Giu Ricorso per Cassazione su pronuncia Corte dei Conti
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - ORDINANZA 18 marzo 2022 N. 8591
Massima
Si ritiene che il ricorso per Cassazione non sia esperibile nei confronti di una pronuncia della Corte dei conti per denunziare la mancata astensione di un membro di quel collegio, vertendosi invero in ipotesi di violazione di norme
processuali, esorbitante dai limiti del suddetto sindacato

Casus Decisus
RILEVATO che La Corte dei conti -Sezione giurisdizionale centrale di appello- con sentenza n.171/2020, pubblicata il 6 luglio 2020, rigettava l'appello proposto dalla Banca Carige s.p.a., in qualità di tesoriere del comune di Calice Ligure e confermava la sentenza resa nel giudizio di conto promosso nei confronti dell'istituto bancario anzidetto relativo agli esercizi finanziari per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014. Secondo la Corte dei conti, per quel che qui rileva, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 145-149 del codice di giustizia contabile relativa alla postulata illegittima costituzione del collegio giudicante di primo grado al quale aveva partecipato anche il magistrato istruttore che aveva redatto la relazione- era da ritenere irrilevante e manifestamente infondata sotto tutti i profili prospettati. Il giudice contabile ricordava che, a presidio dell'asserita violazione del principio di imparzialità e terzietà dell'organo giudicante -per effetto della partecipazione al collegio del magistrato istruttore che aveva formulato rilievi in sede di relazione sul conto-, erano posti gli istituti dell'astensione e della ricusazione, azionabili innanzi alla Corte dei conti, ai sensi degli artt. 21 e 22 c.g.c. L'eventuale nullità della sentenza per la ricorrenza di una causa di astensione obbligatoria avrebbe potuto essere dedotta come motivo di gravame solo se fosse stata proposta istanza di ricusazione nel corso del giudizio di primo grado, non dando luogo a vizio di costituzione del giudice. La questione di legittimità costituzionale, peraltro, secondo la Corte dei conti doveva ritenersi infondata, non ponendosi nel caso concreto alcuna ipotesi di astensione obbligatoria per il magistrato istruttore che avesse sollevato rilievi nella prima fase del giudizio di conto e poi composto il collegio che definiva lo stesso giudizio nelle fasi successive, svolgendo detto magistrato funzioni meramente istruttorie ed essendo attore l'agente contabile che, nel presentare il conto, si costituiva in giudizio. D'altra parte, non si rinvenivano pronunzie del giudice costituzionale che avessero censurato l'assenza di terzietà del giudice in ipotesi analoghe a quelle relative al giudizio di conto, caratterizzato da una struttura bifasica nella quale la prima fase svolta dal magistrato istruttore non determina alcuna incompatibilità rispetto a quella decisoria. La Corte dei conti aggiungeva poi che non poteva giustificarsi la riunione del giudizio di conto con il procedimento relativo alla responsabilità amministrativa, avendo i due procedimenti tratti ontologicamente diversi ed infine rigettava le censure di merito formulate dalla Banca Carige s.p.a. La Banca Carige s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale ha resistito il Procuratore generale presso la Corte dei conti con controricorso. La causa è stata posta in decisione all'udienza del 25 gennaio 2022.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - ORDINANZA 18 marzo 2022 N. 8591 Travaglino Giacomo

La ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione degli artt. 76, 101, 111, 117 Cost. in relazione agli artt. 6 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché degli artt. 21, 22, 46, 49, 52 e 193 c.g.c. ed ancora degli artt. 51, 52, 158, 161 e 345 c.p.c. La ricorrente ripropone poi la questione di legittimità costituzionale degli artt. 145-149 c.g.c. introdotti nel codice di giustizia contabile in ordine alla composizione del collegio giudicante in materia di giudizio di conto, prospettando il vulnus agli artt. 101 e 111 Cost., 76 Cost. e 117 Cost. e l'erronea valutazione operata sul punto da parte della Corte dei conti in sede di appello.

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Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 6 CEDU e 47 della Carta UE dei diritti fondamentali, in relazione all'art. 207 c.g.c., deducendo la contrarietà del sistema che disciplina la composizione del collegio giudicante della Corte dei conti, per il giudizio di conto, con detti parametri sovranazionali, al punto che il giudice di appello avrebbero dovuto procedere alla disapplicazione delle norme interne contrastanti con detti parametri.

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Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 145-149 c.g.c., in relazione agli artt. 76, 101, 111, 117 Cost., all'art.6 CEDU e all'art.47 Carta UE diritti fondamentali, in relazione all'art. 207 c.g.c. Secondo la ricorrente il Presidente della Corte dei conti avrebbe ben potuto interpretare la normativa vigente nel senso di evitare la partecipazione al collegio giudicante del magistrato istruttore, non essendo obbligato a coinvolgerlo nella decisione del giudizio di conto. Per tale ragione, pertanto, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere legittima la partecipazione del magistrato istruttore al collegio giudicante di primo grado che si era pronunziato sul conto relativo alla tesoreria gestita dalla Banca Carige s.p.a. I motivi di ricorso proposti, stante la loro stretta connessione, meritano un esame congiunto.

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Il ricorso va per l'effetto dichiarato inammissibile.