Giu Presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III - 3 - ORDINANZA 15 ottobre 2021 N. 28423
Massima
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente che il debitore alienante e il terzo acquirente abbiano consapevolezza dell'idoneità dell'atto a comportare la diminuzione della garanzia patrimoniale generica, a causa della ridotta consistenza del patrimonio del debitore alienante; non sono necessarie, invece, la collusione tra gli stessi e la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito a tutela del quale viene esperita l'azione (elemento richiesto, invece, nel caso in cui l'azione si diriga contro un atto di disposizione, a titolo oneroso, anteriore al sorgere del credito).
Nell'azione revocatoria ordinaria è rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale.

Casus Decisus
RITENUTO IN FATTO Che: 1. L.A. ricorre, affidandosi a quattro motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Campobasso che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Isernia con la quale erano state respinte le domande da lui proposte nei confronti dei germani M.A.E. e G. che, sulla premessa di un debito da lui vantato nei confronti del primo (che era suo debitore per una ingente somma di danaro), erano volte ad ottenere, in via principale, la dichiarazione di nullità per simulazione dell'atto di vendita della quota di un bene immobile alienato in favore del fratello G. ed, in via subordinata, la dichiarazione di inefficacia del trasferimento di esso, ex art. 2901 c.c.. 1.1. Per ciò che qui interessa, a sostegno della domanda il L. aveva dedotto che gli elementi dai quali si potevano desumere i presupposti dell'azione spiegata erano il prezzo irrisorio della vendita e l'assenza di prova dell'avvenuto pagamento, nonché l'insufficienza del residuo patrimonio del M. a soddisfare le sue ragioni creditorie: lamentava, altresì, che la Corte territoriale, sulle censure da lui prospettate si era limitata a motivare per relationem rispetto alla pronuncia resa dal Tribunale di Isernia, escludendo la ricorrenza dei presupposti di entrambe le fattispecie invocate. 2. Le parti intimate hanno resistito con controricorso.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III - 3 - ORDINANZA 15 ottobre 2021 N. 28423

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. Preliminarmente deve respingersi l'istanza di rinvio dell'odierna udienza proposta dal ricorrente con la memoria depositata - in ragione della assenza di pregiudizialità, rispetto al giudizio di legittimità, della decisione relativa alla procedura di sovraindebitamento, in trattazione dinanzi al Tribunale di Isernia. 2. Passando all'esame dei motivi di ricorso, si osserva quanto segue.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione: assume che la sentenza impugnata risultava meramente ripetitiva del giudicato di primo grado, limitandosi a riportare quasi interamente le valutazioni sulle quali si fondava la decisione del Tribunale, con adesione acritica e replicativa.

2.2. Deduce che non erano state esplicitate le ragioni per le quali la Corte aveva ritenuto di rigettare i motivi d'impugnazione e di far proprie le argomentazioni del primo giudice; ed assume che la motivazione era apparente e, conseguentemente, la sentenza nulla, in quanto affetta da error in procedendo poiché, benché graficamente esistente, non era idonea a far comprendere il ragionamento seguito dal giudice d'appello.

2.3. Il motivo è infondato.

2.4. Deve premettersi che la censura proposta deve essere ricondotta all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: infatti, il richiamo, in rubrica, ad un vizio non più esistente (a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 132 del 2012, che ha riformulato l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, espungendo la critica della motivazione e prevedendo la possibilità di censurare soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio) è accompagnato da una parte argomentativa chiaramente riferita alla critica della sentenza in quanto resa attraverso la acritica trascrizione del percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, con una censura traducibile nella apparenza della motivazione.

2.5. Pur in tal modo riqualificato, il motivo è tuttavia infondato.

2.6. Infatti:

a. la Corte territoriale ha dato espressamente atto di aver reso una motivazione per relationem ai sensi della giurisprudenza di legittimità (richiama Cass. 3367/2011), precisando di condividere pienamente tutte le argomentazioni rese dal Tribunale in relazione ad entrambi i motivi d'appello spiegati;

b. la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel ritenere ammissibile tale modalità argomentativa, precisando che "la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.(cfr. Cass. 20883/2019; in termini Cass. 2397/2021; Cass. 28139/2018; Cass. 21037/2018);

c. nel caso in esame, la Corte territoriale, condividendone espressamente i contenuti, ha riportato, trascrivendoli compiutamente, i passaggi della sentenza impugnata nei quali erano state esaminate proprio le questioni proposte nei due motivi d'appello, concernenti la valutazione dell'interrogatorio formale del convenuto (in relazione alla domanda di simulazione) e la decisione in punto di azione revocatoria che era stata contestata rispetto alla valutazione del compendio istruttorio.

2.7. La Corte territoriale, riprendendo le argomentazioni del primo giudice, ha dunque reso una motivazione non equivoca, ma chiara e motivata attraverso l'adesione al percorso argomentativo già seguito, con ciò attenendosi ai principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c..

3.1. Assume, in relazione alla domanda volta a ottenere la declaratoria di simulazione dell'atto di alienazione controverso, avente per oggetto la cessione di M.E.A. al fratello G. della quasi totalità del proprio patrimonio immobiliare ad un prezzo, in thesi, inferiore a quello di mercato, che la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione sulle risultanze dell'interrogatorio formale reso, trascurando di considerare tutte le altre emergenze istruttorie, maggiormente rilevanti rispetto alla specifica questione contestata, tanto da rendere recessive le risposte rese nell'ambito della complessiva valutazione.

3.2. Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità della rubrica: il vizio dedotto - art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - riguarda, infatti, come già detto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio che nel caso in esame non è stato specificamente indicato neanche nella parte argomentativa della censura, con ciò non consentendo a questa Corte di apprezzare l'errore denunciato.

4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione falsa applicazione degli artt. 1414,1415 e 1417 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c..

4.1. Deduce, al riguardo, che le prove fornite dall'attore erano idonee a ritenere come simulata la compravendita stipulata fra i fratelli, ben potendosi ricorrere, alla luce degli elementi raccolti, ad un ragionamento presuntivo.

4.2. Il motivo è inammissibile per due ragioni.

4.2.1. In primo luogo, la censura manca di specificità della rubrica, non essendo stato precisamente indicato quale vizio il ricorrente intendesse denunciare.

4.2.2. In secondo luogo, la parte argomentativa postula una rivisitazione di merito delle questioni già compiutamente esaminate dalla Corte che, aderendo alla motivazione del primo giudice, ha compiutamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto insussistente la fattispecie simulatoria, in relazione al valore del bene alienato (cfr, al riguardo, la compiuta motivazione resa a pag. 4 della sentenza impugnata)

5. Con il quarto motivo, si lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c..

5.1. Il ricorrente deduce, al riguardo, che la Corte territoriale aveva del tutto omesso di esaminare le numerose sentenze definitive ed i decreti ingiuntivi da lui prodotti nei quali erano stati riconosciuti i debiti del M. in suo favore, documenti tutti volti a dimostrare l'ingente credito vantato, rispetto al quale il patrimonio immobiliare ceduto al fratello rappresentava, comunque, una diminuzione e una compromissione della consistenza di esso, tale da compromettere le sue ragioni di credito.

5.2. Il motivo è fondato.

5.3. La Corte territoriale, nella motivazione resa ha aderito al percorso argomentativo del Tribunale che, invero, presentava omissioni valutative rispetto al compendio istruttorio ed, in particolare, in ordine all'esame dei titoli esecutivi (sentenze e decreti ingiuntivi versati in atti, specificamente indicati nel ricorso: cfr. pag. 12) dai quali risultava un ingente complessivo debito di M.A.E. nei confronti del ricorrente, debito che non è stato affatto raffrontato con il valore, sia pur inferiore, del bene alienato che era, comunque, tale da diminuire la sua garanzia patrimoniale.

5.4. Inoltre, la Corte territoriale ha aderito alla motivazione che si è limitata a valutare la fattispecie con mero riferimento alla dimostrazione della sperequazione fra il valore dei beni oggetto della compravendita ed il prezzo di mercato degli stessi, svalutando, erroneamente, la consistenza economica residua del debitore che lo stesso giudice d'appello, contraddicendosi, ha reputato insufficiente a soddisfare il credito rivendicato dall'attore (cfr. pag. 6 primo cpv della sentenza impugnata).

5.5. In tal modo, la sentenza si è discostata dai principi affermati da questa Corte secondo cui:

a. ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (cfr. Cass. 16825/2013).

b. nell'azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia; è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale (cfr. Cass. 5269/2018).

5.6. La pronuncia, dunque, deve essere in parte qua cassata.

6. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione alla liquidazione delle spese: chiede che, a seguito dell'accoglimento della domanda, i convenuti fossero condannati a pagare tutte le spese di vari gradi di giudizio.

6.1. Il motivo, in questa sede inconsistente - visto che non contiene una precisa censura rispetto al decisum, in quanto viene prospettata soltanto una soluzione sperata - rimane comunque logicamente assorbito dall'esito della quarta censura.

7. La sentenza, pertanto, deve essere, cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Campobasso in diversa composizione per il riesame della controversia in relazione al motivo accolto, alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati, ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.P.Q.M.

La Corte, accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibili il secondo ed il terzo ed assorbito il quinto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Campobasso in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021