Giu Giurisdizione in caso di esclusione di un aspirante contraente da procedure di gara
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - ORDINANZA 21 marzo 2022 N. 9153
Massima
Le condotte comportamentali della Pubblica Amministrazione vengono attratte al regime dell’atto amministrativo ove siano manifestazione del potere di perseguimento dell’interesse pubblico, senza che tale connessione venga meno in caso di illegittimità dell’atto, giacché in tal caso il potere è sussistente, quantunque illegittimamente esercitato. In tale prospettiva si colloca la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, che hanno ulteriormente
posto l’accento sulla distinzione tra comportamenti riconducibili al potere e comportamenti solo occasionalmente collegati ad esso
(Cass., Sez. Un., 3 febbraio 2016, n. 2052; in seguito tra le tante Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2020, n. 23908; Cass., Sez. Un., 29 luglio 2021, n. 21769).

Casus Decisus
RILEVATO che (OMISSIS) ha convenuto dinanzi al Tribunale di Trieste il Comune di Trieste e ne ha chiesto condanna al risarcimento dei danni subiti in dipendenza di una serie di comportamenti tenuti dall’ente, correlati e conseguenti ad una pregressa vicenda processuale intercorsa tra le parti e conclusasi con sentenza a lui favorevole dello stesso Tribunale. Il Comune di (OMISSIS) ha resistito alla domanda Il giudice adito ha rilevato d’ufficio la sussistenza di un «forte dubbio in ordine alla giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo», sul rilievo che «il danno asseritamente subito dall’attore è prospettato quale conseguenza dell’illegittimo esercizio da parte del Comune di Trieste del potere amministrativo di esclusione di un aspirante contraente da procedure di gara, talché la posizione giuridica vantata pare qualificabile di interesse legittimo anche a prescindere dall’inquadramento nella materia di giurisdizione esclusiva». (OMISSIS) ha quindi proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, illustrato da memoria. Il Comune di (OMISSIS) ha resistito con controricorso

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - ORDINANZA 21 marzo 2022 N. 9153 Adelaide Amendola

CONSIDERATO che

7. Il ricorrente ha riferito di aver partecipato, nel 1998, ad una prima gara per l’affidamento dell’incarico di «alta sorveglianza del servizio calore», classificandosi secondo, e di aver impugnato la graduatoria dinanzi al Tar Veneto, il quale, rilevate illegittimità nella procedura di individuazione del primo classificato, aveva disposto che l’incarico fosse assegnato ad esso (omissis), che lo aveva in effetti svolto a partire dal marzo del 2000, fintanto che l’amministrazione, mesi dopo, non gli aveva addebitato una serie di inadempimenti contrattuali, addebito al quale aveva reagito dinanzi al giudice amministrativo, che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale di Trieste, che, con sentenza del 2012, accertata l’erronea applicazione di una penale posta a suo carico e l’insussistenza dei presupposti per la parziale risoluzione del contratto, aveva condannato il Comune al risarcimento del danno in favore dell’attore per la complessiva somma di € 52.448,71, oltre accessori. Lite pendente, il Comune aveva adottato una determinazione dirigenziale del 21 agosto 2007 con la quale, considerato il contenzioso in essere tra le parti, aveva ritenuto «eticamente inopportuno conferire un incarico fiduciario al p.i. (omissis)», annullando così una propria precedente determinazione avente ad oggetto l’incarico, nuovamente assegnato ad altri. Secondo il (omissis), il comportamento posto in essere dal Comune, chiaramente connotato quale comportamento ritorsivo, «aveva determinato per il medesimo l’impossibilità a partecipare alle gare nel frattempo indette dal Comune, volte all’affidamento di incarichi attinenti a prestazioni professionali proprie della sua figura professionale»: e tale comportamento, avulso da un potere  effettivamente spettante all’amministrazione, era stato causativo del danno il cui risarcimento era stato domandato al Tribunale di Trieste.

8. ? Il Comune di (omissis) ha sostenuto che il Valle sarebbe portatore di un interesse legittimo a fronte della lamentata illegittima esclusione dalle procedure di gara dal 2007 in poi.

9. ? Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso di specie, come osservato dal Procuratore Generale, è devoluto a queste Sezioni Unite il quesito se spetti al giudice ordinario la controversia sulla domanda proposta nei confronti della Pubblica Amministrazione di risarcimento del danno (anche) da perdita di chance cagionato da un comportamento asseritamente ritorsivo che avrebbe indotto l’attore a non partecipare a successive gare per la selezione di figure professionali cui conferire incarichi tecnici.

[...]

10. ? In conclusione, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, esclusa la necessità di ulteriori statuizioni per essere già pendente il giudizio dinanzi al giudice qui dichiarato munito di giurisdizione, la statuizione sulle spese di questo giudizio di regolamento va rimessa al merito.

11. ? Inoltre, non integrando il regolamento di giurisdizione un mezzo di impugnazione, non sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; spese al merito.