Giu Assegno divorzile.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 25 aprile 2021 N. 11012
Massima
In tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione, i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito - credito portata da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell'uno e a favore dell'altro da versarsi "vita natural durante", il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull'an dell'assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell'accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) "in occasione" della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all'assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare).

Casus Decisus
FATTI DI CAUSA La Corte d'Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - con sentenza depositata il 5 maggio 2016, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n. 674/2015 del Tribunale di Sassari da U.G. nei confronti di M.A.M., ha revocato l'obbligo dell'appellante di corrispondere all'appellata un contributo per il mantenimento del figlio M., confermando l'assegno divorzile stabilito dal giudice di primo grado a favore della sig.ra M.. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che l'accordo pattuito dai due coniugi in sede di separazione consensuale, teso alla disciplina futura dei rapporti economici delle parti anche per il successivo divorzio (e con il quale era stato sciolto l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare prima i comunione), fosse ammissibile e non affetto da nullità per illiceità della causa, con la conseguenza che, non essendosi verificate situazioni di forza maggiore in ordine alle condizioni economiche delle parti, la misura dell'assegno stabilito in primo grado doveva ritenersi congrua. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione U.G. affidandolo ad un unico articolato motivo. M.A.M. si è costituita in giudizio con controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso, per non avere il ricorrente proposto distinti motivi, ma formulato tutte le proprie censure con un'unica doglianza, non consentendo così di individuare quali delle allegazioni ed argomentazioni fossero state addotte a sostegno delle pretese violazioni di legge e quali a sostegno del difetto di motivazione. Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 25 aprile 2021 N. 11012 Genovese