Giu Danno da perdita del congiunto.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - ORDINANZA 26 marzo 2021 N. 8622
Massima
In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, il prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo non può chiedere liquidazione sia del danno da perdita del rapporto parentale, sia del danno esistenziale, poiché il primo già comprende - quale componente intrinseca - lo sconvolgimento dell'esistenza.

Casus Decisus
RILEVATO che: in relazione al decesso di C.M., avvenuto a seguito di incidente stradale, P.R. e C.S. -rispettivamente, madre convivente e sorella della vittima - agirono per il risarcimento dei danni nei confronti di L.L.L., di A.A. e della compagnia Ina-Assitalia s.p.a. (poi Generali Italia s.p.a.), nelle rispettive qualità di conducente, proprietario ed assicuratrice r.c.a. del veicolo che aveva investito il ciclomotore condotto dal C.; il Tribunale di Roma, dato atto del già avvenuto versamento di 290.000,00 Euro alla P. e di 50.0000,00 Euro alla C., condannò i convenuti, in solido, al pagamento della residua somma di 17.734,66 in favore della prima e di 69.160,60 Euro in favore della seconda, il tutto oltre accessori e rifusione delle spese di lite; provvedendo sul gravame proposto dalla P. e dalla C., la Corte di Appello ha riformato parzialmente la sentenza, riconoscendo alla P. il risarcimento del danno patrimoniale (quantificato in 52.939,15 Euro, oltre interessi legali dalla data della sentenza) che era stato negato dal primo giudice; avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione la P. e la C., affidandosi a tre motivi; ha resistito, con controricorso la Generali Italia s.p.a.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - ORDINANZA 26 marzo 2021 N. 8622
CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia 'violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. e degli artt. 2,29 e 30 Cost. ed omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5) in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale e della relativa personalizzazione': le ricorrenti assumono che la sentenza impugnata, così come quella precedente del Tribunale, non contiene 'una effettiva personalizzazione del danno, con cui il giudicante abbia fatto emergere e valorizzato, dandone espressamente conto in motivazione coerentemente alle risultanze probatorie obiettivamente emerse (...), le specifiche circostanze di fatto, peculiari alla concreta fattispecie, che comportano necessariamente il superamento delle conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno assicurata dalla tabella di riferimento';

la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., comma 5 poichè, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado e le ricorrenti non hanno ottemperato all'onere di dimostrare che le ragioni poste a fondamento delle due decisioni siano tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774/2016);

il motivo è - per il resto - infondato: infatti, rigettando l'analogo motivo di appello, la Corte territoriale ha dato atto del fatto che il primo giudice aveva correttamente tenuto conto di plurimi elementi, quali l'età della vittima, il grado di parentela con le attrici, la qualità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona scomparsa, 'facendo riferimento a tutte le condizioni soggettive che hanno caratterizzato l'evento letale', così pervenendo al riconoscimento di importi risarcitori complessivi che dovevano ritenersi congrui; in tal modo il giudice di appello ha mostrato di avere -a sua volta- considerato le peculiarità del caso e valutato, rispetto ad esse, la congruità degli importi liquidati; con la conseguenza che la censura svolta dalle ricorrenti non coglie nel segno e mira piuttosto a sollecitare un diverso apprezzamento di merito (sulla base degli elementi indicati alle pagg. 15 e 16 del ricorso) che è inammissibile in sede di legittimità;

col secondo motivo, le ricorrenti deducono 'violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. e degli artt. 2,29 e 30 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all'illegittima esclusione del danno esistenziale' e censurano la sentenza per non aver liquidato, oltre al danno correlato al dolore per la perdita del congiunto, anche quello 'esistenziale' conseguente all''alterazione' e allo 'sconvolgimento di vita' subito dalle ricorrenti;

il motivo è infondato: il danno conseguente alla morte di un congiunto (o 'danno parentale') consiste, di per sè, nella perdita della relazione col familiare e si sostanzia -al tempo stesso e congiuntamente- nella sofferenza interiore e nell'alterazione del precedente assetto esistenziale del congiunto superstite; entrambi gli aspetti, che sono intimamente connessi, benchè suscettibili, nelle singole ipotesi, di una valutazione separata (come ripetutamente affermato da questa Corte: Cass. 901/2018; Cass. 7513/2018; Cass. 2788/2019; Cass. 28989/2019, ed ancora, più di recente, da Cass. 8887/2020), sono considerati dalle tabelle in uso per la liquidazione del danno parentale, cosicchè il riconoscimento di un importo per danno esistenziale ulteriore rispetto a quello liquidato per il danno da alterazione del precedente assetto relazionale della vita si risolverebbe in un'inammissibile duplicazione risarcitoria;

deve pertanto darsi continuità ai principi affermati -al riguardo- da questa Corte, secondo cui, 'in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poichè il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca' (Cass. n. 30997/2018, conforme a Cass. n. 25351/2015), atteso che, 'in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni 'vulnus' arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche' (Cass. n. 23469/2018);

nel caso di specie, la Corte territoriale mostra di avere correttamente considerato entrambe le componenti del danno da perdita del rapporto parentale, e di avere altrettanto correttamente proceduto alla relativa liquidazione, con motivazione del tutto scevra da vizi logico-giuridici e per ciò solo incensurabile in sede di legittimità;

il terzo motivo (concernente la posizione della sola P.) denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., nonchè l'omesso esame di un fatto decisivo 'costituito dalla giovane età della vittima e dalla circostanza che il reddito di questa sarebbe verosimilmente cresciuto negli anni a venire, in relazione alla liquidazione del danno patrimoniale in favore della ricorrente'; richiamati i criteri individuati da Cass. n. 6619/2018, si assume che, liquidando alla P. il risarcimento del danno patrimoniale conseguente al venir meno del contributo economico del figlio, la Corte ha commesso tre errori, ossia ha trascurato di considerare che il reddito della vittima sarebbe verosimilmente aumentato negli anni a venire, ha omesso di rivalutare il reddito goduto dalla vittima dall'epoca della morte ((OMISSIS)) alla data della decisione (2018) e ha 'inopinatamente ed ingiustificatamente presunto che il defunto contribuisse ai bisogni della famiglia, corrispondendo una quota pari a 1/4 del proprio reddito, quota che risulta ictu oculi errata, mentre appare più verosimile la quota di 1/3 del reddito';

il motivo è inammissibile, in quanto:

la censura concernente la quota del reddito che il C. avrebbe presumibilmente destinato ai bisogni del nucleo familiare (stimata dalla Corte in 1/4 e proposta dalla ricorrente in 1/3 del reddito netto complessivo) è inammissibile in quanto involge un tipico apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito;

per il resto, il motivo è inammissibile in quanto non si confronta specificamente con la ratio della decisione e non evidenzia in modo adeguato la sussistenza di un concreto interesse alla censura;

invero:

non tiene conto del fatto che gli interessi sono stati riconosciuti, fin dalla data del decesso, su un capitale di 48.000,00 Euro che, tuttavia, costituisce - nella logica della sentenza - la cifra finale risultante dalla sommatoria dei contributi mancati per i dieci anni successivi; con il che si è determinato (nonostante l'applicazione del meccanismo della devalutazione alla data dell'illecito e della progressiva rivalutazione anno per anno) il riconoscimento di un importo per interessi sicuramente superiore a quello che sarebbe risultato dalla loro applicazione sui contribuiti venuti a mancare di anno in anno;

inoltre, non fornisce elementi che valgano a individuare la presumibile misura dell'incremento di reddito di cui la vittima avrebbe potuto godere negli anni;

infine, omette di indicare se, ed in quale misura, l'applicazione dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite vitalizie individuati dalla richiamata Cass. n. 6619/2018 avrebbe condotto alla liquidazione di un importo superiore a quello complessivamente determinato per effetto del sopra illustrato calcolo degli interessi; in tal modo rendendo del tutto ipotetica la sussistenza di un concreto interesse della P. alla censura;

in conclusione, il ricorso dev'essere - nel suo complesso - rigettato;

alla luce della peculiarità delle questioni sottese al terzo motivo, sussistono gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009 (applicabile ratione temporis, trattandosi di causa introdotta nell'anno 2010);

sussistono le condizioni per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021