Giu Riscossione crediti previdenziali
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 08 marzo 2022 N. 7514
Massima
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell’ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento.

Casus Decisus
Con ricorso proposto davanti al Tribunale di Locri, Concettina Amodeo ha sostenuto di avere avuto notizia, per mezzo di estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione, di un'iscrizione per crediti previdenziali portati da cartelle esattoriali mai notificate. Ha citato in giudizio, quindi, la concessionaria Equitalia sud S.p.A. chiedendo accertarsi l'infondatezza della pretesa creditoria in mancanza di notifica delle cartelle di pagamento e, comunque, la prescrizione della stessa essendo decorso, dalla presunta notifica delle cartelle al momento della conoscenza dell'estratto, il termine di prescrizione quinquennale. 2. Il Tribunale adito, nella contumacia di Equitalia sud s.p.a., ha dichiarato i crediti «inesigibili», in parte perché estinti per prescrizione e in parte per omessa notifica delle cartelle, non essendo stata prodotta copia degli atti notificati e dei relativi avvisi di ricevimento. 3. Ha proposto appello l'agente per la riscossione deducendo, preliminarmente, la violazione del principio del contraddittorio perché il ricorrente, pur avendo contestato il «merito» della pretesa contributiva, aveva omesso di chiamare in giudizio il titolare del diritto di credito, avendo promosso l'azione solo nei confronti del soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento. 4. La Corte di Appello di Reggio Calabria ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, rimettendo la causa davanti al primo giudice. In ordine all'eccezione preliminare relativa all'integrità del contraddittorio ha ricordato il principio secondo cui, quando venga proposta un'opposizione a ruolo riguardante il merito della pretesa impositiva, la legittimazione passiva spetta al titolare del credito, nel caso di specie all'INPS, mentre l'Ente riscossore è legittimato solo quando vengano sollevate questioni afferenti alla regolarità formale del procedimento di riscossione. In tal senso ha richiamato il testo dell'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, secondo il quale il ricorso che abbia riguardo al «merito» della pretesa contributiva deve essere notificato all'ente impositore. Ha rilevato, citando Cass. 16 giugno 2016 n. 12450, che, poiché nel caso in esame si sovrappongono questioni di merito relative all'efficacia del titolo ed altre relative alla legittimità della procedura di riscossione, per le quali sono, rispettivamente, legittimati l'INPS ed Equitalia sud s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate Riscossione), ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario non rilevato dal giudice di primo grado. 5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Concettina Amodeo articolando due motivi. Ha resistito con controricorso Agenzia delle Entrate riscossione, subentrata a Equitalia sud s.p.a. 7. Disposta la trattazione davanti alla sesta Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria 22 maggio 2019 n. 13948, la causa è stata rimessa alla Sezione Lavoro per la trattazione in pubblica udienza. 8. La Sezione Lavoro di questa Corte, a sua volta, con ordinanza interlocutoria 22 marzo 2021 n. 8003, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ravvisando riguardo al tema individuato nel primo motivo di ricorso, in presenza di orientamenti non univoci nella giurisprudenza delle diverse sezioni della Corte, una questione di massima di particolare importanza. 9. Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 08 marzo 2022 N. 7514 A. Spirito.

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione di legge ex art. 100 cod. proc. civ. e 19 d.lgs. n. 112 del 1999, per non avere la sentenza impugnata ritenuto la legittimazione esclusiva dell'agente della riscossione in relazione agli atti successivi alla formazione del ruolo (tra i quali la notifica della cartella) e la prescrizione maturata successivamente alla trasmissione a ruolo. L'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, infatti, era stata eccepita in ragione di un vizio di notifica delle cartelle e dell'inerzia dell'agente della riscossione, circostanze imputabili esclusivamente a quest'ultimo ed estranee alla posizione dell'INPS, con conseguente esclusione della legittimazione passiva dell'Istituto e interesse dell'agente medesimo a contraddire alla domanda. Ha osservato, a riprova di ciò, che a tutela dell'ente che si avvale della procedura di riscossione a mezzo ruolo, soccorre la norma di cui all'art. 19 del D.Igs. n. 112/1999, a mente della quale costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata riscossione delle somme, se imputabile al concessionario.

2. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 416, comma secondo e 429, comma nono, cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata trascurato la tardività della costituzione in giudizio di Equitalia Sud s.p.a., contumace in primo grado, e la conseguente decadenza dall'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.

3. Il secondo motivo di ricorso, da esaminare preventivamente per priorità logica, è infondato.

[...]

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta.