Nor Decreto Legge 56/2021
103 del 30/04/2021

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021 , n. 56

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00066)

 Vigente al: 12-5-2021  

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla
proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza,  al  fine
di garantire la continuita' dell'azione  amministrativa,  nonche'  la
vigenza  di  alcune  misure  correlate  con  lo  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2021; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile 
 
  1. All'articolo 263  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
relativo alla  disciplina  del  lavoro  agile  nelle  amministrazioni
pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tal  fine,
le amministrazioni di cui al primo  periodo,  fino  alla  definizione
della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti  collettivi,
ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,  in  deroga
alle misure di cui all'articolo 87, comma  3,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro  dei  propri  dipendenti  e
l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita'  dell'orario  di
lavoro,  rivedendone  l'articolazione  giornaliera   e   settimanale,
introducendo   modalita'   di   interlocuzione   programmata,   anche
attraverso  soluzioni  digitali  e  non  in  presenza  con  l'utenza,
applicando il lavoro agile, con le  misure  semplificate  di  cui  al
comma  1,  lettera  b),  del  medesimo  articolo  87,  e  comunque  a
condizione che  l'erogazione  dei  servizi  rivolti  a  cittadini  ed
imprese avvenga con regolarita', continuita' ed  efficienza,  nonche'
nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le  disposizioni
del presente comma si applicano al personale del comparto  sicurezza,
difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato  di  emergenza
connessa al COVID -19.»; 
    b) al comma 2, dopo le parole «tutela della salute» sono inserite
le seguenti:  «e  di  contenimento  del  fenomeno  epidemiologico  da
COVID-19». 
  2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7  agosto  2015,  n.  124,
relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita  e  di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo la parola «telelavoro» sono aggiunte le
seguenti: «e del lavoro agile»; 
    b) al terzo periodo, le parole «60  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15 per cento»; 
    c) al quarto periodo le parole «30  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15 per cento». 
                               Art. 2 
 
Proroga dei termini di validita' di documenti di riconoscimento e  di
  identita', nonche' di permessi e titoli di soggiorno e documenti di
  viaggio 
 
  1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
relativo al periodo di validita' di documenti di riconoscimento e  di
identita', le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre 2021». 
  2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7  ottobre  2020,
n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre  2020,
n. 159, relativo a permessi e titoli  di  soggiorno  e  documenti  di
viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
luglio 2021»; 
    b) dopo il primo periodo, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente:
«Nelle  more  della  suddetta  scadenza,  gli   interessati   possono
egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di
cui   al   primo   periodo   la   cui   trattazione   e'   effettuata
progressivamente dagli uffici competenti.». 
                               Art. 3 
 
Proroga di  termini  concernenti  rendiconti  e  bilanci  degli  enti
  locali,  delle  Regioni  e  delle  Camere  di   commercio,   e   il
  riequilibrio finanziario degli enti locali 
 
  1. Il termine per  la  deliberazione  del  rendiconto  di  gestione
relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui  all'articolo
227, comma 2, del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e'
prorogato al 31 maggio 2021. 
  2. Per l'esercizio  2021,  il  termine  per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione degli enti locali, di  cui  all'articolo  151,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito
al 31 maggio 2021.  Fino  a  tale  data  e'  autorizzato  l'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n.
267 del 2000. 
  3. Per le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  i
termini previsti dall'articolo 18, comma 1,  lettere  b)  e  c),  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosi' prorogati  per
l'anno 2021: 
    a) il rendiconto relativo all'anno 2020 e' approvato da parte del
consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione  da
parte della giunta entro il 30 giugno 2021; 
    b) il bilancio consolidato relativo all'anno  2020  e'  approvato
entro il 30 novembre 2021. 
  4. All'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77,  le  parole  «30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2021». 
  5. Per l'anno  2021,  il  termine  previsto  dall'articolo  31  del
decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  per  l'adozione  dei
bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti  di  cui  all'articolo
19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del  citato  decreto
legislativo n.118 del 2011, e' prorogato al 30 giugno 2021. 
  6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del medesimo  decreto
legislativo n. 118 del 2011 sono cosi' modificati per l'anno 2021: 
    a) i bilanci di  esercizio  dell'anno  2020  degli  enti  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i),  e  lettera  c),  del
citato decreto legislativo n.  118  del  2011  sono  approvati  dalla
giunta regionale entro il 31 luglio 2021; 
    b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio  sanitario
regionale e' approvato dalla giunta regionale entro il  30  settembre
2021. 
  7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del
30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11  dicembre
2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione  dei  risultati
conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021  e  al
30 giugno 2021. 
  8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio d'esercizio  delle
Camere di commercio, delle loro Unioni  regionali  e  delle  relative
aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato  al  30  aprile
2021, e' prorogato alla data del 30 giugno 2021. 
  9. I termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5,  primo  periodo,
nonche' di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo  18
agosto 2000, n.  267,  sono  fissati  al  30  giugno  2021,  qualora,
rispettivamente, i termini di novanta e  di  sessanta  giorni,  siano
scaduti antecedentemente alla predetta data. 
                               Art. 4 
 
         Proroga in materia di esercizio di poteri speciali 
                 nei settori di rilevanza strategica 
 
  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133,
relativo all'esercizio di poteri speciali nei  settori  di  rilevanza
strategica, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole «fino al 30 giugno  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»; 
    b)  al  comma  3-quater,  le  parole  «31  dicembre  2020»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 
                               Art. 5 
 
Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da
  parte  di  imprese  ferroviarie,  navi  da  crociera  e   revisione
  periodica dei veicoli 
 
  1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.
21, relativo alla prova di esame teorica per il  conseguimento  della
patente di guida, dopo le parole  «e'  espletata»  sono  inserite  le
seguenti: «entro il 31 dicembre 2021, e per quelle presentate dal  1°
gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di  emergenza
tale prova e' espletata». 
  2. All'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese  ferroviarie
per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a  causa
dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le parole «entro il 15  marzo  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2021»; 
    b) al terzo periodo, le parole «entro il  30  aprile  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 15 giugno 2021». 
  3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, relativo all'attivita' delle navi da  crociera,  le  parole  «30
aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 
  4. Il termine  di  cui  all'articolo  92,  comma  4-septies,  primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  relativo  alla
revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo  80  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' differito al 31 dicembre 2021. 
                               Art. 6 
 
Proroga delle modalita' semplificate per lo svolgimento  degli  esami
  di abilitazione degli  esperti  di  radioprotezione  e  dei  medici
  autorizzati, nonche' dei consulenti del lavoro 
 
  1. All'articolo 6, comma 8, primo  periodo,  del  decreto-legge  31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2021, n. 21, le parole «commi 1 e 2» sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis». 
                               Art. 7 
 
               Proroga della sospensione della revoca 
              degli stanziamenti dei Fondi investimenti 
 
  1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per  gli
anni 2020 e 2021». 
  2. Le disposizioni indicate  dall'articolo  1,  comma  24,  secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si  applicano  per
l'anno 2021. 
                               Art. 8 
 
                   Interventi finanziati dal Fondo 
                    per lo sviluppo e la coesione 
 
  1. All'articolo 44, comma  7,  lettera  b),  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, le parole  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
                               Art. 9 
 
         Misure urgenti in materia di controlli radiometrici 
 
  1. All'articolo 72, comma 4,  del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Nelle
more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non  oltre  il
30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo  2  del  decreto
legislativo 1° giugno  2011,  n.  100,  e  si  applica  l'articolo  7
dell'Allegato XIX al presente decreto.». 
                               Art. 10 
 
             Accelerazione di interventi per far fronte 
                 all'emergenza sanitaria da COVID-19 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 264, comma  1,  lettera  f),
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  si  applicano  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  fino
al 31 dicembre 2021. 
                               Art. 11 
 
Proroga di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
  da COVID-19 in ambito penitenziario 
 
  1. Al decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28, comma 2, le  parole  «30  aprile  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»; 
    b) all'articolo 29, comma 1, le  parole  «30  aprile  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»; 
    c) all'articolo 30, comma 1, le  parole  «30  aprile  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». 
                               Art. 12 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 aprile 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia