Giu Sulle convenzioni di lottizzazione
TAR LAZIO di ROMA - sez. IS - SENTENZA 16 maggio 2023 N. 8392
Massima
Le convenzioni urbanistiche devono sempre considerarsi "rebus sic stantibus", con la conseguenza che l'Amministrazione, in presenza di un interesse pubblico sopravvenuto, può legittimamente introdurre nuove previsioni, non sussistendo, in presenza di diverse esigenze, preclusioni a nuovi interventi, atteso che lo ius variandi relativo alle prescrizioni di piano regolatore generale include anche uno ius poenitendi relativo a vincoli precedentemente assunti, rispetto ai quali il Comune non può ritenersi permanentemente vincolato in ragione della presenza di una convenzione di lottizzazione.

Testo della sentenza
TAR LAZIO di ROMA - sez. IS - SENTENZA 16 maggio 2023 N. 8392

Pubblicato il 16/05/2023

N. 08392/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06092/2019 REG.RIC.

Immagine che contiene schizzo, disegno, emblema, arte Descrizione generata automaticamenteREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6092 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, Azienda Agricola -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Mazzei, Andrea Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Reggio D'Aci in Roma, via degli Scipioni, 268;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Costa, Jutta Segna, Renate Von Guggenberg nonché dall’avvocato Luca Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po, 22;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Rete Ferroviaria Italiana, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Caccioppoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Venezia 11;
Italferr Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Caccioppoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Forcellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. della delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 140 del 12.3.2019, avente ad oggetto: “Linea di accesso al Tunnel di base del Brennero - Tratto Fortezza – Ponte Gardena – Varianti conseguenti all'ottemperanza alle prescrizioni formulate con la delibera della Giunta provinciale n. 723 del 24.07.2018 e la delibera C.I.P.E. 8/2017”, nonché, se e per quanto occorrer debba, dei presupposti: 2. delibera presupposta della Giunta provinciale di Bolzano n. 723 del 24.7.2018, ad oggetto “Linea di accesso al Tunnel di base del Brennero - Tratto Fortezza – Ponte Gardena – Varianti conseguenti all'ottemperanza alle prescrizioni formulate con la delibera C.I.P.E. 8/2017”, 3. del presupposto “avviso di avvio del procedimento volto all'approvazione a cura del CIPE del progetto definitivo delle varianti conseguenti all'ottemperanza alle prescrizioni formulate con l'approvazione del progetto definitivo del lotto I Fortezza –Ponte Gardena di cui alla deliberazione CIPE n. 8/2017 con contestuale dichiarazione di pubblica utilità” pubblicato sul quotidiano “Alto Adige” in data 22.1.2019, con cui RFI Spa ha reso noto l'avvio della procedura di approvazione delle varianti al progetto definitivo per recepire le richieste di cui a delibera GP n. 723/2018, nonché di ogni ulteriore atto non conosciuto, presupposto, infraprocedimentale, connesso, collegato e conseguente.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18\12\2020

per l'annullamento

1) della delibera n. 72 del 1° agosto 2020 del Referente di Progetto della Direzione Investimenti Area Nord Est – Progetti Venezia e Brennero, notificata in data 21.10.2020, con cui è stato approvato il progetto definitivo della variante del “Lotto 1 Fortezza – Ponte Gardena” del “Quadruplicamento della linea Fortezza – Vernona” in recepimento delle prescrizioni della delibera CIPE del 3 marzo 2017, n. 8 (doc. 1), nonché delle presupposte 2) delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 140 del 12.3.2019, avente ad oggetto: “Linea di accesso al Tunnel di base del Brennero - Tratto Fortezza – Ponte Gardena – Varianti conseguenti all'ottemperanza alle prescrizioni formulate con la delibera della Giunta provinciale n. 723 del 24.07.2018 e la delibera C.I.P.E. 8/2017”, nonché, se e per quanto occorrer debba, 3) delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 723 del 24.7.2018, ad oggetto “Linea di accesso al Tunnel di base del Brennero - Tratto Fortezza – Ponte Gardena – Varianti conseguenti all'ottemperanza alle prescrizioni formulate con la delibera C.I.P.E. 8/2017”, nonché 4) “avviso di avvio del procedimento volto all'approvazione a cura del CIPE del progetto definitivo delle varianti conseguenti all'ottemperanza alle prescrizioni formulate con l'approvazione del progetto definitivo del lotto I Fortezza –Ponte Gardena di cui alla deliberazione CIPE n. 8/2017 con contestuale dichiarazione di pubblica utilità”, nonché della richiamata ma non conosciuta lettera del 19.06.2018 prot. n. 4207601 del Commissario straordinario del Governo per le Opere di accesso al Tunnel del Brennero.


 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Rete Ferroviaria Italiana, di Italferr Spa e del Comune di Fiumicino;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO

1. Con il presente ricorso, integrato da motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe, con i quali, attraverso una modifica al piano urbanistico ed una variante di progetto, si è addivenuti all’approvazione del progetto definitivo della variante del “Lotto 1 Fortezza – Ponte Gardena” del “Quadruplicamento della linea Fortezza – Vernona ed al successivo avvio della fase espropriativa ( non ancora conclusasi al momento di presentazione del ricorso) di un compendio di proprietà del ricorrente, già interessato da precedenti occupazioni temporanee, a seguito della stipula delle relative convenzioni.

Espone in fatto che, a seguito della progettazione (con delibera 31.7.2009 n. 71 del C.I.P.E) del cunicolo esplorativo della Galleria di Base del Brennero, era stato individuato, quale sito per il deposito del materiale di scavo, il compendio cd “-OMISSIS-” all’interno del cd. Maso Chiuso “Baurrigger” di proprietà del ricorrente.

Questi, pertanto, stipulava con la concessionaria del C.I.P.E. delle convenzioni prevedendo un’occupazione temporanea e provvisoria del compendio agricolo, inizialmente dall’1.1.2008 al 31.12.2015, e successivamente fino al 31.12.2025. Nel P.U.C. di Varna, trattandosi di un’occupazione temporanea, veniva mantenuta invariata la destinazione urbanistica di “verde agricolo” e di “bosco” dei predetti terreni interessati dal deposito. Tuttavia, successivamente, nella Conferenza di servizi del 25.5.2018 la Provincia individuava il sito di -OMISSIS- come l’area di deposito principale e definitivo per asseriti 4,5 Mio. mc. Ca, anche relativamente al progetto preliminare per il Lotto 1 della linea d’adduzione della stessa Galleria di Base del Brennero, avviando, pertanto, con delibera n. 870 del 4.9.2018, una variante “d’ufficio” al P.U.C. di Varna per modificare la destinazione urbanistica dei terreni del ricorrente da “verde agricolo” e “bosco” in “zona per attrezzature collettive sovracomunali “-OMISSIS-”. Infine, con delibera n. 140 del 12.3.2019 la Giunta provinciale ha approvato le varianti al progetto definitivo nell’ambito della procedura di intesa (Intesa Generale Quadro stipulata il 13.2.2004 tra Provincia autonoma e Presidenza del Consiglio dei Ministri), dove il sito di -OMISSIS- veniva previsto come il sito principale dove stoccare la gran parte del materiale di scavo proveniente dal lotto 1.

Avverso tali provvedimenti il ricorrente articola i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione degli artt. 11, co. 4, e 1 L n. 241/1990, 97 Cost. e 1175, 1362-1371 e 873 c.c. per insussistenza di un sopravvenuto interesse pubblico all’allocazione in via definitiva del materiale di scavo del Lotto 1 presso il sito -OMISSIS- come deposito principale, e per violazione del diritto alla restituzione del compendio agricolo e del terreno vegetale attivo al 31.12.2025. Comunque, violazione dell’art. 3 L 241/1990 e normativa locale di recepimento per omessa motivazione puntuale, anche alla luce della lesione del qualificato affidamento. Comunque, eccesso di potere per sproporzione della misura ablativa adottata, per ingiustizia manifesta, irrazionalità e per contrasto tra la previsione di occupazione temporanea di cui alle convenzioni e l’antitetica previsione di esproprio del compendio cui i provvedimenti impugnati sono preordinati.

I provvedimenti impugnati sarebbero incompatibili rispetto alle convenzioni (che sono sostitutive di provvedimenti amministrativi) già stipulate dal ricorrente con il concessionario del C.I.P.E., in quanto mentre queste hanno previsto un’occupazione in via meramente temporanea del medesimo compendio e quindi la sua restituzione a fine lavori, i provvedimenti impugnati sarebbero finalizzati a conseguire l’ablazione in via definitiva ed irreversibile del sito -OMISSIS-. Detti provvedimenti non potrebbero nemmeno qualificarsi come atti di revoca dei precedenti accordi, in quanto sarebbero manchevoli del prescritto requisito dell’intervenuto sopraggiungere di “sopravvenuti motivi di pubblico interesse”; pertanto, il ricorrente avrebbe maturato un legittimo affidamento in merito alla restituzione del sito, a fine lavori, con la pregressa immutata destinazione del fondo a verde agricolo. Il ricorrente, altresì, censura la decisione dell’Amministrazione anche sotto il profilo dell’irragionevolezza e dell’illogicità, in quanto i siti originariamente individuati sarebbero stati più vicini e pronti, rispetto al sito -OMISSIS-, ad accogliere il materiale di scavo in discorso. Inoltre censura la scelta di procedere ad un’ablazione definitiva del fondo, avendo egli, al fine del mantenimento della temporaneità dell’occupazione, dichiaratosi disponibile ad accogliere anche gli ulteriori ingenti volumi di materiale di scavo provenienti dal Lotto 1.

2) Violazione dell’art. 161 D.L.gs n. 163/2006 in relazione all’art. 8 DPR n. 670/1972 e 20 del DPR n. 381/1974 per omessa preventiva localizzazione urbanistica dell’area di deposito definitivo -OMISSIS- ai sensi della LP n. 13/1997, e per contrasto con l’Intesa Generale Quadro tra Pres. Cons. Ministri e P.A.B. del 13.2.2004. In ogni caso, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sussistendo contrasto tra il progetto di localizzazione urbanistica di cui a delibera GP n. 870/2018 e le previsioni del progetto impugnato, ed essendo viziato lo stesso rapporto ambientale posto a base della modifica urbanistica.

Gli impugnati provvedimenti sarebbero, altresì, illegittimi in quanto assunti in assenza di una previa legittima localizzazione del sito di deposito -OMISSIS- nel P.U.C. di Varna ai sensi della legge urbanistica provinciale. Il progetto definitivo di cui ai provvedimenti impugnati, infatti, sarebbe stato approvato dalla Provincia ai fini dell’Intesa in assenza di una situazione di previa conformità urbanistica, che dovrebbe, invece, precedere l’approvazione dei medesimi provvedimenti. Inoltre il ricorrente lamenta che sarebbe stata travisata la ‘Relazione illustrativa delle parti variate’ del progetto definitivo predisposta da RFI, nonché che vi sarebbero delle discrasie tra le tavole del progetto definitivo variato e la Tavola di zonizzazione del P.U.C., contenente la perimetrazione della nuova “zona per attrezzature collettive sovracomunali -OMISSIS-” e non vi sarebbe, altresì, corrispondenza tra i volumi di deposito indicati nel progetto e quelli riportati nella delibera GP n. 870/2018.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Italferr S.p.a. e il Comune di Fiumicino si sono costituiti in giudizio, senza svolgere difese.

Mentre la Provincia autonoma di Bolzano e la Rete Ferroviaria Italiana con memorie hanno controdedotto alle censure di parte ricorrente, chiedendo , nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

3. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 18.12.2020, il ricorrente ha impugnato, altresì, la delibera n. 72 del 1° agosto 2020 del Referente di Progetto della Direzione Investimenti Area Nord Est – Progetti Venezia e Brennero, notificata in data 21.10.2020, con cui è stato approvato il progetto definitivo della variante del “Lotto 1 Fortezza – Ponte Gardena” del “Quadruplicamento della linea Fortezza – Vernona”, nonché gli atti presupposti già impugnati con il ricorso principale.

4. Ha riproposto, ampliandoli, i medesimi motivi di diritto già formulati nel ricorso principale, tendenti, in sostanza, a censurare l’illegittimità delle varianti di progetto nella parte in cui non consentirebbero il mantenimento della vocazione a “verde agricolo” e “bosco” del sito di proprietà del ricorrente, interessato già da provvedimenti di occupazioni temporanee le quali , in conformità a previe convenzioni, avrebbero previsto la restituzione del fondo al ricorrente, con conseguente lesione del proprio legittimo affidamento alla medesima restituzione.

5. Con memorie depositate, rispettivamente, in data 17.01.2023 e 1.02.2023, la Provincia Autonoma di Bolzano e Rete Ferroviaria Italiana hanno controdedotto alle censure del ricorrente, eccependo, preliminarmente, l’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, in quanto la delibera impugnata sarebbe stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 01.08.2020 mentre il ricorso notificato il 18.12.2020. Hanno chiesto, altresì, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato. In particolare, la Provincia Autonoma di Bolzano ha evidenziato che, con pronuncia n. n. 10108/2022, il Consiglio di Stato si è espresso sulla piena legittimità degli atti presupposti alla modifica del progetto che ha poi visto il sito -OMISSIS- individuato come deposito definitivo dei materiali di scavo, sia della Galleria di base del Brennero che della Tratta di accesso Sud.

4. All’udienza pubblica per lo smaltimento dell’arretrato del 17 febbraio 2023, in vista della quale le parti hanno presentato memorie, la causa, dopo ampia discussione tra le parti, è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio ritiene di esaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, sollevata dalle parti resistenti, in quanto, dall’eventuale accoglimento della stessa, deriverebbe l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse. L’eccezione è infondata. Come affermato in atti e confermato anche a seguito della discussione orale in udienza, la delibera n. 72 del 27.07.2020, in quanto atto recettizio, è stata comunicata da Italferr al ricorrente con raccomandata A/R pervenuta allo stesso in data 21.10.2020. Pertanto il ricorso per motivi aggiunti può ritenersi tempestivo, in quanto è stato notificato e depositato in data 18.12.2020 e, entro i termini previsti dalla normativa.

2. Passando all’esame del ricorso principale, dunque, il Collegio ritiene che lo stesso sia inammissibile.

Finalità del presente gravame, infatti, è , per stessa ammissione del ricorrente, impedire che a seguito di decreto di esproprio, non ancora emanato, il compendio di sua proprietà, cd “-OMISSIS-”, interessato da occupazioni temporanee fino al 2025, in base ad accordi presi previamente con l’amministrazione, possa essere definitivamente espropriato, senza possibilità di ripristino della originaria destinazione a verde agricolo e bosco, con asserita violazione, pertanto, sia delle convenzioni precedentemente assunte, sia del legittimo affidamento del ricorrente medesimo.

Come evidenziato, tuttavia, il decreto di esproprio non è stato ancora adottato, essendo l’attività dell’amministrazione, ancora in itinere.

Egli, invero, si duole dei ritenuti probabili effetti che le approvazioni delle varianti di progetto comporterebbero per il compendio di sua proprietà, ipotizzando, dall’analisi della documentazione tecnica, che, a causa del nuovo quantitativo di materiale di risulta che il fondo sarebbe chiamato a custodire, lo stesso non potrebbe più essere restituito nella propria destinazione.

Al riguardo appare utile preliminarmente evidenziare che le convenzioni stipulate in precedenza dal ricorrente con l’Amministrazione non possono essere ritenute intangibili da successivi sopravvenuti interessi di diritto pubblico che fossero, medio tempore, emersi. Di talché non può trovare positivo accoglimento la censura avanzata dal ricorrente secondo cui una eventuale modifica delle precedenti convenzioni debba considerarsi, tout court, illegittima.

Invero, in tema di convenzioni di lottizzazione, la giurisprudenza ha affermato che “Le convenzioni urbanistiche devono sempre considerarsi "rebus sic stantibus", con la conseguenza che l'Amministrazione, in presenza di un interesse pubblico sopravvenuto, può legittimamente introdurre nuove previsioni, non sussistendo, in presenza di diverse esigenze, preclusioni a nuovi interventi, atteso che lo ius variandi relativo alle prescrizioni di piano regolatore generale include anche uno ius poenitendi relativo a vincoli precedentemente assunti, rispetto ai quali il Comune non può ritenersi permanentemente vincolato in ragione della presenza di una convenzione di lottizzazione (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 2008 , n. 3766; sez. IV, 31 gennaio 2005 , n. 222; sez. IV, 25 luglio 2001 , n. 4073; sez. IV, 17 ottobre 1996 n. 1116; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II - 21 ottobre 2010, n. 12956).” (T.A.R. Roma, sez. II, 12/05/2016, n.5639).

Di ciò, tuttavia, non si controverte nel caso di specie, in quanto, come evidenziato, il ricorrente lamenta un eventuale e futuro pregiudizio derivante da un decreto di esproprio, non ancora emanato, che troverebbe la sua offensività in un contenuto solo ipotizzato dal ricorrente e che, per come interpretato, si porrebbe come irrimediabilmente in contrasto con quanto pattuito nelle convenzioni medesime.

In disparte la mancanza di concretezza della lesione paventata, al riguardo, tuttavia, come evidenziato, si era già in parte espresso il Consiglio di Stato, su un ricorso proposto dal medesimo ricorrente ed avente ad oggetto in parte le medesime questioni, affermando, tra l’altro, che “…rimangono in vigore fino alla scadenza prevista e consentono, quindi, il mantenimento dei vantaggi economici dalle stesse derivanti. Inoltre, la scelta non può ritenersi né irragionevole né sproporzionata in quanto imposta dalle nuove esigenze di utilizzo dell’area e dall’insufficienza delle convenzioni rispetto alle nuove finalità, come diffusamente esposto nei precedenti punti della presente sentenza” (Consiglio di Stato, n. 10108/2022).

2.1. Il pregiudizio lamentato dal ricorrente, pertanto, è di tutta evidenza manchevole del requisito della concretezza ed attualità, ponendosi solo come meramente eventuale ed ipotetico.

Al riguardo, come pacificamente affermato alla giurisprudenza, “In base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24 Cost. e dall'art. 100 c.p.c., l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale.

In mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione non è ammissibile in quanto sarebbe del tutto inutile, ai fini giuridici, prendere in esame una domanda giudiziale se nella fattispecie prospettata non si rinvenga affermata una lesione della posizione giuridica vantata nei confronti della controparte, ovvero se il provvedimento chiesto al giudice sia inadeguato o inidoneo a rimuovere la lesione.” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 16/09/2019, n.10990).

Parimenti, e con particolare riferimento all'impugnazione di uno strumento urbanistico o di una variante ha affermato che “laddove si chieda l'annullamento di uno strumento urbanistico, l'ammissibilità del ricorso e delle singole censure dev'essere verificata in stretta connessione con la lesione attuale e diretta del bene che si intende tutelare, e previa dimostrazione da parte dell'interessato dell'incidenza delle previsioni contestate su tale bene, dovendosi al contrario ritenere inammissibili, stante la mancanza della previsione di un'azione popolare nella materia, le censure non direttamente riconducibili alla specifica posizione vantata.” (T.A.R. Trento, sez. I, 04/10/2021, n.152)

2.2 Come evidenziato, nel ricorso non è stato allegato alcun tipo di pregiudizio concreto e immediato arrecato al ricorrente dal provvedimento impugnato o (che, peraltro, mai avrebbe potuto, costituendo un atto propedeutico al decreto di esproprio), circostanza, questa, che evidentemente non determina l'insorgenza di un interesse concreto al ricorso.

Stessa sorte riguarda i motivi aggiunti con i quali l’istante ha impugnato la delibera n. 72 del 1° agosto 2020 del referente di progetto della Direzione Investimenti Area Nord Est – Progetti Venezia e Brennero, con cui è stato approvato il progetto definitivo della variante del “Lotto 1 Fortezza – Ponte Gardena” del “Quadruplicamento della linea Fortezza – Vernona”, posto che anche da tale atto non è possibile evincere alcuna lesione concreta e immediata della posizione giuridico soggettiva del ricorrente, nei termini dallo stesso illustrati.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; mentre vanno compensate nei confronti di Italferr S.p.a., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comune di Fiumicino, per la limitata attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per carenza di interesse.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura complessiva di € 4.000,00 (quattromila/00), di cui € 2.000,00 (duemila/00) in favore della Provincia Autonoma di Bolzano ed € 2.000,00 (duemila/00) in favore di Rete Ferroviaria Italiana, oltre oneri dovuti per legge; le compensa nei confronti di Italferr S.p.a., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comune di Fiumicino;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente

Luca Emanuele Ricci, Referendario

Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Alessandra Vallefuoco

 

Vincenzo Blanda

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO