Giu Rimessione alla C.G.U.E. in tema di operazioni cofinanziate da fondi strutturali.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - SENTENZA 8 gennaio 2021 N. 101
Annotazione
La Prima Sezione Civile della Corte di cassazione ha rimesso alla Corte di Giustizia UE i seguenti quesiti:

1) Se il Reg. del 28 luglio 2000 n. 1685 della Commissione europea recante disposizioni di applicazione del Reg. CE del Consiglio n. 1260 del 1999 per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, e in particolare quanto previsto dal relativo allegato, norma n.1, p. 2, quanto alla “prova della spesa”, par. 2.1, imponga che la prova dei pagamenti effettuati dai beneficiari finali debba necessariamente essere fornita con fatture quietanzate, anche nel caso in cui il finanziamento sia stato concesso al beneficiario al fine di realizzare un immobile con materiali, strumenti e maestranze proprie o vi possa essere deroga, diversa da quella espressamente prevista per il caso di impossibilità, che esige la presentazione di “documenti contabili aventi forza probatoria equivalente”;

2) Quale sia la corretta interpretazione della predetta espressione “documenti contabili aventi forza probatoria equivalente”;

3) Se, in particolare, le predette disposizioni del Reg. ostino ad una disciplina nazionale e regionale ed ai conseguenti provvedimenti amministrativi attuativi per il caso in cui il finanziamento sia stato concesso al beneficiario al fine di realizzare un immobile con materiali, strumenti e maestranze proprie, prevedano un sistema di controllo della spesa oggetto del finanziamento da parte della Pubblica Amministrazione costituito da:

a) una preventiva quantificazione dei lavori sulla base di un prezziario regionale relativo alle opere pubbliche nonché per le voci non previste in tale strumento i vigenti prezzi di mercato periziati dal tecnico progettista,

b) una successiva rendicontazione, con la presentazione della contabilità dei lavori, composto dal libretto delle misure e dal registro della contabilità, regolarmente firmati in ogni pagina dal direttore dei lavori e dalla ditta beneficiaria e la verifica ed il riscontro di quanto eseguito, sulla base dei prezzi unitari di cui al punto a) da parte di una Commissione di collaudo nominata dalla competente Amministrazione regionale.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - SENTENZA 8 gennaio 2021 N. 101