1. Successivamente alla proposizione del ricorso per
cassazione, il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano e
Patrizia Mora,
quest’ultima anche in qualità di titolare dell’impresa individuale
Ronchi Energy Farm, hanno stipulato, in data 26 novembre 2021,
un contratto
di transazione mediante il quale hanno concordemente definito tra
loro i rapporti sottesi alla controversia.
Con istanza congiunta in pari data, le parti hanno richiesto che
sia dichiarata la cessazione della materia del contendere per
intervenuto
accordo negoziale di natura transattiva e che sia dichiarato il
venir meno dell’efficacia della sentenza del Consiglio di Stato e
della sentenza del TAR per l’Emilia Romagna, sede di Parma.
L’istanza congiunta con cui le parti hanno dichiarato che è
intervenuta la definizione della controversia mediante un accordo
negoziale determina l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per
cassazione per cessazione della materia del contendere.
Ne consegue il venir meno dell’efficacia della impugnata
sentenza n. 415/2021, pronunciata dal Consiglio di Stato,
pubblicata in data 13 gennaio 2021, e della precedente sentenza del
TAR per l’Emilia Romagna, sede di Parma, pubblicata in data 26
novembre 2019 (Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980;
Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11422; Cass., Sez. Un., 21
febbraio 2022, n. 5625).
3. – Le spese del giudizio di cassazione vanno interamente
com pensate tra le parti.
4. – Occorre dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che non sussistono i
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del
citato art. 13.
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione
della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale
di natura transattiva. Compensa integralmente tra le parti le
spese processuali.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell’8 marzo
2022.
Il Presidente