprintendenza, favorevole ad un intervento proposto dalla ricorrente molto più impattante.

3. Violazione dell’art.142, commi 1 lett.h), 2 e 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione all’art. 3, comma 6 della L. 20/11/2017 n. 168 in materia di domini collettivi ed alla deliberazione della Regione Lazio n. 622 del 21 dicembre 2012 (Comune di Aprilia [LT] Variante Speciale per il recupero dei nuclei abusivi); della deliberazione della Regione Lazio n. 768 del 04/12/2018 (esercizio delle funzioni amministrative in materia di domini collettivi e diritti di uso civico nella Regione Lazio); eccesso di potere per travisamento dei fatti, insufficienza della motivazione e illogicità: con determinazione 10 aprile 2018 n.604640 la Regione Lazio aveva approvato la liquidazione, richiesta e ottenuta dalla società ricorrente, previo pagamento dei diritti di affrancazione, del diritto di pascolo gravante sui terreni in questione, stabilendo a seguito della legge 20.11.2017, n. 168 in materia di domini collettivi, il mantenimento del vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lettera h), del d.lgs. 22.1.2004, n. 42. Tale delibera è stata impugnata con separato ricorso R.G. 7359/2018, denunciando la tardività di tale provvedimento regionale, gravame pendente e preliminare rispetto al ricorso in esame attesi i motivi ivi esposti riguardo alla decadenza del vincolo paesaggistico sull’area in questione. Il parere negativo del Soprintendente sarebbe riferito anche alla circostanza che le aree interessate da una liquidazione di usi civici che, per effetto dell'entrata in vigore della L. 20/11/2017, n. 168 in materia di domini collettivi, avrebbero mantenuto il vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera h) del d.lgs.n. 42/2004; tale conclusione sarebbe contra legem anche per motivi ulteriori rispetto a quelli denunciati nel predetto ricorso (rg n. 7359/2018), risultando impensabile ritenere di interesse paesaggistico un’area compromessa sotto l’aspetto estetico, sanitario, ambientale con le caratteristiche, descritte nelle premesse, di cava abbandonata oggetto per tanti anni di scempi ecologici.

4. Violazione dell’art. 146, ottavo comma (modificato dall' art. 4, comma 16, lett. e), n. 5), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L.12 luglio 2011, n. 106), seconda parte, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per sviamento e insufficiente motivazione: il Soprintendente non avrebbe comunicato il preavviso di parere negativo, come prescritto dalla norma rubricata, venendo meno a tale obbligo, con l’adozione di un parere negativo in via definitiva senza consentire alla destinataria di poter instaurare un contraddittorio sulle considerazioni addotte nella motivazione del parere, particolarmente sfavorevoli non solo per la ricorrente, ma per l’interesse pubblico alla salute e all’ordinato assetto del territorio, non potendo trovare applicazione l’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990.

5. Violazione sotto altro profilo dell’art.146, commi 7 e 8 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché ulteriore eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti: la circostanza che il Piano regolatore generale del Comune di Aprilia classifichi l’area in questione come zona E, sottozona "E2 Agricola Vincolata" non costituirebbe un impedimento alla realizzazione dell’intervento di bonifica. Dalle tavole del progetto proposto dalla società ricorrente, il verde agricolo verrebbe ripristinato su tutta la superficie dell’area, a vantaggio dell’utilizzo da parte dei cittadini, rispetto alla situazione attuale di estremo degrado e pericolo per la salute. Nel caso del verificarsi di danni alla salute derivanti dal mancato intervento proposto dalla società ricorrente, la relativa responsabilità civile e penale ricadrebbe sulle autorità che avrebbero impedito il risanamento dell’area.

La società ha quindi concluso per l’annullamento dell’atto impugnato chiedendo anche il riconoscimento del risarcimento dei danni occorsi alla ricorrente e alla popolazione per la sua esecuzione, e con il favore delle spese.

1.2. Si sono costituiti in giudizio in resistenza il Ministero della cultura e la Presidenza del Consiglio dei Ministri con comparsa di stile.

2. Con il primo atto recante motivi aggiunti depositato in data 21.6.2021 parte ricorrente ha impugnato b) il provvedimento del -OMISSIS- rif. prot. n. -OMISSIS-della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata per le Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, recante parere non favorevole nella medesima: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 27bis, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto “Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. Proponente -OMISSIS- s.r.l. - Registro elenco progetti n.-OMISSIS-, denunciando la illegittimità in quanto le motivazioni del parere impugnato, seppur in riforma di quelle del parere ministeriale gravato con il ricorso introduttivo, tuttavia esprimerebbero un parere negativo in ordine all’autorizzazione.

La società ha allegato all’atto recante motivi aggiunti i seguenti motivi di impugnazione:

1.Violazione dell’art. 146, ottavo comma (modificato dall' art. 4, comma 16, lett. e), n. 5), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L.12 luglio 2011, n. 106), seconda parte, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per sviamento e insufficiente motivazione: per la violazione della norma rubricata sull’obbligo di preavviso del parere negativo in via definitiva, in quanto tale omissione avrebbe impedito alla ricorrente l’esercizio del diritto di contradditorio e di difesa.

2.Violazione dell’art. 17-bis L. 07/08/1990, n. 241 (inserito dall'art. 3, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124 modificato dall'art. 12, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120). Eccesso di potere per insufficiente motivazione e contraddittorietà: il termine per esprimere i pareri in questione sarebbe iniziato a decorrere il 28 ottobre 2020 con nota in pari data prot. U.0924395 con cui il Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione ha comunicato a tutte le Amministrazioni interessate l’attivazione della procedura, risultando interrotto il termine in data 17 novembre 2020, a seguito della richiesta integrativa, con riscontro della stessa il 31 dicembre 2020, come indicato nello stesso parere. Da tale ultima data sarebbe iniziato a decorrere il termine di 90 gg. previsto dal comma 3 dell’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 e succ. mod., termine spirato alle date del 13 maggio e del 9 giugno 2021, rispettivamente dei pareri ministeriale e regionale impugnati, tenuto conto della previsione del comma 1 dell’art. 17-bis riguardo alla non ammissibilità di “ulteriori interruzioni di termini”. Nella specie si sarebbe formato il silenzio assenso sull’istanza proposta dalla ricorrente di valutazione dell’impatto ambientale del progetto di cui trattasi; in ogni caso, se non ammessa la formazione del silenzio assenso, il superamento del termine determinerebbe comunque la non vincolatività dei pareri espressi tardivamente ai fini del rilascio dell’autorizzazione definitiva, con necessaria adeguata motivazione sulla diversa determinazione, per non incorrere in eccesso di potere per contraddittorietà e insufficiente motivazione.

3.Violazione del titolo I, capo I e II, del D.L. 31/05/2021, n. 77 (Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure). Eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà. Incompetenza: il progetto in questione rientrerebbe nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza trasmesso alla Commissione europea (discariche espressamente previste nel PNRR, ai fini della relativa disciplina ed utilizzazione, nelle misure M2C1 (economia circolare e agricoltura sostenibile) e M2C1.1 (investimento 1.2: progetti “faro” di economia circolare; riforma 1.2: programma nazionale per la gestione dei rifiuti), applicandosi i nuovi termini e modalità (art. 21 e ss. del D.L. 77/2021) per la valutazione di impatto ambientale per tali interventi PNRR, di competenza non solo statale ma anche regionale, come nella specie. In ogni caso la società denuncia l’incompetenza delle autorità decidenti in Conferenza di servizi, per la mancata convocazione del Ministero della transizione ecologica, in violazione delle richiamate disposizioni.

4.Violazione dell’art.40, c. 4, lett. f), del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale - PTPR 2021 (deliberazione consiliare n. 59 del 15 febbraio 2021 e della Giunta della Regione Lazio n. 78 dell’11 febbraio 2021). Eccesso di potere per falso presupposto ed insufficiente motivazione: i pareri statale e regionale impugnati sarebbero illegittimi per avere erroneamente assunto, a presupposto della decisione sfavorevole, la permanenza del vincolo paesaggistico nonostante l’intervenuta affrancazione del fondo dai diritti di uso civico, la cui determinazione n. G04640 del 10 aprile 2018 di liquidazione degli usi civici sul terreno della ricorrente è stata impugnata con ricorso RG n.7359 del 2018, pendente, nel quale la clausola del mantenimento del vincolo paesaggistico risulterebbe espressamente censurata.

5.Violazione degli artt. 18 e ss. del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale - PTPR 11 2021 (deliberazione consiliare n. 59 del 15 febbraio 2021 e della Giunta della Regione Lazio n. 78 dell’11 febbraio 2021). Eccesso di potere per falso presupposto ed insufficiente motivazione: l’art. 18 del PTPR 2021 (Paesaggi - disciplina di tutela e di uso) indica tra le tipologie di interventi di trasformazione per uso al punto 4.8 discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori per i quali nel medesimo punto 4.8, si prescrive eliminazione anche con rilocalizzazione e promozione e sviluppo del paesaggio agrario e degli usi con esso compatibili, trattandosi di fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio. Trattasi di norma entrata in vigore nel corso della Conferenza di servizi e pertanto applicabile nella specie, non vietando interventi come quello progettato dalla ricorrente, quali la bonifica e il recupero di una discarica non autorizzata.

6.Violazione degli artt. 18-ter, comma 1, lett. b-ter (come introdotto dall’art. 3, comma 90, della L.R. 31 dicembre 2016, n. 17), e 29 della L.R. Lazio 6 luglio 1998 n.24: anche nella denegata ipotesi di sopravvivenza del vincolo, sussisterebbe la possibilità prevista dalle norme rubricate di realizzare un progetto come quello in questione, ex lege qualificato di “pubblico interesse” (art. 177, comma 2, d.lgs. 152/2006) e la cui approvazione costituirebbe, tra l’altro, dichiarazione di pubblica utilità (art. 242, comma 7, nonché artt. 213 e 208, comma 6, d.lgs. 152/2006), anche in presenza di un vincolo paesistico, previa deroga motivata, risultando dunque erronea la premessa dei provvedimenti impugnati, non rilevando tale specifica possibilità.

7.Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto ed insufficienza di istruttoria e di motivazione. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 27-bis, art. 242, comma 7, nonché artt. 213 e 208, comma 6, d.lgs. 152/2006: le considerazioni dell’autorità regionale relative agli aspetti urbanistici nell’ultima parte della motivazione del provvedimento impugnato sarebbero illogiche, contraddittorie e comunque immotivate, travisando la normativa applicabile (art. 242, comma 7, nonché artt. 213 e 208, comma 6, d.lgs. 152/2006), secondo cui l’approvazione/autorizzazione del progetto costituisce ex sé automatica variante urbanistica; inoltre dopo avere dato atto che trattasi di un’area di scarso pregio paesistico, non si concluderebbe sulla possibilità a seguito dell’intervento di un miglioramento della situazione urbanistico-ambientale di un’area ormai divenuta insalubre, non motivando specificamente sulle ragioni della incompatibilità del progetto di bonifica e ripristino paesaggistico e ambientale con quel “livello minimo di tutela” cui, in denegata ipotesi di permanenza del vincolo, sarebbe soggetta l’area.

Parte ricorrente ha concluso quindi per l’annullamento degli atti impugnati e per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata realizzazione dell’intervento proposto dalla stessa.

3. Con il secondo atto recante motivi aggiunti depositato in data 22.6.2021 la società ha impugnato c) la nota del -OMISSIS- prot- reg. uff. -OMISSIS-) della Regione Lazio, Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette Area Valutazione di Impatto Ambientale, con cui è stata respinta la richiesta di revisione dei pareri di ARPA Lazio e della Soprintendenza del Ministero della Cultura, ed è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di servizi per il giorno 8 luglio 2021. Secondo la ricorrente anche tale nota avrebbe carattere provvedimentale, esprimendo giudizio negativo sulla richiesta di autotutela a fini di riesame e partecipazione in contraddittorio presentata dalla ricorrente, e quindi da impugnare in quanto illegittima per i seguenti motivi:

1. Violazione degli artt. da 4 a 6-bis L. 07/08/1990, n. 241, come modificati dall'art. 21, comma 1, lett. e) f), L. 11 febbraio 2005, n. 15; eccesso di potere per incompetenza e sviamento di potere: il responsabile del procedimento esorbitando dai propri poteri, si sarebbe pronunciato, nell’ambito dell’unità organizzativa fornitagli dalla Direzione Regionale Capitale Naturale Parchi e Aree Protette, con apprezzamenti tecnici al di fuori delle proprie competenze, in ordine al parere ARPA, ravvisando significative criticità ambientali (non meglio identificate) in ordine all’assetto geologico e idrogeologico del sito interessato dall’intervento proposto dalla società ricorrente e ciò senza consultare o interessare in alcun modo le altre autorità partecipanti alla Conferenza di servizi, esprimendosi in modo irrituale e anticipatorio rispetto ad un’istanza della ricorrente.

2. Violazione dell’art. 3 L. 07/08/1990, n. 241, come modificato dall'art. 21, comma 1, lett. c) della L. 11 febbraio 2005, n. 15; eccesso di potere per difetto o insufficienza della motivazione: il diniego di rinvio della conclusione del procedimento, chiesto dalla ricorrente solo per consentire il diritto al contraddittorio, garantito per legge, sarebbe stato fatto dipendere da non dimostrate criticità ambientali circa l’assetto geologico e idrogeologico del sito, senza alcun riferimento alla natura e al contenuto del completo progetto presentato dalla società ricorrente per la bonifica e rinaturalizzazione, omettendo la necessaria motivazione.

Pertanto la società ha chiesto preliminarmente una misura cautelare presidenziale per poter attuare quanto ordinato dalla Asl di Latina (nota del 1 marzo 2021 sulla necessità di procedere tempestivamente ad operazioni di bonifica accertato nella zona un eccesso di mortalità per patologia neoplastiche), nelle more del progetto presentato, per impedire il pericolo per la salute e la vita degli abitanti delle zone circostanti per la situazione ambientale e sanitaria dell'area interessata nonché ha chiesto l’annullamento della nota del 18 giugno 2021 impugnata, previa sospensione.

4. Con decreto monocratico in data 25/06/2021, n.3606 è stata rigettata l’istanza di misura cautelare presidenziale urgente.

5. La società ricorrente ha depositato in data 28 giugno 2021 istanza con cui ha chiesto la revoca del predetto decreto monocratico insistendo per l’adozione di una misura cautelare di accoglimento dell’istanza cautelare allegata all’atto recante motivi aggiunti, attesa l’urgenza di realizzare le operazioni di bonifica progettate dalla società stessa.

6. Si è costituita in giudizio in resistenza la Regione Lazio che con successiva memoria ha eccepito preliminarmente il difetto di competenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tar Latina, come già avvenuto in un ricorso riguardante la località in questione anche se instaurato da altro ente (R.G. 648 del 2019) e nel merito si è opposta al gravame, ritenendolo infondato, non sussistendo la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, né dell’art. 17 bis della medesima legge riguardo al silenzio assenso, in quanto trattasi di procedura svolta nell’ambito di ben tre sedute di Conferenza di servizi e perché la previsione del preavviso sarebbe in parte in contrasto con lo stesso istituto della Conferenza dei servizi, che consente l’intervento della stessa parte interessata con l’invio di proprie osservazioni fino al momento della decisione finale. Quanto alla formazione del silenzio assenso rileva la Regione che l’art. 17 bis citato non troverebbe applicazione nell’ambito del procedimento di VIA né nell’ambito, quindi, del procedimento ex art. 27-bis del d. lgs. 152/2006, riguardo ai quali sarebbe necessaria l’acquisizione di più atti di assenso da parte di diversi enti. Riguardo alle ulteriori deduzioni di cui al primo atto recante motivi aggiunti sulle determinazioni operate dalla competente struttura regionale in materia di paesaggio rileva la resistente la sussistenza di argomentate motivazioni sulla efficacia del vincolo paesaggistico sull’area di cui all’art. 142, c. 1 lett. h) del d. Lgs 42/2004, comprese le zone gravate da usi civici, vincolo mantenuto sui terreni anche a seguito della liquidazione dell’uso civico ai sensi della legge n.168/2017 (come anche specificato dalla determinazione del Direttore regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale n. G04640 del 10 aprile 2018 di liquidazione degli usi civici sul terreno della ricorrente, che ha recepito la legge 168/2017). Inoltre il parere sarebbe stato espresso sulla base della disciplina paesaggistica vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 17 novembre 2020 con la quale è stata annullata la deliberazione del Consiglio regionale n.5 del 2 agosto 2019, recante l’approvazione del “Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 13 febbraio 2020. Conseguentemente, le valutazioni sulla conformità paesaggistica dell’intervento sarebbero state condotte in base alla Direttiva Regionale n.1056599 del 3/12/2020 in merito alla disciplina da applicare a seguito della citata Sentenza n.240/2020, secondo cui per i beni tutelati ope legis (vincolo usi civici del d. Lgs 42/2004) dovrebbe essere effettuata la verifica di conformità in base alla norma più restrittiva tra i PTP vigenti, il Capo III del PTPR adottato e la misura di salvaguardia di cui all’art. 21 della l.r. 24/1998, e più precisamente con il relativo Capo II - Modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico. Con riferimento al parere impugnato con i primi motivi aggiunti le motivazioni di diniego determinanti la conclusione negativa sarebbero esclusivamente dettate dalla mancata conformità paesaggistica delle opere finalizzate alla realizzazione della discarica di rifiuti non pericolosi rispetto alla disciplina di tutela paesaggistica applicabile in riferimento alle norme di tutela del Paesaggio Naturale di Continuità e del Paesaggio Agrario di Rilevante Valore, e pertanto trattandosi di progetto unitario e non “frazionabile” per singole tipologie di intervento, il parere reso sarebbe non favorevole al progetto ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004. Anche le censure sul secondo atto recante motivi aggiunti, avverso la nota regionale della Direzione capitale naturale prot. n. del 18 giugno 2021 prot.U.0540246, non sarebbero condivisibili in relazione alla lamentata sostituzione del Direttore e del Responsabile del procedimento alle altre autorità partecipanti alla conferenza, in quanto gli stessi si sarebbero limitati a riportare le criticità di cui al parere di ARPA ambientali inerenti sia all’assetto geologico che a quello idrogeologico del sito, nonché alle ulteriori violazioni delle disposizioni relative alla normativa per le discariche, di cui al d.lgs. n. 36/2003, come evidenziato dalla stessa Agenzia nel proprio parere. In ogni caso l’atto gravato con i secondi motivi aggiunti non avrebbe una sua specifica lesività avuto riguardo al contenuto di chiarimento alle richieste formulate dalla parte ricorrente. L’iter istruttorio condotto sarebbe stato improntato nel rispetto dell’art.27 bis del d.lgs 152/2006 e s.m.i. (Conferenza di servizi convocata in forma simultanea, in modalità sincrona nel rispetto di quanto previsto dall’art.14 ter L. n. 241/90, articolata in tre sedute con emissione del provvedimento autorizzatorio unico regionale comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli necessari per l’eventuale realizzazione ed esercizio dell’impianto).

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri con memoria ha eccepito preliminarmente il suo difetto di legittimazione passiva in relazione agli atti impugnati non riconducibili alla stessa; in ogni caso si è opposta al gravame chiedendone la reiezione perché infondato, in quanto il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, per le motivazioni esplicitate, sarebbe stato rilasciato nella Conferenza dei Servizi (presupposto fondamentale) nei termini e nei modi previsti dall'art. 26 del d. lgs n. 42/2004, sussistendo i presupposti di fatto e di diritto del parere negativo (rilevata sia la mancata conformità paesaggistica delle opere finalizzate alla discarica di rifiuti non pericolosi, secondo quanto disposto nelle norme di tutela dei Paesaggi riportate nello stralcio delle Tabelle B, in contrasto con le norme di tutela del Paesaggio Naturale di Continuità e Paesaggio agrario di Rilevante Valore, sia l’incompatibilità con il contesto di riferimento). Inoltre le aree in questione sarebbero soggette a vincolo paesaggistico istituito per legge trattandosi di aree gravate da usi civici, vincolo mantenuto sulle aree anche in caso di liquidazione degli usi civici. Infine il mancato preavviso di diniego non sarebbe produttivo di effetti vizianti ove l’Amministrazione non avrebbe comunque potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati.

8. Con memoria parte ricorrente si è opposta all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Regione trattandosi nella specie non di incompetenza territoriale, ma di istanza di spostamento della causa da una sezione dello stesso Tribunale ad un’altra sezione staccata, per motivi di connessione con il ricorso RG n. 648/2019, definito con la sentenza favorevole del Tar Lazio, Latina 8/06/2020, n.192 (nel quale la ricorrente è controinteressata). Invece l’intervento proposto dalla ricorrente riguardando un'infrastruttura al servizio dell'intera Regione Lazio, non sarebbe limitata alla Provincia di Latina, dovendosi quindi escludere anche per tale profilo la competenza del Tar Lazio-Latina; peraltro il ricorso in esame sarebbe collegato con altri giudizi pendenti proposti dalla società incardinati presso questo Tribunale (ricorso RG 3255 del 2026; ricorso RG 5876 del 2017; ricorso 7359 del 2018). Pertanto la ricorrente ha chiesto la trattazione congiunta di detti ricorsi ed ha insistito per l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta con i gravami.

9. Con il terzo atto recante motivi aggiunti depositato in data 21.7.2021 la società ricorrente, a seguito della impugnata nota del -OMISSIS- prot- reg. uff. -OMISSIS-) della Regione Lazio, Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette Area Valutazione di Impatto Ambientale, recante il rigetto della richiesta di revisione dei pareri di Arpa Lazio e della Soprintendenza del Ministero della Cultura, nonché la convocazione della seconda seduta della Conferenza di servizi per il giorno 8 luglio 2021 (2° atto motivi aggiunti), ha impugnato d) il parere di Arpa Lazio Dipartimento Pressioni sull’ambiente - Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori prot. n. REGIONE.LAZIO. REGISTRO UFFICIALE.I.0394679.04-05-2021, ed ha dedotto quali motivi:

1)Violazione degli artt. 17-bis, terzo comma della L. 07/08/1990, n. 241 e 4 L.R. 27/12/2019, n. 28; eccesso di potere per contraddittorietà e falso presupposto: essendosi formato il silenzio assenso anche sul rilascio del parere dell’Arpa, in quanto alla data del 4 maggio 2021 nella quale è stato espresso il parere negativo impugnato, sarebbero decorsi più di 90 giorni dalla relativa richiesta in data 28.10.2020 e, soprattutto, dall'adempimento della società alla medesima richiesta istruttoria del 30.12.2020.

2)Violazione dell’art. 10 bis l. 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. mancato invio del preavviso di diniego; eccesso di potere per incompetenza e sviamento di potere: il responsabile del procedimento e autore del parere impugnato non avrebbe espresso competenze meramente tecniche, come quelle delineate negli artt. da 4 a 6-bis della L.241 del 1990 cit., ma si sarebbe sostituito ad altre autorità partecipanti alla Conferenza, con affermazioni irrituali ed espresse nell’incompetenza dello stesso, scindendo il progetto di bonifica da quello di realizzazione di una discarica di inerti non pericolosi, senza considerare la connessione tra i due aspetti del progetto e la inscindibilità, sia sul piano tecnico che economico. Il parere negativo e le successive sue conferme sarebbero stati formulati da un organo incompetente facendole dipendere da non dimostrate criticità ambientali circa l’assetto geologico e idrogeologico del sito, peraltro non riscontrate dalle altre autorità amministrative e tecniche competenti in materia. Nel parere Arpa non sarebbe contenuto alcun riferimento alle opere di ripristino, bonifica e rinaturalizzazione, in spregio delle preminenti esigenze di salute pubblica degli abitanti delle aree contigue senza precisare le possibili violazioni alla normativa per le discariche. Indi la società ha insistito per l’accoglimento del gravame, previa sospensione dell’efficacia degli atti.

10.La Regione ha prodotto memoria in data 3.9.2021 opponendosi all’accoglimento del gravame e dell’istanza sospensiva non essendo ravvisabile, allo stato, alcun pregiudizio effettivo per la società in assenza di conclusione del procedimento.

11. Parte ricorrente con memoria depositata in data 4.9.2021 ha insistito sulla competenza territoriale di questo Tar estendendosi l'ambito territoriale dei provvedimenti impugnati anche alla provincia di Roma, come indicato nel preambolo del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, ed ha insistito sull’istanza di riunione con i predetti ricorsi pendenti presso questo Tar, riguardanti la medesima infrastruttura. Quindi ha confermato la domanda di accoglimento dell’istanza cautelare tenuto conto della situazione di urgenza e indifferibilità di realizzazione delle operazioni di bonifica progettate dalla società in relazione alla particolare situazione di inquinamento della zona.

12. Con ordinanza n.4850 del 2021 pronunciata l’8 settembre 2021 è stata fissata per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 26 aprile 2022.

13. Con il quarto atto recante motivi aggiunti, depositato in data 9.12.2021, parte ricorrente ha impugnato e) il parere non favorevole della Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - Area Autorizzazione Integrata Ambientale (Registrazione Informatica: REGIONE.LAZIO. REGISTRO UFFICIALE.Int.0967292.24-11-2021), avente oggetto Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 27 - bis, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto “Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. Parere Area A.I.A. riguardante l’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione del progetto di bonifica ed ha dedotto articolati motivi di impugnazione richiamando quelli già proposti con il ricorso introduttivo e l’atto recante motivi aggiunti per illegittimità derivata in relazione ai pareri di ARPA Lazio e di diniego della relativa revisione già impugnati in questo giudizio.

14. La società ha proposto il quinto atto recante motivi aggiunti, depositato in data 28.1.2022, con cui ha impugnato f) il “parere unico contrario” prot.n. -OMISSIS-  della Direzione Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio Area bonifica dei siti inquinati avente oggetto “Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ex art. 14-ter L.241/1990, art. 27-bis co. 7 d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018 nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 sul progetto di “Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. PARERE UNICO REGIONALE Proponente: -OMISSIS- s.r.l. Registro elenco progetti n.: -OMISSIS-” ed ha dedotto quali motivi di impugnazione:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241; violazione dei principi in tema di conferenza di servizi decisoria; nullità ed incompetenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Illegittimità derivata dai provvedimenti sub a), b), c), d): il parere impugnato sarebbe tardivo perché comunicato attraverso deposito nel box regionale oltre sei mesi dopo la sua adozione, venendo meno così l’esigenza stessa di procedere in Conferenza di servizi, avendo superato ogni termine previsto dall’art.14-ter della L.241/1990. Tale motivo di illegittimità vizierebbe in via derivata anche gli altri provvedimenti già impugnati con i precedenti atti recanti motivi aggiunti provenendo l’atto da un organo tecnico le cui considerazioni non sarebbero state acquisite o rese acquisibili nei tempi dichiarati alle parti.

2. Violazione degli artt.14-ter e 17-bis L. 07/08/1990, n. 241. Eccesso di potere per illogicità e insufficiente motivazione. Illegittimità derivata dai provvedimenti sub a), b), c), d): il Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti Area Valutazione di Impatto Ambientale, con nota 28-10-2020 prot. U.0924395 avrebbe invitato le Amministrazioni e le altre parti del procedimento in questione a presentare gli atti di propria competenza, e con la nota prot. 459912 del 24/05/2021 il RUR avrebbe sollecitato la trasmissione dei pareri regionali entro l’8 giugno. Invece, il parere dell’Area Rifiuti n.508129 del 9/6/2021 sarebbe stato depositato il 24.12.2021. Sussisterebbe la violazione dell’art.14-bis della L.241/90, che al comma 2, lett. b) e c) qualifica espressamente come perentori i termini entro i quali le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, ribadendo, in connessione con la dichiarata perentorietà, l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Nella specie si sarebbe formato il silenzio assenso sull’istanza della ricorrente di valutazione dell’impatto ambientale del progetto di cui trattasi, come denunciato anche nei precedenti motivi aggiunti.

3. Violazione dell’art. 242-ter (introdotto dall'art. 52, co. 1, L. n. 120 del 2020) in relazione all’art. 27-bis (introdotto dall'art. 16, co. 2, D.lgs. n. 104 del 2017) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del maggio 2021. Violazione del principio di leale cooperazione ex art. 10 TCE, in relazione all’art.1 della L.241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e insufficiente motivazione. Illegittimità derivata dagli atti sub a),b),c),d): anche il parere regionale in questione, pur dichiarando contraddittoriamente che “non si dispone di informazioni relative al proseguito dell’iter amministrativo del procedimento di bonifica”, non terrebbe conto delle operazioni proposte dalla -OMISSIS- S.r.l., come indicate nel suo progetto di sistemazione idrogeologica, bonifica delle falde e rinaturalizzazione del sito, ritenendo erroneamente le operazioni di bonifica relative a soli 67.000 mc di rifiuti abbondonati abusivamente nonostante la previsione nel progetto di interventi di risanamento su tutte le fonti di contaminazione presenti nel sito, con trattamento delle acque di falda (realizzazione di tre pozzi), con rimozione degli strati di terreno contaminati. Le obiezioni riguardanti l'opportunità della compresenza dell’esecuzione di operazioni di bonifica contestuali all'attività della discarica non terrebbero conto della circostanza che gli interventi proposti dalla ricorrente per la bonifica e l’abbancamento di sovvalli provenienti dall’esterno sarebbero parte di un unico e inscindibile progetto integrato finalizzato al risanamento di un sito contaminato.

4. Violazione degli artt.7 quinquies e sexies e dell’all.1 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) in relazione alla Deliberazione del Consiglio Regionale 5/8/2020, n. 4 (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio) Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza: la presenza di un centro abitato perimetrato con variante speciale per recupero nuclei abusivi e di una falda acquifera sub-superficiale e un substrato geologico naturale con diversi pozzi per uso domestico non dovrebbe ritenersi un fattore escludente, risultando consentite dalle disposizioni suindicate l'esistenza di centri abitati in relazione alla realizzazione di discariche, secondo opportune distanze, con conseguente erroneità nei presupposti (artt.7-quinquies e sexies cit., relativi alle discariche per rifiuti non pericolosi, e introdotti dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121, ammette la compatibilità con le aree urbanizzate, salvo il mantenimento delle fasce di rispetto dagli abitati). Ciò anche confermato dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4 (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio), laddove i centri abitati non sarebbero in linea di principio considerati fattori escludenti. ll progetto della società – in linea con i criteri preferenziali del Piano regionale rifiuti del 2012 e del 2020 che indicano i siti inquinati/degradati da bonificare, recepiti nella pianificazione provinciale dei rifiuti vigente – dovrebbe intendersi come modifica migliorativa della discarica esistente seppure abusiva, ma non come realizzazione di una nuova discarica.

5. Violazione del titolo I, capo I e II, del D.L. 31/05/2021, n. 77 (Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure). Violazioni degli artt. 101 e 102 TFUE, dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dell’art. 16 primo comma del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002. Eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà. Incompetenza: il progetto presentato dalla società rientrerebbe nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza trasmesso alla Commissione europea, avente valore e forza di direttiva o quantomeno di circolare governativa. Gli artt. 20-21 e ss. del d.l.n. 77/2021 recanti i nuovi termini e modalità per la valutazione di impatto ambientale per gli interventi PNRR di competenza sia statale che regionale dovrebbero trovare applicazione nel procedimento in conferenza di servizi, dovendosi riesaminare e/o revocare in autotutela ciò sinora adottato. In ogni caso sarebbe viziato il provvedimento per l’incompetenza delle autorità decidenti in conferenza di servizi, tenuto conto della mancata convocazione del Ministero della transizione ecologica, in violazione delle richiamate disposizioni.

6. Violazione dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per sviamento, difetto di contraddittorio, omessa, insufficiente e/o illogica motivazione: il provvedimento regionale impugnato violerebbe la norma rubricata, secondo cui l’autorità decidente, in caso di parere negativo, deve comunicare agli interessati il preavviso di provvedimento negativo. Nella specie il parere negativo in via definitiva, comunicato più di sei mesi dopo l’adozione, avrebbe impedito alla ricorrente il regolare contraddittorio sulle considerazioni sfavorevoli addotte nella motivazione del parere, anche per l’interesse pubblico alla salute degli abitanti della zona interessata e all’ordinato assetto del territorio e del servizio pubblico di raccolta e trattamento dei rifiuti.

7. Quanto al “parere unico contrario” prot.n. 1016955 del 7.12.2021 della Direzione Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio Area bonifica dei siti inquinati, indicato in epigrafe sub f), emesso dal R.U.R. e impugnato con l’atto in esame, parte ricorrente ha dedotto: Violazione di legge in via derivata dagli atti e provvedimenti sinora impugnati e indicati in epigrafe sub a), b), c), d), in relazione a tutte le disposizioni di legge e regolamento di cui s’è denunciata la violazione, in particolare del principio di leale cooperazione ex art. 10 TCE. Violazione dell’art. 242 in relazione all’art. 27-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del maggio 2021. Eccesso di potere per insufficiente istruttoria, errore nei presupposti e contraddittorietà: il responsabile R.U.R. riguardo all’Area Bonifica dei siti inquinati invece di esprimere un parere sulla base di considerazioni proprie, richiamerebbe espressamente il parere ARPA Lazio, già impugnato con i terzi motivi aggiunti, integralmente richiamando le censure ivi dedotte, da estendersi a titolo d’illegittimità derivata. Inoltre il R.U.R. avrebbe ammesso la incompletezza dell’istruttoria avendo negato la possibilità di contraddittorio, con derivante vizio del procedimento.

Indi la società ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso anche per il suddetto atto recante motivi aggiunti e l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, nonché quelli ad essi collegati o comunque conseguenti, con ogni consequenziale statuizione e per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata realizzazione dell’intervento proposto dalla ricorrente.

15.Con il sesto atto recante motivi aggiunti, depositato in data 23.2.2022, la società ricorrente ha impugnato: g) il provvedimento ARPALAZIO Prot. 28/01/2022. 0005663.U - avente oggetto D.G.R. n. 591 del -OMISSIS- “Piano Regionale delle Bonifiche dei Siti Contaminati del Lazio” - Sito LT008 D Ex Cava Loc. La Cogna nonché della nota ARPALAZIO prot. 0010414.U del 15/02/2022, recante “Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 27-bis parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto “Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna. Società proponente: -OMISSIS- srl - Registro elenco progetti n. -OMISSIS-

h) il provvedimento della Regione Lazio Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti Area Rifiuti, prot. U.0107613.03-02-2022, avente oggetto: richiesta di annullamento in autotutela del parere della Regione Lazio - Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti e del “parere unico contrario” prot.n. -OMISSIS-  della Direzione Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio Area bonifica dei siti inquinati – Rif.to Vs Prot. 007/2022 del 31/01/2022.

i) il verbale / relazione finale nella conferenza di servizi del 15/02/2022emesso dalla Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente Area Valutazione di Impatto Ambientale, avente oggetto: Conferenza di Servizi relativa al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 27-bis parte II del D.Lgs. 152/2006 progetto “Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli” Società proponente: -OMISSIS- srl.

l) la determina adottata nella conferenza di servizi del 15/02/2022 avente numero e data non conosciuti e medesimo contenuto motivazionale e decisionale del verbale sub i), e nella quale è stato espresso il diniego sull’istanza di autorizzazione unica, senz’alcun riferimento o valutazione autonoma rispetto ai pareri positivi acquisiti, rispetto a quelli contrari all'istanza presentata dalla ricorrente, diversamente da quanto sarebbe stato viceversa necessario trattandosi di conferenza di servizi a carattere decisorio e non semplicemente istruttorio.

1) La ricorrente riguardo al provvedimento ARPA Lazio 28/01/2022. 0005663.U ha denunciato l’illegittimità per Eccesso di potere per falso presupposto e contraddittorietà. Violazione degli artt. 78, 78 quinquies e ss del D.lgs. n. 152/2006, nonché della direttiva UE 1787/2015 (Water Safety Plan): il secondo atto dell’ARPA Lazio del 28 gennaio 2022 che si aggiunge e/o sovrappone al primo parere della stessa del 4 maggio 2021, impugnato con i terzi motivi aggiunti del 16 luglio 2021, consisterebbe in un illegittimo rifiuto di esercizio delle attività di competenza della stessa ARPA Lazio e sarebbe contraddittorio affermando nelle premesse la sussistenza di un procedimento di bonifica ai sensi del codice dell'ambiente e di uno di caratterizzazione ambientale richiesto dal Comune di Aprilia, per i quali sarebbe evidentemente necessaria l'analisi delle acque dei pozzi e delle falde sia interne che esterne al sito. Il procedimento di bonifica richiamato dall’ARPA non sarebbe effettivo ma cartolare (iscrizione del sito della soc. -OMISSIS- nella relativa anagrafe regionale), invece la caratterizzazione ambientale sarebbe in una fase ormai esaurita e non rilevante sull'obbligo attuale di effettuare le verifiche delle falde acquifere richieste dalla stessa società. In ogni caso l’ARPA, implicitamente ritirando quanto affermato nel parere del 4 maggio 2021, avrebbe espresso un nuovo avviso, non di segno contrario, ma di carattere interlocutorio. Inoltre sarebbe illegittima la nota ARPALAZIO prot. 0010414.U del 15/02/2022, in considerazione del fatto che reitera argomentazioni, già contestate e confutate nel merito sia in sede procedimentale che nel giudizio, dichiarando esplicitamente di non aver in alcun modo esaminato le corpose e documentate controdeduzioni tecniche formulate dalla ricorrente, ritualmente depositate nell’apposito box a disposizione di tutte le autorità competenti, e ciò in quanto la Regione Lazio non avrebbe dato indicazioni in tal senso. Ed ancora la lacuna tecnico-istruttoria presente nel parere ARPALAZIO produrrebbe effetti, in via di illegittimità derivata, sui pareri della Regione Lazio, sul verbale conclusivo e sulla determinazione finale.

2) Quanto all’atto della Direzione Ciclo Rifiuti Area Rifiuti, U.0107613.03-02- 2022, parte ricorrente ha censurato: Violazione e falsa applicazione dell'art.14 della legge n. 241/1990; violazione dei principi in tema di conferenza di servizi decisoria; nullità ed incompetenza. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione. Illegittimità derivata dai provvedimenti precedentemente adottati: l’atto in questione sarebbe un diniego alla richiesta di annullamento in autotutela del parere della Regione Lazio-Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti e del “parere unico contrario” prot.n. -OMISSIS-  della Direzione Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio - Area bonifica dei siti inquinati, impugnato per gli stessi motivi dedotti nei quinti motivi aggiunti. Alle contestazioni mosse dalla società con la nota n. 93771 del 31/01/2022 di richiesta di ritiro in autotutela dei pareri citati, l’Area rifiuti avrebbe risposto adesso di essere incompetente circa il deposito degli atti sul box della Conferenza, e comunque il ritardo nel caricamento del documento non rileverebbe circa i lamentati vizi di merito dello stesso, dovendosi conseguentemente nella presente sede confermare integralmente i contenuti del parere reso. Il parere della Direzione Ciclo Rifiuti sarebbe stato comunicato attraverso il tardivo deposito nel box regionale, ben oltre sei mesi dopo la sua adozione, con una tardività riflessa non solo sulla legittimità, ma anche sull’esistenza stessa del parere, viziandone non soltanto la motivazione, ma anche gli stessi riferimenti di altri atti della Conferenza, da considerare privi di logico presupposto. La contestualità delle operazioni di scambio documentale sarebbe un elemento ineliminabile e non surrogabile nella Conferenza di servizi simultanea-sincrona e nella specie sarebbe stato privato di ogni utilità il ricorso al modello del procedimento in conferenza di servizi, che avrebbe superato ogni termine previsto dall’art.14-ter della L.241/90 come perentorio. L'atto acquisito fuori tempo massimo proveniente dalla Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti Area Rifiuti, organo tecnico, le cui considerazioni (peraltro erronee) non sarebbero state acquisite o rese acquisibili nei tempi dichiarati alle parti che, dalla metà del 2021, sarebbero intervenute esprimendosi in senso positivo, negativo o problematico sull'autorizzazione unica regionale richiesta dalla ricorrente; ciò con difetto istruttorio viziante anche gli altri pareri in precedenza acquisiti al procedimento, precludendo la rilevanza in sede di decisione finale.

3) Quanto al verbale/relazione finale della conferenza di servizi 15/02/2022 redatto dalla Direzione Regionale Ambiente Area Valutazione Impatto Ambientale, e alla conseguente determina, la ricorrente ha dedotto: Violazione del principio di separazione tra politica e gestione (artt.17 lett.t, Legge 124/2015; 107 D.lgs. 267/2000; 27 e ss. D.lgs. 152/2006 modificati dal D.L. 77/2021; 11, D.L. 90/2014): incompetenza. Illegittimità derivata dagli atti impugnati con i precedenti motivi; eccesso di potere per omessa e insufficiente istruttoria, erroneità nei presupposti, contraddittorietà: dal verbale della Conferenza dei servizi del 15 febbraio 2022 risulterebbe la partecipazione, oltre di alcuni dirigenti degli enti locali e delle amministrazioni ivi indicate, anche di alcuni esponenti politici, partecipanti a nome delle rispettive amministrazioni locali invitate alla conferenza, rivestendo illegittimamente la titolarità dei poteri amministrativi ivi esercitati nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in questione. La presenza dei suindicati esponenti politici, partecipanti senza riserve alla decisione finale, avrebbe palesemente violato le competenze stabilite dalle disposizioni di legge sopra richiamate, determinando la illegittimità per incompetenza del verbale e della conseguente delibera, in violazione del principio di separazione tra politica e gestione. La Conferenza di servizi non sarebbe un organo collegiale e l'illegittimità anche di uno solo dei pareri ivi espressi sarebbe idonea a determinare l'illegittimità di tutto il procedimento e del provvedimento finale, avendo l'effetto di influire in modo decisivo sulla formazione della volontà delle altre Autorità intervenute. Così la presenza degli altri numerosi esponenti politici intervenuti in rappresentanza dei rispettivi enti locali avrebbe sottoposto a stress e a metus politico-gerarchico la partecipazione dei singoli dirigenti appartenenti agli enti stessi, inquinandone le scelte. Il verbale della Conferenza di servizi e la conseguente determina sarebbero anche illegittimi per avere fondato il proprio parere negativo su alcuni dati tecnici emersi solo di recente, quali ad esempio la necessità di intaccare la barriera geologica naturale dell'area su cui effettuare l'intervento proposto. Il R.U.P. inoltre sarebbe incorso in grave errore istruttorio nel concludere la Conferenza di servizi prima dell’approvazione dell’analisi di rischio, documento essenziale per la valutazione tecnica del progetto. L’Analisi di rischio sarebbe stata depositata dalla ricorrente nel box regionale del procedimento, ai sensi dell’art. 242, comma 4 del d.lgs. n.152/2006 che ne prescrive anche l’approvazione entro sessanta giorni dalla ricezione del documento e la mancata approvazione dell’analisi di rischio determinerebbe in via derivata l’illegittimità dei pareri sinora emessi, tra cui quello dell’ARPA, nei quali si ammetterebbe esplicitamente la mancata approvazione preliminare. Nella seconda Conferenza di servizi il presunto problema di competenza sollevato quanto al procedimento tra Regione e Comune, con riserva di verifica da parte delle Amministrazioni, non sarebbe stato risolto prima della fissazione comunque della terza Conferenza. Neppure risolta l’esatta individuazione del procedimento da seguire (attenendo il progetto sia alla bonifica, sia alla discarica), nella presunta esclusione di alcune amministrazioni alla Conferenza, attesa l’applicazione della procedura di VIA non solo al progetto di discarica, ma anche a quello di bonifica. Come rilevato nel motivo aggiunto proposto nell’atto in esame sub 1, i pareri espressi dai vari organi tecnici non sarebbero stati mai completati, avendo ricevuto modifiche successive per effetto di ripensamenti. A tutt’oggi, dopo la terza Conferenza di servizi, l’Amministrazione procedente considererebbe definitivi i pareri nei confronti dei quali sarebbero state presentate osservazioni. La Regione avrebbe illegittimamente omesso di pronunciarsi sull’analisi di rischio e sul progetto di bonifica unitamente a quello di discarica strumentale alla stessa. In ogni caso, il proprietario non responsabile non sarebbe tenuto ad alcun “obbligo” in materia di bonifica dei siti contaminati, ma sarebbe soltanto “onerato” di effettuare la bonifica se non intenzionato a sopportare il previsto “onere reale”.

16. La Regione Lazio ha depositato articolata documentazione relativa al procedimento e con memoria depositata in data 25.3.2022 ha ribadito quanto fatto presente nel verbale della 1^ Conferenza dei servizi sulla applicazione alla stessa della procedura di V.I.A con le modalità di cui all’art. 27-bis del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i e, quindi, di Conferenza di servizi finalizzata all’acquisizione di autorizzazioni/pareri/nulla osta o atti di assenso previsti ai fini del Provvedimento Unico Regionale ai sensi dell’art 27-bis, nonché dei pareri previsti dall’art. 24 comma 3 per la procedura di V.I.A. La Regione con articolate argomentazioni si è opposta ai proposti atti recanti motivi aggiunti e riassumendo l’intera vicenda ha rilevato la correttezza della procedura e la legittima conclusione del complesso procedimento, evidenziando l’iter istruttorio improntato nel rispetto dell’art.27 bis del d.lgs 152/2006 e s.m.i. , con comunicazione, nei tempi previsti, a tutte le amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati e competenti ad esprimersi sulla realizzazione ed esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web, al fine di consentire agli stessi di verificare, per i profili di competenza, l’adeguatezza e la completezza della documentazione prodotta. Previa integrazione della documentazione da parte della società l’iter istruttorio complesso e articolato ha visto la celebrazione di tre sedute di conferenza dei servizi, tenutesi in data 9/04/2021, 8/07/2021 e 15/02/2022, con l’acquisizione di pareri nei quali risulterebbe evidenziata la presenza di molteplici criticità nell’area interessata dall’intervento (parere contrario Comune di Aprilia, dell’Arpa, della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, dell’Area Urbanistica Copianificazione e Programmazione negoziata per le Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, dell’Area Rifiuti, dell’Area Autorizzazione Integrata Ambientale nonché del Rappresentante Unico regionale, con il parere del 7/12/2021, prot.n. 1016955). Invece il parere favorevole dell’ASL di Latina (nota prot.n. 0592164 dell’8/07/2021) sarebbe stato emesso esclusivamente per il rilascio dei provvedimenti e titoli abilitativi finalizzati all’attivazione delle procedure per la bonifica e messa in sicurezza del sito. Inoltre nel corso dell’intero procedimento, nonché nell’ambito anche della terza e conclusiva seduta di Conferenza, si sarebbe rimarcata la presenza di molteplici fattori escludenti come l’incompatibilità paesaggistica determinata dalla presenza di vincolo paesaggistico e dalla conseguente applicazione delle norme sul Paesaggio Naturale di Continuità e sul Paesaggio Agrario di Rilevante Valore di P.T.P.R. qualificanti gli interventi di discarica di nuova realizzazione non consentita o non compatibile. E ancora da rilevare che le aree oggetto di intervento sarebbero ricadenti in parte in aree vincolate ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e, nello specifico, in aree soggette a vincolo relativo ai corsi d’acqua pubblica e in parte ricadenti in area boscata, risultando mantenuto il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 c. 1, lett. h) del d.lgs. 42/2004 anche dopo la liquidazione dei diritti per uso civico di pascolo gravante a favore della collettività residente nel comune di Ardea sull’area in questione. Altro fattore escludente sarebbe dato dall’impossibilità oggettiva dell’inquadramento del progetto nell’ambito dei criteri di localizzazione nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti stante la presenza di un centro abitato perimetrato, classificato in Zona B di cui al DM 1444/1968, di completamento dell’urbanizzato con la Variante speciale per il recupero dei nuclei abusivi, approvata dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 622/2012 e successiva presa d’atto del Consiglio Comunale di Aprilia con D.C.C. n. 9/2013 a distanza di circa 150 metri dal sito. Inoltre altro fattore escludente per il Piano Rifiuti riguarderebbe il franco minimo tra il livello della massima escursione della falda e il piano della discarica e, come anche rilevato da Arpa Lazio, la falda acquifera caratterizzata da bassa soggiacenza (falda acquifera sub-superficiale) e in correlazione con i limitrofi corsi d’acqua. Pertanto il pronunciamento negativo sarebbe dovuto al fatto che la discarica sarebbe risultata essere estranea per destinazione d’uso, tipologia e dimensioni al contesto di riferimento pregiudicando i caratteri qualitativi dell’area in conseguenza di una attività altamente compromissiva degli aspetti ambientali. In conclusione tutti i provvedimenti impugnati e in particolare l’atto finale, non risulterebbero inficiati da macroscopici travisamenti della realtà fattuale o giuridica, né tantomeno fondati su valutazioni palesemente irrazionali o connotate da manifesta illogicità, tenuto conto della complessità e della globalità dell’apprezzamento svolto nonché della pluralità delle ragioni alla base delle determinazioni assunte, la cui motivazione toccherebbe molteplici matrici ambientali.

17. Alla udienza del 26 aprile 2022, su concorde richiesta delle parti, la trattazione della causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 15/11/2022.

18. La società ricorrente ha depositato in data 3.6.2022 il settimo atto recante motivi aggiunti avverso la Determinazione della Direzione Ambiente Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio n. G05278 del 3.05.2022 di “Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.” sul “progetto di "Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli" nel comune di Aprilia (LT) Proponente: Società -OMISSIS- srl Registro elenco progetti n. 0-OMISSIS-” nonché la Determinazione della Regione Lazio Area VIA n. G05432 del 05/05/2022 conosciuta solo con nota del 11.5.22 prot. 460462 attinente al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 sul medesimo progetto; ivi compresi: - i verbali delle sedute del 9.4.2021 e del 8.7.2021, in aggiunta al verbale del 15.2.2022 già impugnato con motivi aggiunti , del Parere negativo espresso con decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina MIC|SABAP-LAZIO del 13/05/2021prot.004222-P, già impugnato con il ricorso principale, confermato con successiva nota del 06.07.21 prot. 0586613; del Parere negativo Direzione Ciclo Rifiuti – Area qualità dell’ambiente prot. 487546 del 1.6.21, mai depositato nel box regionale e mai conosciuto (ma richiamato nel parere unico regionale del 7.12.21); Parere negativo del Comune di Aprilia prot. 35697 del 9.4.2021; - del parere della ASL Latina 1.3.21 nella parte in cui si esprime favorevolmente solo per la bonifica; nonché del Piano Regionale dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Regionale 5 agosto 2020 n.4 (ove occorrer possa e solo nelle parti lesive meglio indicate nel presente ricorso.

La società ricorrente richiamando specificamente i fatti di causa ha evidenziato che la determina di VIA e la determinazione di PAUR, di fatto, non indicherebbero alcuna autonoma istruttoria, basandosi esclusivamente sui pareri negativi emessi nel corso del procedimento recepiti in maniera acritica, senza tenere neppure conto delle osservazioni presentate che evidenziavano anche palesi erroneità. Nella specie il procedimento non riguarderebbe l’autorizzazione solo di una ordinaria discarica, ma l’autorizzazione di una bonifica (con oneri a carico del privato per circa 35 milioni di euro) di un’area gravemente compromessa dal punto di vista ambientale da 30 anni, contenente rifiuti tossici ivi riversati illegalmente, con autorizzazione contestuale di utilizzo dell’area come discarica (di rifiuti già trattati e per soli due anni- il tempo minimo necessario sia per bonificare il sito, sia per consentire le operazioni di rinaturalizzazione e di rientro di parte dei costi spesi per la bonifica). Oltre ad ulteriori opere compensative per altri 4/5 milioni di euro in favore del territorio e della collettività locale.

A sostegno dell’ulteriore atto impugnatorio, la società premette che il progetto, per la parte della “discarica”, rientrerebbe nella tipologia elencata nell’Allegato III alla Parte Seconda del d.lgs.152/2006, lett.) p, denominata: “discariche di rifiuti urbani non pericolosi” da sottoporre a VIA in sede regionale ai sensi dell’art. 7-bis c. 3 d.lgs. 152/2006, applicandosi il Procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’art. 27-bis del D.lgs. 152/06 da rilasciarsi a seguito di Conferenza in modalità sincrona (comma 7, art. 14 ter della l. 241/1990), con perentorietà dei termini del procedimento ai sensi del comma 8 dell’art. 27-bis (per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241). La bonifica di siti inquinati, invece, sarebbe regolamentata dall’art. 242 e ss del d.lgs. n.152/2006, con previsione di una indagine preliminare per accertare l’avvenuto superamento delle CSC e, in caso di superamento, la presentazione del piano di caratterizzazione al Comune, alle province competenti, nonché alla Regione, con approvazione in conferenza di servizi e presentazione dell’analisi di rischio sito specifica da approvare in Conferenza di servizi.

Parte ricorrente deduce articolati motivi di impugnazione riguardo alla violazione della normativa in materia e in violazione delle norme procedimentali e sugli impedimenti rilevati dalla Regione nel parere non favorevole e successivamente richiamato dagli altri atti gravati espone: 1) Sulla vicinanza agli insediamenti abitativi: la normativa di settore non prevedrebbe la vicinanza ai centri abitati come fattore escludente. Nel Piano regionale dei rifiuti (v. pag. 604) il centro abitato sarebbe inteso come fattore escludente solo nel caso di impossibilità di garantire una fascia di rispetto dai centri e nuclei abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, ed in particolare quella dell’Allegato 1, punto 1.1 del d.lgs. n.36/2003. Nella specie non si sarebbe in presenza di un centro abitato, ma di case sparse risultando possibile garantire una fascia di rispetto tra la discarica e le case sparse. 2) Sulle incompatibilità paesaggistiche, paesaggio naturale: la motivazione sarebbe aprioristica, espressa senza una effettiva valutazione del progetto e dei suoi effetti sull’ambiente, il paesaggio e la salute, non spiegando l’incidenza negativa dell’intervento progettato sul paesaggio naturale di continuità e nel paesaggio agrario, in quell’area degradato trent’anni fa; non spiegando altresì come la realizzazione della discarica e della contestuale bonifica e rinaturalizzazione finale (entro due anni) possa impedire il “ripristino delle componenti naturali” e il “miglioramento della qualità del paesaggio” (finalità del PTPR). 3) Gli usi civici: la determinazione della Regione Lazio di approvazione della liquidazione degli usi civici con il mantenimento del vincolo paesaggistico sarebbe stata impugnata con ricorso R.G.n.7359/2018 e inoltre sarebbe illogico ritenere di interesse paesaggistico un’area con le caratteristiche descritte, di cava abbandonata fatta oggetto per tanti anni di scempi ecologici.3) Aree boscate e corsi d’acqua: l’esistenza di un vincolo per l’esistenza di corsi d’acqua pubblica e area boscata non sarebbe ostativo dell’intervento; nella specie l’area boscata sarebbe esclusa dal progetto (se non di rinaturalizzazione), invece l’area interessata dal vincolo per la presenza di corsi d’acqua sarebbe oggetto di interventi di sola bonifica. 4) Sull’incompatibilità della discarica: per l’Area Via il progetto unitario non sarebbe assentibile in mancanza di una norma specifica sulla possibile combinazione dei due progetti, invece esisterebbero le norme sia per regolare l’attività di bonifica sia quella della discarica. Nell’art. 242-ter del d.lgs. 152/2006 non sarebbe prevista alcuna incompatibilità di principio tra la bonifica e le altre attività di utilizzazione dell’area bonificata, richiedendo soltanto il rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza per le modalità tecnico-realizzative, risultando doveroso il richiamo al PNRR in relazione alla priorità riguardo a tali attività di cui all’intervento e alla semplificazione del procedimento. L’analisi contestuale del progetto di bonifica e discarica sarebbe doverosa proprio nell’ottica del buon andamento/buona amministrazione, ossia della migliore soddisfazione dell’interesse pubblico ambientale e dei principi di sviluppo sostenibile e di azione ambientale.

5) Aspetti idrogeologici e di difesa del suolo: nella determinazione conclusiva l’Area VIA pur rigettando l’istanza avrebbe rilevato la necessità di ulteriori approfondimenti ammettendo così la carenza di istruttoria per non aver effettuato gli approfondimenti prima dell’ultima Conferenza di servizi. 5.1.) Substrato geologico naturale: non sarebbe comprensibile il riferimento alla barriera naturale esistente, pur essendo prevista nel progetto non la sostituzione della barriera naturale, ma la sola integrazione nelle porzioni di area ove sono presenti attualmente i rifiuti. 5.2.) Continuità e permeabilità della barriera: l’ARPA nella nota del 15.2.2022, sostiene che la previsione nel progetto della realizzazione di vasche adiacenti e in fasi successive, non garantirebbe che la barriera geologica sia costituita da sistema continuo e pertanto rispondente a quanto previsto al punto 2.4.2 dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 36/2003. Ma gli accertamenti dovrebbero essere effettuati prima della realizzazione della discarica, senza la possibilità di dedurre la compromissione della continuità per il solo fatto delle modalità di realizzazione. 5.3) Esistenza del franco di 2 m tra la soggiacenza della falda e il piano di imposta dello strato inferiore del sistema barriera di fondo: per la criticità del progetto sollevata dall’Arpa per la mancata evidenza nel progetto dell’esistenza del franco di 2 m tra la soggiacenza della falda e il piano di imposta dello strato inferiore del sistema barriera di fondo potrebbe rinviarsi al parere di Nulla Osta regionale da parte dell’Area Tutela del Territorio – Servizio Geologico e Sismico Regionale con prot. N. 0306745 del 08/04/2021 e all’ulteriore procedura, laddove sarebbe evidente l’esistenza di uno spessore > di 2 m su tutta l’area di intervento, tra lo strato inferiore della barriera di fondo e la soggiacenza della falda, come descritto e dimostrato nell’elaborato 395-PAM 93-00 del 05/03/2021. 6) Adeguamento della viabilità: la viabilità di accesso al sito sarebbe già esistente e nel tratto finale sarebbe tutta privata: non si avrebbe necessità di alcun potenziamento e le operazioni di bonifica c.d. “in situ” ridurrebbero a zero l’impatto sulla viabilità.7)Il parere della ASL Latina: anche tale parere sarebbe da annullare nella parte in cui non ammette la possibilità di realizzare la discarica (a tempo), per assoluta mancanza di comparazione dei costi e dei benefici del progetto nella sua unitarietà. 8) Sulla bonifica e gli obblighi del proprietario non inquinatore: La determinazione conclusiva del procedimento, infine, per sopperire al fatto che il procedimento si sarebbe concentrato sulla sola discarica, senza una comparazione costi benefici tenendo conto anche dell’attività di bonifica, rileverebbe che la bonifica costituirebbe un atto autonomo rinviando all’applicazione di cui al Titolo IV del d.lgs.n. 152/2006, con obbligo per il responsabile della contaminazione e/o per il proprietario dell’area secondo le procedure di cui alla D.G.R. n. 269 del 22 ottobre 2019 per le attività ivi contenute; risulterebbe travisato il principio per cui la bonifica sarebbe soltanto un “onere” e non già un “obbligo” per il proprietario non responsabile e non effettivo inquinatore. Parte ricorrente non avrebbe causato l’inquinamento, risultando inconsapevole all’epoca dell’acquisto dell’inquinamento del sito, circostanza non inserita nel certificato di destinazione urbanistica dal Comune di Aprilia (vicenda di cui al ricorso rg 13255/2016).

(III) MOTIVI DI IMPUGNAZIONE RIFERITI A TUTTI I PARERI ENDO-PROCEDIMENTALI NEGATIVI, AI VERBALI DELLA CONFERENZA DI SERVIZIO E ALLA DETERMINA FINALE DI VIA E PAUR: tutti gli atti impugnati sarebbero accomunati da molteplici vizi e motivi di illegittimità ( grave difetto di istruttoria, violazione del principio del giusto procedimento, violazione del principio di leale collaborazione, motivazione carente o comunque incongrua e perplessa, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento, disparità di trattamento) nonché specificamente 1)– MANCATA APPROVAZIONE E VALUTAZIONE DELL’ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA: tutte le Amministrazioni avrebbero espresso il proprio dissenso al progetto con gravissima carenza istruttoria e esprimendosi senza la preliminare valutazione e approvazione dell’analisi di rischio sito-specifica (predisposta dalla ricorrente e a depositata unitamente a tutto il resto della documentazione del progetto, per essere approvata nell’ambito della Conferenza di servizi per il rilascio di tutte le autorizzazioni). L’approvazione dell’analisi di rischio non sarebbe facoltativa, eppure l’approvazione non sarebbe mai avvenuta, benché la previsione nell’art. 242 c. 4 d.lgs 152/06 e nell’art. 17 della L.R. 27/98 della approvazione della stessa in conferenza di servizi. 2) MANCATA VALUTAZIONE DEL PROGETTO UNITARIO DI BONIFICA E DISCARICA: il progetto presentato dalla società sarebbe unitario - di bonifica e discarica - ed invece sarebbe stato valutato solo per la parte della discarica, nonostante l’art. 2 c.3 della DIRETTIVA 2011/92/UE preveda una procedura unica proprio in ipotesi simili.3) VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E TARDIVITÀ: sia il 3° comma dell’art. 17-bis l. 241/90 sia l’art. 4 comma 9° L.R. Lazio 27/12/2019, n. 28 , sia l’art. 4 c. 6 della Direttiva UE 92/2011, stabiliscono un termine di novanta giorni per l’espressione dei pareri e che il mancato rilascio del parere entro il termine equivale all’espressione dell’assenso senza condizioni, invece i termini procedimentali non sarebbero stati osservati nella determinazione degli atti e pareri, con derivante vizio di tutto il procedimento. 4) MANCATO INVIO DEL PREAVVISO DI DINIEGO: il sovrintendente sarebbe venuto meno a tale obbligo parimenti alle Amministrazioni interessate agli altri pareri negativi. Se fosse stato ammesso il contraddittorio, la società avrebbe potuto consegnare la documentazione integrativa e i chiarimenti chiesti nel corso del procedimento. 5) MANCATA PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DI RELAZIONE FINALE: in base al punto 6.7.4 della DGR n. 132/2018 (regolamentazione regionale per lo svolgimento della Conferenza di servizi), la seconda seduta della Conferenza viene fissata ai fini della formulazione del parere in Conferenza degli Enti e delle Amministrazioni convenute e della condivisione della bozza di Relazione finale, e nella terza seduta conclusiva ai fini della condivisione della Relazione finale, si tiene conto anche delle eventuali osservazioni del proponente. Nella specie non sarebbe stata sottoposta alcuna bozza di relazione finale in seno alla seconda seduta e neppure nel corso della terza e la ricorrente non avrebbe avuto modo di controdedurre a quanto riportato nel verbale (ritenuto anche relazione finale) della terza seduta. 6) MANCATA ESPRESSIONE DI UN DISSENSO COSTRUTTIVO: le valutazioni effettuate dalle Amministrazioni in Conferenza e nei rispettivi pareri, dimostrerebbero l’intento preordinato di bocciare il progetto, mancando di una analisi obiettiva sulla finalità della realizzazione prioritaria di un pubblico interesse, denotando la volontà di trovare ostacoli al rilascio dell’autorizzazione.

7) ASSENZA DI OGNI VALUTAZIONE SULL’EFFETTIVO STATO DEI LUOGHI: In modo esplicito, il parere negativo del soprintendente, quello dell’Area Urbanistica, quello dell’ARPA, quello dell’Area Rifiuti, ed in modo implicito anche tutti gli altri pareri, recherebbero il riferimento alla necessità di preservare una situazione ambientale o paesaggistica, o di natura agricola, assumendo come dati di partenza parametri riferiti ad un terreno integro, senza considerare invece, di fatto, l’area come gravemente compromessa sotto il profilo paesaggistico, ambientale e idrogeologico. Non vi sarebbe alcun riferimento alla esercitata attività di cava o all’avvenuto sversamento illegale di rifiuti e agli effetti prodotti sul terreno.

8) ASSENZA ASSOLUTA DI OGNI VALUTAZIONE SULLA TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI E SUL RISPARMIO DI RISORSE PUBBLICHE PER LA BONIFICA: pur risultando tra gli atti del box regionale -la caratterizzazione effettuata in contraddittorio con ARPA recante l’emergenza di quantità e tipologie di rifiuti esistenti nell’area e il superamento di soglie di legge di molte sostanze; - l’analisi di rischio confermativa del superamento delle CSR; - lo studio epidemiologico dell’ASL con evidenza delle situazioni di grave rischio per i cittadini e aumento della mortalità per tumori; - ulteriori analisi fatte eseguire autonomamente dalla -OMISSIS- nei pozzi limitrofi all’area con accertamento della non potabilità dell’acqua, tuttavia le Amministrazioni nell’esprimere i pareri negativi, nel bilanciamento di contrapposti interessi, non avrebbero espresso alcuna valutazione in merito a tali documenti, né in merito ai rischi sulla salute dei cittadini.

9) ASSENZA DI QUALUNQUE VALUTAZIONE SULLA NECESSITÀ DI CHIUDERE IL CICLO DEI RIFIUTI NELL’ATO LATINA E DI INDIVIDUARE UNA DISCARICA: sarebbe del tutto contraddittorio il commissariamento della Provincia di Latina con D.G.R. 2 dicembre 2021, n. 873, ritenendola responsabile di non aver individuato un’area da adibire a discarica per la chiusura del ciclo dei rifiuti nell’ATO Latina, rispetto ai pareri negativi espressi dalla stessa Regione nel procedimento che avrebbero consentito proprio la realizzazione di una discarica.

10) ASSENZA DI QUALUNQUE VALUTAZIONE SULLA SUSSISTENZA DI DIVERSI FATTORI PREFERENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA DISCARICA e DELLA SUSSISTENZA DI UNA PROCEDURA DI INFRAZIONE: oltre alla grave carenza istruttoria evidenziata, inoltre, dovrebbe essere annullato il Piano regionale dei rifiuti del 2020 nelle parti in cui non prevede come fattore preferenziale (assoluto o prioritario) che l’autorizzazione all’esercizio/gestione di una discarica debba attenere in primis alle discariche abusive o alle aree da bonificare, nel rispetto del principio del minor consumo di suolo. Le Amministrazioni che hanno espresso parere negativo sulla discarica non avrebbero tenuto conto della procedura di infrazione ancora pendente riguardante la mancata bonifica delle discariche abusive, in cui potrebbe rientrare anche la mancata bonifica del sito della ricorrente.

11) ASSENZA DI QUALUNQUE VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA AVVIATA DALL’AGCM E DEL DIVIETO DI RESTRIZIONI ANTICONCORRENZIALI: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza del 30 novembre 2021 avrebbe aperto un’indagine sugli ostacoli all’esercizio dell’attività della società Rida Ambiente (società collegata alla ricorrente), da ultimo generati dal rifiuto, da parte di Ecologia Viterbo, di garantire accesso alla propria discarica per lo smaltimento degli scarti dell’impianto gestito dalla prima. L’AGCM avrebbe infatti tra l’altro rilevato la mancata disponibilità per la società collegata alla ricorrente di adeguati siti di discarica nella Regione.

12)PARTECIPAZIONE DELL’ORGANO POLITICO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO A SITUAZIONI SIMILARI: dal verbale della terza seduta della Conferenza di servizi risulterebbe la partecipazione della parte politica in conferenza (assessori e consiglieri comunali) in aggiunta al soggetto legittimato a rappresentare la volontà dell’Amministrazione, e ciò costituirebbe un evidente abuso di potere, una grave interferenza nell’ambito del procedimento amministrativo dell’autorità di espressione politica, una forma di ingerenza e di pressione della parte politica nelle competenze amministrative dirigenziali. Inoltre sarebbe evidente la disparità di trattamento e il difetto di istruttoria gravissimo riferito a procedure di VIA di altre discariche site in differenti comuni laziali rispetto alla procedura della ricorrente.

Infine la ricorrente per i motivi di impugnazione specifici relativi ai singoli pareri emessi nell’ambito del procedimento e della Conferenza di servizi ha rinviato al ricorso principale e ai motivi aggiunti già illustrati ed ha concluso chiedendo la sospensione dell’esecutività dei provvedimenti gravati, e previa audizione, la pronuncia di un decreto monocratico per la sospensione urgente dei provvedimenti impugnati, nonché per l’ammissione in via provvisoria della ricorrente stessa all'esercizio della discarica nell’area proposta, in attesa dell'autorizzazione definitiva come proposta nel procedimento in questione, per cui è causa ovvero in via subordinata ha chiesto una misura propulsiva con sollecito alla Regione Lazio a rivedere il procedimento ai fini di un riesame dei provvedimenti qui impugnati (in primis, la determinazione conclusiva) per l’annullamento in autotutela.

19. Con decreto presidenziale n.3558 del 6.6.2022 la domanda di misura cautelare monocratica è stata respinta ed è stata fissata la Camera di Consiglio al 28.6.2022, disponendo incombenti istruttori nei confronti della Regione.

20.La Provincia Latina costituitasi in giudizio ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, non risultando censurati atti/pareri riconducibili alla Provincia di Latina, né condotte a quest’ultima riconducibili ovvero formulate domande nei confronti della stessa.

21. La società ricorrente ha insistito per l’accoglimento della richiesta di misura cautelare, sussistendo i presupposti, oltre il danno grave e irreparabile per la stessa con il diniego di due progetti di discarica, con conseguente perdita economica di tutti gli investimenti fatti (circa due milioni di euro) nonché per la dimostrata grave situazione di crisi nel settore della gestione dei rifiuti e della situazione emergenziale, che potrebbe non trovare una soluzione senza almeno il reperimento immediato di una discarica, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ed ha chiesto in via alternativa un provvedimento propulsivo, invitando la Regione a valutare la possibilità di un annullamento in autotutela.

22. La Regione ha depositato in data 24.6.2022 memoria con la quale si è opposta all’accoglimento della misura cautelare attesa la insussistenza del periculum avuto riguardo alle valutazioni sulla situazione dei rifiuti e alla miglior strategia da intraprendere rilevate dalla società ricorrente, trattandosi di valutazioni strettamente personali della stessa non potendo in alcun modo incidere e sostituirsi alle valutazioni rimesse a organi pubblici legittimati al governo del territorio e alla tutela di diritti fondamentali previsti dalla Costituzione sia in capo alla Regione o, come rilevato dalla Società, in capo al Sindaco di Roma Capitale, a seguito delle previsioni dei nuovi interventi normativi. La Regione in pari data ha depositato articolata documentazione in esecuzione degli incombenti istruttori disposti con il decreto cautelare n. 3558/2022 nonché relazione della Direzione regionale ambiente sui fatti di causa.

23. La società RIDA AMBIENTE srl, titolare di impianto sito in Aprilia (LT), unico impianto di trattamento biologico meccanico a servizio della Provincia di Latina, regolarmente autorizzato al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati alla quale la ricorrente presta servizi, ha depositato atto di intervento ad adiuvandum supportando le ragioni dedotte dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e negli annessi atti recanti motivi aggiunti. L’aspirazione di RIDA a vedere soddisfatta l’esigenza di reperire una autonoma e adeguata soluzione di discarica, nel proprio ambito territoriale di riferimento - non essendo messa in grado di operare al massimo della potenzialità per la quale sarebbe autorizzata, proprio a causa della mancanza di adeguati sbocchi a discarica - dipenderebbe dal conseguimento del “bene della vita” agognato dalla ricorrente, ossia l’ottenimento dei titoli di assenso (VIA/PAUR) che, invece, la Regione avrebbe negato con gli atti gravati dalla stessa ricorrente.

24. Con ordinanza n. 4200/2022 è stata respinta la domanda cautelare confermando la trattazione del merito del ricorso alla pubblica udienza del 15 novembre 2022.

25. La Regione in relazione all’adempimento istruttorio chiesto con Decreto cautelare n. 3558/2022 ha depositato la relazione della Direzione ciclo dei rifiuti- Area bonifica dei siti inquinati e la nota ARPA del 4.5.2021.

26. La società ricorrente ha depositato la Relazione tecnica sulla differenza tra il progetto per la realizzazione di una discarica presentato dalla -OMISSIS- nel 2016 e il progetto unitario di bonifica e discarica presentato nel 2020.

27. Con memoria conclusionale la Regione Lazio richiamando le precedenti difese ha insistito per il rigetto del gravame.

28. La Provincia di Latina con memoria ha insistito sul difetto di legittimazione passiva e comunque per la reiezione del gravame rilevando l’accertamento in via definitiva della permanenza sui terreni della ricorrente del vincolo paesaggistico di cui all’art.142, c. 1, lett. h) del d. lgs. n. 42/2004 con la Sentenza del n. 10541/2022, con conseguente improcedibilità del gravame il cui eventuale accoglimento non gioverebbe alla ricorrente non potendo conseguire il bene della vita dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, impedito dalla persistenza del vincolo paesaggistico sopra indicato, nei termini definitivamente statuiti dalla pronuncia.

29.Infine parte ricorrente con memoria conclusionale, nel rinviare più dettagliatamente agli scritti difensivi già depositati, ha richiamato la relazione tecnica sulle differenze tra il primo progetto di discarica presentato nel 2016 e il progetto unitario di bonifica e discarica presentato nel 2020 ed ha specificamente replicato sui 5 motivi relativi : a)La distanza della discarica dalle abitazioni; b) La permanenza del vincolo paesaggistico anche dopo la liquidazione degli usi civici; c) L’incompatibilità dell’allestimento della discarica con la bonifica; d) La barriera di fondo naturale; e) La realizzazione di discarica in zona agricola, evidenziando nella sostanza il difetto di istruttoria e di motivazione della Regione e dell’Arpa per la mancata analisi della parte progettuale relativa alla bonifica e dell’analisi di rischio sito specifica, allegata al progetto e propedeutica alla valutazione del progetto di bonifica, con derivante vizio della correttezza procedimentale per il mancato esame unitario del progetto in contrasto alla logica di economia procedimentale e razionalità.

Alla udienza del 15 novembre 2022 la decisione è stata riservata. La riserva è stata sciolta definitivamente nella successiva Camera di consiglio riconvocata del 19 dicembre 2022 la causa è stata, quindi, decisa.

DIRITTO

1.Il Collegio - in ossequio al principio di sinteticità degli atti e di economia dei mezzi giuridici, di cui all'art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. – ritiene di poter prescindere dall'esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata in atti dalle parti resistenti, attesa l'infondatezza delle censure proposte.

1.1. In via preliminare va rilevato che il ricorso in esame risulta notificato anche alla Provincia di Latina che si è costituita in giudizio ed ha eccepito il difetto di legittimazione passiva attesa la ritenuta estraneità della stessa alle doglianze rassegnate dalla ricorrente nei confronti degli atti impugnati, con il ricorso introduttivo e con gli articolati atti recanti motivi aggiunti, atti adottati da diverse Amministrazioni, ma non dalla Provincia.

Osserva il Collegio che la Provincia di Latina, alla luce degli atti gravati, non risulta quale controinteressata in senso proprio e l’intimazione in giudizio opera come una mera denuntiatio litis. Conseguentemente va disposta la estromissione dal giudizio della Provincia di Latina che non ha emanato i provvedimenti impugnati dalla società ricorrente e seppur ente coinvolto nel procedimento, tuttavia non appare configurabile in capo alla stessa l’elemento di carattere sostanziale integrante la nozione di controinteressato ossia la presenza di un interesse concreto e qualificato al mantenimento degli atti impugnati.

Pertanto la Provincia di Latina va estromessa dal giudizio.

2. L’articolata controversia ha ad oggetto la presunta illegittimità del parere negativo della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza espresso nella procedura VIA ai sensi dell’art. 27 bis, parte II del d.lgs.n. 152 del 2006 riguardo al progetto presentato dalla ricorrente per la bonifica del sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli, nel Comune di Aprilia (LT), impugnato con il ricorso introduttivo, nonché la illegittimità e contraddittorietà dei pareri non favorevoli espressi dagli Uffici regionali competenti nell’ambito della procedura autorizzativa, dei provvedimenti dell’Arpa, del verbale/relazione finale della Conferenza di servizi del 15.2.2022 emesso dalla Direzione regionale competente e degli altri atti impugnati con gli atti recanti motivi aggiunti. Nella sostanza secondo la ricorrente la determina di VIA e la determinazione di PAUR, di fatto, non indicherebbero alcuna autonoma istruttoria, basandosi esclusivamente sui pareri negativi emessi nel corso del procedimento recepiti in maniera acritica, senza tenere neppure conto delle osservazioni presentate dalla stessa ricorrente che evidenziavano anche palesi erroneità. Nella specie secondo la ricorrente il procedimento non riguarderebbe l’autorizzazione solo di una ordinaria discarica, ma l’autorizzazione di una bonifica (con rilevanti oneri a carico del privato) di un’area gravemente compromessa dal punto di vista ambientale da numerosi anni, contenente rifiuti tossici ivi riversati illegalmente, con autorizzazione contestuale di utilizzo dell’area come discarica (di rifiuti già trattati e per soli due anni, il tempo minimo necessario sia per bonificare il sito, sia per consentire le operazioni di rinaturalizzazione e di rientro di parte dei costi spesi per la bonifica). Il parere negativo del Soprintendente sarebbe riferito anche alla circostanza del mantenimento del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera h) del d.lgs 42/2004 nelle aree in questione, per effetto dell'entrata in vigore della L. 20/11/2017, n. 168 in materia di domini collettivi, interessate da una liquidazione di usi civici approvata con delibera regionale 10.4.2018, n.604640; tale conclusione sarebbe contra legem come già denunciato nel ricorso proposto dalla ricorrente avverso la suddetta delibera di approvazione della liquidazione degli usi civici (rg n. 7359/2018), anche per motivi ulteriori rispetto a quelli proposti risultando impensabile ritenere di interesse paesaggistico un’area compromessa sotto l’aspetto estetico, sanitario, ambientale con le caratteristiche, descritte nelle premesse, di cava abbandonata oggetto per tanti anni di abusi ambientali.

2.1.Rileva il Collegio che, riguardo a tale determinazione regionale n. -OMISSIS- , di liquidazione degli usi civici gravanti sui terreni di proprietà della ricorrente, recante la determinazione del mantenimento sull’immobile oggetto del contenzioso del vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lettera h), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, questa sezione con sentenza n. 10541/2022 (passata in giudicato) ha respinto il proposto ricorso R.G. n.7359/2018 proposto avverso tale determinazione, accertando la permanenza sui terreni della ricorrente del vincolo paesaggistico di cui all’art.142, c. 1, lett. h) del d. lgs. n. 42/2004, in applicazione della sopravvenuta disposizione statale di cui all’art. 3, comma 6 della legge n. 168 del 2017 in materia di domini collettivi. Al riguardo si osserva che il provvedimento della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina del OMISSIS, impugnato con il ricorso introduttivo, riguardante la procedura VIA ai sensi dell’art. 27 bis, II parte del d.lgs. n. 152 del 2006 relativa al progetto presentato dalla ricorrente, presa visione della documentazione pervenuta a seguito della partecipazione alla prima seduta della Conferenza di servizi, ha espresso parere negativo rilevando, tra l’altro, che sulle aree oggetto di intervento, sono stati liquidati i diritti di uso civico di pascolo e che come riportato nella determinazione regionale suddetta, per effetto della richiamata norma (art. 3, comma 6, della legge n. 168 del 2017) “è mantenuto il vincolo paesaggistico di cui all’art.142, c. 1, lett. h) del d. lgs. n. 42/2004”. A tal proposito si richiamano i principi già esposti nella suddetta sentenza e conseguono evidenti profili di sopravvenuto difetto di interesse dei motivi specifici censurati nel ricorso introduttivo (terzo motivo), nel primo atto recante motivi aggiunti (quarto motivo) e nel settimo atto recante motivi aggiunti (motivo 1., punto 3. Gli usi civici), impedendo la dichiarata persistenza del vincolo paesaggistico comunque l’autorizzazione dell’Amministrazione alla realizzazione dell’impianto, con effetti riverberanti sull’articolato giudizio gravante sul complesso procedimento autorizzativo.

2.2. In ogni caso anche le ulteriori censure sulle violazioni di legge che investono gli atti regionali impugnati non sono condivisibili per le seguenti ragioni.

2.3.Con riferimento al parere impugnato con il primo atto recante motivi aggiunti le motivazioni di diniego che hanno determinato la conclusione negativa sono dettate dalla mancata conformità paesaggistica delle opere finalizzate alla realizzazione della discarica di rifiuti non pericolosi rispetto alla disciplina di tutela paesaggistica applicabile in riferimento alle norme di tutela del Paesaggio Naturale di Continuità e del Paesaggio Agrario di Rilevante Valore (interventi di discarica con realizzazione ed utilizzazione delle vasche per il conferimento dei rifiuti), in base alla classificazione della tipologia dell’intervento, non conformi alle norme di tutela dei paesaggi individuati nel PTPR, con articolata motivazione. Pertanto trattandosi di progetto unitario e non “frazionabile” per singole tipologie di intervento, distinzione emersa in sede di valutazione della Direzione regionale competente (interventi di bonifica e ricostruzione naturale degli argini e interventi di discarica previsti mediante realizzazione e utilizzazione delle vasche per conferimento dei rifiuti), è stato reso parere non favorevole ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 al progetto, con analisi di dettaglio delle condizioni di conformità degli interventi alle norme di tutela (riclassificazione urbanistica dell’area da zona “E2 Agricola Vincolata” a zona propria per discarica). Né varrebbe obiettare come da ultimo da parte ricorrente della non esistenza di normativa violativa di realizzazione della discarica in zona agricola, in quanto invece la segnalazione riportata nel parere riguarda il fatto che la prevista discarica doveva essere correttamente individuata e ricondotta all’applicazione della normativa appropriata. Risultano quindi infondate le censure del 5, 6 e 7 motivo del primo atto recante motivi aggiunti. Quanto agli altri motivi si rinvia alle considerazioni di seguito esposte.

2.4. Riguardo al secondo atto recante motivi aggiunti proposto avverso la nota regionale della Direzione capitale naturale prot. n. del 18 giugno 2021 prot.U.0540246 censurata per eccesso di potere per incompetenza, sviamento di potere e difetto di motivazione, non si condivide quanto sostenuto dalla ricorrente sulla contestazione dell’operato del Direttore e del Responsabile del procedimento che si sarebbero sostituiti alle altre autorità partecipanti alla conferenza di servizi esprimendo apprezzamenti tecnici al di fuori delle proprie competenze.

Nella specie l’atto impugnato non appare connotato da una sua specifica lesività in quanto ha come contenuto l’esposizione di chiarimenti sulle richieste formulate dalla parte ricorrente. Il Direttore e il Responsabile del procedimento suddetti hanno riportato riguardo al parere di ARPA, le criticità ambientali inerenti sia all’assetto geologico che a quello idrogeologico del sito, nonché le ulteriori violazioni delle disposizioni relative alla normativa per le discariche, di cui al d.lgs. n. 36/2003, come evidenziato dalla stessa Agenzia nel proprio parere; non sussistono quindi le violazioni di legge contestate non risultando viziato l’operato dei suddetti che hanno espresso chiarimenti e non apprezzamenti tecnici personali.

2.5. Parte ricorrente, con un motivo presente negli articolati atti di gravame proposti, si duole della violazione dell’art. 10 bis della L.241 del 1990 e succ. mod., per il mancato esercizio del contraddittorio non essendo stata posta in grado di presentare proprie osservazioni (quarto motivo del ricorso introduttivo, primo motivo del 1°atto recante motivi aggiunti, secondo motivo del 2° atto recante motivi aggiunti, secondo motivo del 3° atto recante motivi aggiunti, sesto motivo del 5° atto recante motivi aggiunti), nonché della formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 17 bis della medesima legge (secondo motivo del 1°atto recante motivi aggiunti, primo motivo del 3° atto recante motivi aggiunti, primo e secondo motivo del 4° atto recante motivi aggiunti, terzo motivo del 7° atto recante motivi aggiunti).

Al riguardo si osserva in fatto che la procedura in questione si è svolta nell’ambito di tre sedute di Conferenza di servizi: in data 30/03/2021 è stata convocata per il giorno 09/04/2021 la prima seduta della Conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7, parte II, del d. lgs.n.152/2006 e succ.mod., in forma simultanea, in modalità sincrona nel rispetto dell’art.14 ter della L. n. 241/1990, per l’esame nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale attivato dalla Società proponente l’istanza presentata dalla medesima.

Emerge dal verbale della 1^ Conferenza dei servizi l’indicazione che la procedura di V.I.A. segue lo svolgimento stabilito dal suddetto art. 27-bis del d.lgs. n.152/2006 e succ.mod., risultando, quindi, la finalità della Conferenza di servizi volta all’acquisizione di autorizzazioni/pareri/nulla osta o atti di assenso previsti ai fini del provvedimento unico regionale ai sensi dell’art 27-bis, nonché dei pareri di cui all’art. 24, comma 3, per la procedura di V.I.A.

La seconda seduta della Conferenza di servizi, fissata per il giorno 15.06.2021, non è stata effettuata a seguito della richiesta di rinvio formulata dalla società ricorrente, e la seduta è stata rinviata al giorno 8.7.2021. Va dato atto che in data 1°.7.2021 parte ricorrente ha notificato ulteriore richiesta di rinvio della seconda seduta della Conferenza di servizi stante la pendenza del ricorso riguardo al provvedimento della Soprintendenza. La competente Direzione regionale ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta in considerazione del rispetto dei tempi di conclusione del procedimento previsti dalla legge nonché per la insussistenza di valide ragioni per il rinvio trattandosi di una seconda e non conclusiva seduta di Conferenza. L’ultima seduta della Conferenza di servizi si è tenuta in data 15.2.2022 e l’iter istruttorio del procedimento è stato complesso e articolato come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra gli Uffici regionali con la società e le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Nell’ambito del procedimento sono stati acquisiti i pareri degli Enti/Amministrazioni, le note e le osservazioni delle Associazioni e dei Comitati che hanno evidenziato la presenza di criticità nell’area interessata dall’intervento progettuale.

Va rilevato che per la procedura in questione che si è svolta, come sopra indicato, con la celebrazione di tre sedute di Conferenza di servizi (simultanea, alla presenza delle Amministrazioni competenti), non costituente un organo straordinario dell’Amministrazione ma solo una modalità procedimentale, trovano applicazione le prescrizioni generali di cui all’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990, secondo cui non è richiesta la partecipazione del privato e il suo contraddittorio con le Amministrazioni chiamate a partecipare alla Conferenza, potendo il proponente del progetto essere invitato a partecipare alle riunioni (comma 6) e comunque ad interloquire facendo pervenire le proprie osservazioni fino al momento precedente la decisione finale.

Il c.d. preavviso di rigetto non può essere applicato durante lo svolgimento della Conferenza dei servizi tenuto conto della specifica natura della stessa quale modulo procedimentale, ma al termine con la determinazione negativa.

Nella specie va dato atto della specificità della procedura e della particolarità del progetto per il quale, come riportato nel verbale della 3^ Conferenza di servizi, si è ritenuto di non applicare al caso in questione l’istituto del preavviso di rigetto a seguito della modifica apportata dall’art. 25, comma 1, lett b) n. 1 del d.l. n. 77 del 2021, conv. con mod. dalla legge n. 108 del 2021 all’art. 6 del d.lgs. n.152/2006 secondo cui “comma 10-bis: Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”, risultando quindi insussistente il vizio denunciato.

Riguardo alla censurata tardività e alla formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 17 bis della legge n. 241 del 1990 va rilevato innanzitutto che le suddette richieste avanzate dalla ricorrente di posticipazione della seconda Conferenza di servizi hanno determinato la sospensione dei termini della conferenza interna (oltre al periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e quella del 15 settembre 2021, non computato nei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° agosto 2021 in considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Lazio, art. 7, comma 1, del d.l. 6 agosto 2021, n. 111) nonché alla dilatazione dei tempi di conclusione a seguito delle istanze della ricorrente di riesame dei diversi pareri negativi pervenuti alla Regione da parte di altri Enti, come risulta in atti.

In particolare la suddetta norma di cui all’art. 17 bis non può trovare applicazione nell’ambito del procedimento di VIA e quindi nella fattispecie in esame di cui al procedimento ex art. 27-bis del d.lgs. n.152/2006.

A tal proposito, tenuto conto della natura e dell’effettiva latitudine del silenzio serbato dalla P.A. nei procedimenti amministrativi/autorizzativi, si fa presente che l’art. 17-bis trova applicazione nel caso in cui l’ente procedente debba acquisire l’assenso di una sola amministrazione; negli altri casi, ossia quando debbano essere acquisiti più atti di assenso da parte di diversi enti, troverà applicazione la disciplina della Conferenza di servizi.

Pertanto il meccanismo del silenzio-assenso tra Amministrazioni di cui al predetto art.17 bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dalla l. 7 agosto 2015, n. 124, si applica esclusivamente ai rapporti fra l'Amministrazione «procedente» per l'adozione di un provvedimento definitivo e quelle chiamate a rendere «assensi, concerti o nulla osta» a questo prodromici, e non anche al rapporto «interno» fra le Amministrazioni chiamate a co-gestire l'istruttoria e la decisione in ordine al rilascio di tali assensi nei confronti di un'Amministrazione terza (es. Regione e Soprintendenza). Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che sussiste la piena efficacia “sostanziale” dei pareri espressi e che l’eventuale superamento del termine consente che i pareri espressi tardivamente, non possono essere stralciati automaticamente dandogli un valore opposto alla volontà espressa, e quindi pur non vincolanti ai fini del rilascio dell’autorizzazione definitiva, possono - sia se favorevoli che sfavorevoli per la parte interessata - essere presi in considerazione dall’autorità purché vi sia una congrua motivazione (cfr. Cons. Stato sez. IV, 29 marzo 2021, n.2640; id. sez. II, 22 luglio 2020, n. 4698; id., 7 settembre 2020, n. 5379).

Nella ipotesi in esame, peraltro, il procedimento ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 ad istanza di parte è unico con l’attivazione dell’istanza presso la Regione e con la pubblicazione sono implicitamente considerati avviati tutti i procedimenti autorizzatori o comunque denominati, ricompresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ossia la VIA e AIA ai sensi del Titolo III-bis del d.lgs.n. 152/2006; pertanto per il procedimento in oggetto riguardante procedimenti rilevanti interessi sensibili trova applicazione l’art. 20, comma 4 della legge n. 241 del 1990, che deroga espressamente all’istituto del silenzio assenso per atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, materia nella quale rientra a pieno titolo la disciplina del procedimento relativo alla verifica dell’assoggettabilità del progetto a VIA (cfr. Cons. Stato, cit. n. 2640 del 2021; id. sez. IV, 5 novembre 2021, n. 7384; Tar Lazio, Roma, sez. I, 7 aprile 2022, n. 4040; Tar Molise 23 luglio 2021, n. 294).

2.6. In ogni caso va rilevato che con il secondo, terzo e sesto atto recante motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato gli atti regionali di risposta alle proprie istanze di revisione/autotutela dei pareri di alcune strutture e Organi competenti partecipanti alla conferenza di servizi in cui hanno rilasciato i pareri.

Tali atti richiamano le conclusioni già esplicitate nei pareri espressi nella sede della Conferenza di servizi, nella quale comunque poteva essere successivamente esercitato lo jus poenitendi con diverso parere da parte delle strutture interessate, in caso di effettiva intenzione di riesame dei pareri, attraverso una rinnovata istruttoria e una complessiva rivisitazione collegiale dell’originaria posizione con la convocazione di una nuova Conferenza; ciò in quanto la composizione stessa del modulo procedimentale della Conferenza di servizi non consente eventuali atti di ritiro unilaterali, risultando rimessa quindi alla collegialità l’attivazione del procedimento di secondo grado.

In generale va rilevato che la proposizione dell’esercizio di poteri di autotutela non è, di per sé, in grado di generare un obbligo giuridico di provvedere, il cui inadempimento possa legittimare l’attivazione di ulteriori tutele: non è, infatti, configurabile un obbligo della P.A. di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati e ciò attesa la natura officiosa e ampiamente discrezionale del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all’esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridico cogente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2020, n. 4405; id. sez. VI, 6 aprile 2022, n. 2564).

Nel caso di specie l’Amministrazione competente ha riscontrato negativamente le richieste della ricorrente di riesame/autotutela dei pareri della Direzione Circolo rifiuti del 9.6.2021 e del parere R.U.R. regionale del 7.12.2021 ed ha fornito chiarimenti riguardo alle decisioni già assunte richiamando le conclusioni già esplicitate: in particolare con la nota prot. n. 107313 del 3.2.2022 l’Area Rifiuti regionale ha espresso il rigetto dell’istanza della società ricorrente non sussistendo ragioni o modifiche del progetto idonee ad una nuova considerazione del parere già reso nell’ambito del procedimento PAUR, parimenti alle risposte fornite dall’Arpa Lazio confermative di quanto esplicitato nel proprio parere espresso in sede di Conferenza di servizi (parere peraltro basato su specifici dati tecnici espressamente richiamati nonché su una espressa ricostruzione normativa e confluito nella decisione finale della terza conferenza di servizi).

2.7. Riguardo alle censure sulla violazione di legge e la contraddittorietà con riferimento agli aspetti tecnici sollevati con i motivi 3 – 4 - 5 e 7 del quinto atto recante motivi aggiunti riguardo alla contestazione del parere RUR 1016955 del 7.1.2.2021 non si condividono le considerazioni di parte ricorrente in quanto uno dei presupposti che hanno portato alle valutazioni negative del progetto proposto dalla ricorrente è stata la preventiva mancata approvazione dell’Analisi di Rischio sito specifica, la cui sede di valutazione è la Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 di competenza dell’Amministrazione comunale; detto documento va approvato preventivamente in detta sede e costituisce l’unico strumento idoneo a consentire l’obbligo di scelta tra un’azione di messa in sicurezza permanente e quella di bonifica in caso sia accertato il superamento della Concentrazione delle Soglie di Rischio (CSR). In detta sede deve essere oggetto di valutazione degli enti competenti nel procedimento di cui all’art. 242 del d.lgs. 152/2006 e in base agli esiti definire l’opportuna modalità di intervento.

La competente struttura della Direzione Ciclo Rifiuti della Regione ha rilevato che l’Analisi di Rischio, invece, è stata allegata quale elaborato tecnico, non approvato e valutato, all’interno di un procedimento amministrativo di competenza regionale, dove si richiama un’azione afferente alla “bonifica” in quanto si prevede la rimozione dei rifiuti e un impianto sulle acque, all’interno di un intervento di maggiore rilevanza quale quello della realizzazione di un impianto di discarica per la volumetria complessiva netta pari a 750.000 mc e utile di abbancamento pari a 675.000 mc, invece i rifiuti derivanti dalle attività di “bonifica” dell’area di progetto, destinabili all’abbancamento presso il medesimo sito, sono stimati in 67.693 mc.

Tenuto conto della natura dell’intervento prevalente, cioè l’impianto di discarica, la società richiedente ha sottoposto l’intervento in questione ad un PAUR, invece come rileva l’Amministrazione un intervento di bonifica nell’area in questione proporzionato alle problematiche ambientali nell’area stessa, sulla base della documentazione agli atti, è autorizzabile direttamente all’interno del procedimento ex art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 di competenza dell’Amministrazione comunale, in quanto non compreso nelle previsioni dall’Allegato IV, alla Parte II del Decreto Legislativo n. 152/2006, in relazione ai progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. di competenza delle regioni e non compreso tra quelli da assoggettare ad A.I.A.

Né varrebbe obiettare che l’Analisi di rischio era stato depositato con gli atti del progetto e messo a disposizione delle Amministrazioni interessate, ma non tenuta in considerazione, in quanto va invece rilevata la natura dell’intervento (discarica-bonifica) e la procedura attivata (con decisione assunta dall’interessata di presentare un progetto unitario) e il necessario coordinamento tra le Amministrazioni competenti sui rifiuti e quelle che hanno competenza sulla bonifica. Per la rimozione dei rifiuti abbandonati è necessaria una caratterizzazione i cui risultati devono essere discussi nella Conferenza di servizi, per stabilire se vi sia effettivamente una situazione di contaminazione o se siano necessari nuovi campionamenti. I risultati ottenuti confluiscono, poi, come previsto dall' art. 242 comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 con procedimento di competenza comunale, nella procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Una volta fissate le CSR, la Conferenza di servizi decide sulla necessità e sul contenuto della bonifica.

Risulta invece dal parere Arpa (prot. n. 0029028 del 4.5.2021) che il procedimento ex art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006 non è stato concluso parimenti alla fase dell’approvazione dell’Analisi di rischio, senza essere stata fornita, da parte della Società agli enti coinvolti, della evidenza della corretta perimetrazione (laterale e verticale) dell’area potenzialmente contaminata e della definizione del modello concettuale del sito. A conferma della non conclusione del procedimento ex art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006 lo stesso parere Arpa ha anche evidenziato che, allo stato, non era stata esclusa ancora la necessità di dover integrare il Piano di Caratterizzazione del sito.

Né appare argomento utile a confutare tali conclusioni la considerazione di parte ricorrente riguardo al corretto comportamento della stessa con la messa a disposizione dell’Analisi di rischio depositata ma non valutata e approvata, in quanto la ricorrente ammette di aver assunto la decisione di presentare un progetto unitario ed ha sottoposto l’intervento in questione (discarica e bonifica) ad un procedimento ambientale unico di competenza regionale, senza considerare l’intervento di bonifica autorizzabile all’interno del procedimento ex art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006 di diversa competenza.

2.7.a. Riguardo a quanto sostenuto dal proponente sull’abbancamento di sovvalli provenienti dall’esterno – ritenuto un unico e inscindibile progetto integrato “sotto il profilo ambientale” e “tecnico-ingegneristico” – la competente struttura tecnica ha ritenuto l’assunto non supportato da alcuna valutazione, trattandosi di una valutazione soggettiva riguardante un aspetto di fattibilità economica, ed ha rilevato invece la possibilità di intervenire “tecnicamente e ambientalmente” con soluzioni di minore impatto e senza smuovere enorme quantità di terreno, con la conseguente non necessità di dover approvare un impianto di discarica quale attività di smaltimento rifiuti, rilevando così tale criticità riferita al progetto non contestata.

2.7.b. Secondo la società non esisterebbe norma di divieto della bonifica e della contestuale realizzazione di una discarica e ha richiamato le disposizioni del PNRR che la consentirebbero per esigenze di celerità e semplificazione. Si osserva che la possibilità richiamata nello stesso documento di assorbire nel PAUR l’approvazione di un progetto di bonifica non costituisce una previsione normativa specifica, ma una raccomandazione/semplificazione da attuare e non una disciplina già definita in tale senso. Ed infatti il PNRR costituisce un documento/programma governativo non avente forma e forza di legge, recante la previsione di investimenti e riforme in diverse materie da attuare con una propria governance e organi e norme istituite per il compimento degli interventi e, allo stato, non sono intervenute norme attuative nel senso inteso dalla ricorrente.

2.7.c. Riguardo alla nota prot. n. 507585 del 09/06/2021 recante il parere dell’Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata, Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, il RUR ha valutato il parere e in ogni caso anche le note che ha fatto pervenire e depositato la Società (riguardo la possibile autotutela), ed ha confermato la sussistenza dei vincoli paesaggistici anche in caso di affrancazione degli Usi Civici, come previsto dalla Legge 168/2017, art. 3, punto 6, con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'art.142, comma 1, lettera h), del d.lgs.22 gennaio 2004, n. 42, come nella specie, vincolo mantenuto sulle terre (si rinvia al riguardo a quanto sopra esposto e alla sentenza n. 10541/2022, passata in giudicato, con conseguente definitività).

2.8. Relativamente ai fattori escludenti alla base del diniego della competente Area Rifiuti il RUR ha evidenziato che questi sono disposti dal Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 (1.000 mt di distanza). La ricorrente ha contestato anche da ultimo il richiamato fattore escludente rilevando per la distanza dalle abitazioni la mancanza di una specifica previsione di distanza minima nel d.lgs. n. 36 del 2003, richiamato nel PRGR, da rispettare né che la distanza sarebbe considerata quale fattore escludente.

Tale considerazione non è condivisibile in quanto nel suddetto PRGR (pag 604) le fasce di rispetto per le discariche sono indicate fattori escludenti (quelli che a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa vigente o dalle destinazioni d’uso del suolo, rendono incompatibile la localizzazione degli impianti) ed è richiamata per la fascia la definizione del vigente codice della strada; in particolare va rilevata la definizione indicata a pag 600 dello stesso PRGR (assenza di idonea distanza dall’edificato urbano: >1000 m., > 500 m se case sparse) con il rinvio al riferimento normativo regionale di cui d.lgs. n. 36 del 2003 e la precisazione nella tabella indicata alla suddetta pag 604 di valutare la distanza di sicurezza in relazione alla tipologia della discarica. In ogni caso risulta la presenza di un centro abitato perimetrato con la variante speciale per il recupero dei nuclei abusivi (DGR n.622/2012) a distanza di circa 150 metri dal sito.

Pertanto il motivo del diniego riferito alla distanza della discarica dalle abitazioni non presenta contraddittorietà e illogicità tenuto conto della tipologia del sito oggetto di occultamento di rifiuti e del progetto proposto di discarica/bonifica (non presenza di impianto autorizzato già in funzione).

2.9. Con riferimento al sesto e al settimo atto recante motivi aggiunti – esaminati congiuntamente per i contenuti analoghi e per economia di analisi espositiva - e alle dedotte illegittimità per contraddittorietà e difetto istruttorio si rinvia alla descritta ricostruzione dell’iter istruttorio del procedimento di cui all’art. 27 bis (PAUR) del d.lgs.n.152 del 2006 attivato dalla ricorrente per il progetto per la realizzazione di una discarica per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi al fine di bonificare il sito attualmente contaminato, con la previsione anche della realizzazione di vasche per il deposito definitivo di rifiuti provenienti dalla bonifica del sito stesso.

Si rileva sinteticamente che - previa comunicazione nei tempi previsti a tutte le amministrazioni e agli enti interessati e competenti ad esprimersi sulla realizzazione ed esercizio del progetto, pubblicazione della documentazione sul sito web e verifica documentale dell’Area VIA competente, svolgimento della fase di consultazione e del recepimento delle integrazioni - è stata convocata la Conferenza di servizi in forma simultanea, in modalità sincrona, ai sensi dell’art.14 ter L. n. 241/1990, con la partecipazione del proponente e di tutte le Amministrazioni competenti interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto stesso. Come già rilevato il complesso iter istruttorio è stato interessato dallo svolgimento di tre sedute di Conferenza dei servizi (in data 9/4/2021, 8/7/2021 e 15/2/2022) e articolato con il coinvolgimento nel procedimento della società ricorrente e delle altre le Amministrazioni/Enti, come risulta dalla corrispondenza intercorsa dall’Amministrazione procedente con detti soggetti.

Va evidenziato che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri degli enti/amministrazioni che hanno evidenziato la presenza di numerose criticità nell’area interessata dall’intervento, esprimendo un parere contrario all’impianto:

- Comune di Aprilia con nota prot.n. 035697 del 09/04/2021; - ARPA Lazio - Dipartimento pressioni sull’ambiente Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori prot.n. 29028.U del 04/05/2021, ribadito con nota prot.n.0010414.U del 15/02/2022; - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina con nota prot.n. 4222-P del 13/05/2021 e nota prot.n. 6336 del 06/07/2021; - Area Urbanistica Copianificazione e Programmazione negoziata per le Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo con nota prot.n. 507585 del 09/06/2021; -Area Rifiuti con nota prot.n. 0508129 del 09/06/2021; -Area Autorizzazione Integrata Ambientale con nota prot.n. 967292 del 24/11/2021.

Il Rappresentante Unico Regionale con il parere del 07/12/2021, prot.n. 1016955, tenuto conto nelle premesse dei diversi pareri resi dalle strutture regionali coinvolte nel procedimento, ha rilasciato parere unico contrario al progetto in esame in ragione dei vincoli presenti e segnalati dagli enti territorialmente competenti rientranti peraltro tra i fattori escludenti del Piano, e di altri elementi specificamente rilevati (non conformità paesaggistica in quanto l’area interessata è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. b) del d.lgs. 42/2004; non conformità paesaggistica delle opere finalizzate alla discarica di rifiuti non pericolosi, in ragione delle norme di tutela dei Paesaggi applicabile nell’area di intervento, ancorché risulti affrancato l’Uso Civico presente nell’area, in ragione di quanto disposto dall’art.3, comma 6 della Legge n.168/2017; presenza di fattori escludenti secondo il vigente PRGR per la quantità di rifiuti da conferire in discarica rispetto a quelli derivanti dall’attività di bonifica, per la presenza di un centro abitato perimetrato con Variante; criticità, come anche rilevate da Arpa Lazio, riguardanti sia la possibilità, in via pregiudiziale, di allestire ed esercire un impianto di discarica in un sito attualmente oggetto di bonifica sia le criticità ambientali inerenti le caratteristiche idrogeologiche e geologiche del sito <problema del franco minimo tra il livello della massima escursione della falda e il piano della discarica, come anche rilevato da Arpa Lazio nel suo parere riguardo alla falda acquifera caratterizzata da bassa soggiacenza, falda acquifera sub-superficiale, e in correlazione con i limitrofi corsi d’acqua>).

Inoltre il RUR nel suddetto parere ha precisato che “rispetto alla barriera di fondo della discarica, Arpa Lazio pone evidenza sul fatto che il progetto del proponente presenta rilevanti criticità rispetto a quanto previsto nella normativa di settore in ragione del fatto che non appaiono garantite la presenza di un substrato geologico naturale e le caratteristiche di continuità della barriera geologica, né si ha evidenza che rispetto al piano di imposta dello strato inferiore del sistema barriera di fondo sia garantito il necessario franco di 2 m in funzione della soggiacenza della falda. Risultano inoltre presenti nell’intorno del sito diversi pozzi per uso domestico”. Parte ricorrente ha contestato tale motivazione rilevando che nella specie verrebbe ricostituita una barriera danneggiata prima dall’opera di escavazione della cava e poi da quella per interrare illegalmente i rifiuti, lamentando la mancanza di prescrizioni sul punto da sostituirsi al mero dissenso, attesa la natura di motivo escludente e richiama l’elaborato 395-PAM 93 del 5.3.2021 progetto definitivo. Riguardo a detti profili di inidoneità del sito da un punto di vista idrogeologico pur rilevando il contenuto dell’elaborato richiamato dalla ricorrente e la descrizione in esso contenuta riguardo al trattamento da realizzare nell’area interessata a seguito della rimozione dei rifiuti e dello stoccaggio, tuttavia non risulta accertata l’esistenza in loco della predetta barriera geologica naturale (formazione geologica naturale preesistente che può essere integrata, ma non sostituita) né si ha evidenza dai descritti interventi (scavo e posa di livello di terreno naturale par. 5.5. e da quanto indicato negli altri paragrafi) di misure specifiche per garantire la continuità della barriera geologica e della specificità del necessario livello di franco in considerazione della soggiacenza della falda e per soddisfare il requisito normativo di permeabilità per le discariche di rifiuti (come ampiamente evidenziato nelle note Arpa Lazio 28.1.2022 e 15.2.2022), tenuto anche conto della specificità del progetto dell’intervento di discarica prevista per ricevere in minima parte di rifiuti risultanti dalla bonifica del sito rispetto all’abbancamento di rifiuti per conto terzi e non provenienti dalla detta bonifica.

Va rilevato che la Asl di Latina ha emesso parere favorevole con nota prot.n. 0592164 del 08/07/2021 esclusivamente per il rilascio dei provvedimenti e titoli abilitativi finalizzati all’attivazione delle procedure per la bonifica e messa in sicurezza del sito, al fine di intervenire stante la perdurante situazione di rischio per l’ambiente e la salute, ma non ha indicato alcun riferimento alla possibilità di realizzazione in loco di una discarica attiva.

La Conferenza di servizi, tenuto conto degli interessi e considerate e valutate le criticità rilevate riguardo al progetto di parte proposto e i pareri negativi acquisiti, ha ritenuto di concludere non favorevolmente l’iter istruttorio; si è provveduto alla redazione del verbale/relazione costituente il PAUR, formalizzato con successivo atto, che riporta le conclusioni della terza Conferenza dei servizi.

Infatti il verbale di conclusione della Conferenza di servizi contiene, espressamente, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza stessa ai sensi dell’art. 14-quinques della legge n. 241/1990, adottata sulla base delle posizioni prevalenti; invece il successivo provvedimento recante l’autorizzazione unica ex art. 27 bis del d.lgs.n. 152 del 2006, ne recepisce l’esito (cfr. sent. di questa sezione n.4025/2021).

Il verbale reso nel contraddittorio e alla presenza di tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, letto e condiviso dai presenti, è stato inserito nel box dedicato, aggiornato con la pubblicazione di tutti gli atti afferenti la procedura e predisposto per rendere facilmente conoscibili agli interessati i fatti e gli atti giuridici. Tale mezzo di pubblicazione ha valore di pubblicità legale (ex l. n. 69/2009 e d.lgs. n. 82/2005) e dà agli interessati la possibilità oggettiva di venirne a conoscenza, in modo da assicurare la certezza ai rapporti giuridici.

In definitiva il procedimento da cui è derivato il pronunciamento negativo non è inficiato dai denunciati errori procedurali e da carenze istruttorie e di motivazione alla luce della descritta articolazione e della acquisizione dei pareri delle Amministrazioni/Enti competenti che hanno evidenziato la molteplicità di criticità presenti nell’area interessata all’intervento, indicando le ragioni di fatto e di diritto, e della pregiudiziale situazione della discarica estranea per destinazione d’uso, tipologia e dimensioni al contesto in cui si colloca tenuto conto della imposizione del vincolo paesaggistico sull’area stessa ex art. 142, comma 1, lett.h) del d.lgs. n. 42 del 2004, la cui permanenza è stata accertata con sentenza n. 10541/2022, passata in giudicato (e per altri aspetti incidenti al gravame anche le sentenze n. 10555/2022 e n. 10648/2022, passate in giudicato), i cui effetti si riverberano sul complesso procedimento autorizzativo.

3. I provvedimenti impugnati e in particolare l’atto finale non risultano inficiati dai denunciati travisamenti della realtà fattuale o giuridica, né fondati su valutazioni irrazionali o connotate da illogicità, tenuto conto della complessità dell’apprezzamento tecnico svolto unitamente al giudizio di discrezionalità amministrativa nonché delle articolate ragioni espresse alla base delle determinazioni adottate e alle richiamate valutazioni di impatto ambientale e agli interessi pubblici sottesi, non potendo incidere peraltro su dette valutazioni rimesse agli organi pubblici preposti le valutazioni espresse dalla ricorrente sulla situazione dei rifiuti e sulle attività da intraprendere, trattandosi di valutazioni strettamente personali della stessa.

4. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso introduttivo e gli atti recanti motivi aggiunti, previa estromissione della Provincia di Latina, devono, dunque, essere integralmente respinti.

Sussistono, comunque, giusti motivi, in ragione della natura degli interessi coinvolti e per la complessità della materia controversa, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sugli atti recanti motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, previa estromissione della Provincia di Latina, li respinge.

Spese del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 15 novembre 2022, 19 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Consigliere

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Mariangela Caminiti

 

Concetta Anastasi

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO