Giu Lavoro subordinato presso studi professionali.
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - ORDINANZA 24 agosto 2021 N. 23324
Massima
L’elemento essenziale di differenziazione tra il rapporto di lavoro autonomo e il rapporto di lavoro subordinato è costituito dal vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo organizzativo del datore di lavoro, evincibile dai c.d. indici di subordinazione: retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa; orario di lavoro fisso e continuativo; continuità della prestazione lavorativa, in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze dell’azienda; limitazione dell’autonomia del lavoratore e soggezione al potere direttivo del datore di lavoro; inserimento nell’organizzazione aziendale. Altri elementi, come l’assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione, la collaborazione, hanno un valore indicativo e non determinante, essendo compatibili sia con il lavoro subordinato che con quello autonomo.

Casus Decisus
che la Corte territoriale di Roma, con sentenza pubblicata il 29.4.2016, ha respinto l'appello interposto da Mo.Fr. e M.L., nei confronti di B.S., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 13200/2012, con la quale era stata accolta la domanda della B., diretta ad ottenere, previa riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto con mansioni di segretaria presso lo studio legale degli avvocati Mo. e M., dall'1.9.2002 al 16.5.2008, la condanna di questi ultimi al pagamento di Euro 52.947,00, oltre accessori, a titolo di differenze retributive; che per la cassazione della sentenza ricorrono Mo.Fr. e M.L. articolando un motivo; che B.S. è rimasta intimata; che il PG non ha formulato richieste.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - ORDINANZA 24 agosto 2021 N. 23324

MOTIVI DELLA DECISIONE

che, con il ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e si contesta, in particolare, che "sulla base dei fatti, così come accertati, la prestazione della B. fosse sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2094 c.c., essendo "il giudizio di sussunzione basato su criteri di qualificazione del tutto erronei ed inidonei al fine"; che il motivo non è fondato, perchè i giudici di seconda istanza hanno fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice all'esito della esperita istruttoria, pervenendo così a ritenere che il rapporto di lavoro di cui si tratta avesse, in concreto, il carattere della subordinazione. Al riguardo, è da premettere che il caso all'esame ripropone la vexata quaestio della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato in una fattispecie che, per alcuni versi, presenta dei connotati peculiari. Deve, del resto, prendersi atto che oggi i due cennati tipi di rapporto non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni "primordiali" e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto, la primigenia simplicitas del "tipo legale" e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile. Per cui la qualificazione sub specie di locatio operis o locatio operarum e la sua sussunzione sotto l'uno o l'altro nomen iuris diventa più delicata e richiede una più approfondita opera di accertamento della realtà fattuale e di affinamento di quei momenti che la teoria ermeneutica caratterizza come subtilitas explicandi e, soprattutto, come subtilitas applicandi. Soccorre, peraltro, in questa actio finium regundorum tra lavoro autonomo e subordinato l'insegnamento della giurisprudenza che, intervenendo con molta consapevolezza sul tema, ha dato alla dibattuta questione una soluzione che può, nei principi, ormai dirsi consolidata. E' noto, difatti, che, secondo il richiamato e consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus): ex multis, e già da epoca non recente, Cass. nn. 12926/1999; 5464/1997; 2690/1994; 4770/2003; 5645/2009, secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto (cfr. pure, tra le molte, Cass. nn. 1717/2009, 1153/2013). In subordine, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa; mentre, è stato pure precisato, altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass. n. 7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre - e già da epoca risalente - Cass. nn. 7796/1993; 4131/1984); ciò precisato, è da aggiungere che, anche in ordine alla questione relativa alla qualificazione del rapporto contrattualmente operata, sovviene l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità. Alla cui stregua, onde pervenire alla identificazione della natura del rapporto come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi tra l'altro tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale: pertanto, quando i contraenti abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con l'uno che con l'altro tipo di prestazione d'opera, è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto, l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo (v., fra le molte, e già da epoca meno recente, Cass. nn. 4220/1991; 12926/1999). Il nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non è quindi vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalità di adempimento della prestazione (Cass. n. 812/1993); al proposito, la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire che, ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell'art. 1362 c.c., comma 2), ma anche ai fini dell'accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata; con la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli di fatto emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente nell'ambito di una richiesta di tutela formulata tra le parti del contratto (Cass. nn. 4770/2003; 5960/1999). Del resto, come è stato osservato, il ricorso al dato della concretezza e della effettività appare condivisibile anche sotto altro angolo visuale, ossia in considerazione della posizione debole di uno dei contraenti, che potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi un posto di lavoro. Più di recente, con la sentenza n. 7024/2015, questa Corte ha ribadito che gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa; l'orario di lavoro fisso e continuativo; la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali; il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia; l'inserimento nell'organizzazione aziendale. E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte, Cass. n. 11937/2009);

che, tutto ciò premesso, deve osservarsi che, nella fattispecie, la Corte di merito ha condivisibilmente reputato che la B. avesse fornito la prova relativa al requisito della eterodirezione e che "l'eventuale presenza di un pregresso rapporto di amicizia tra le parti non esclude l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata"; che, per tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato; che nulla va disposto in ordine alle spese, poichè B.S. non ha svolto attività difensiva; che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021