CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - 31 marzo 2022 N. 10447
Massima
le controversie aventi ad oggetto l’esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie, operando in regime concessorio di accreditamento, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, qualora oggetto della contestazione sia l’esito del controllo, il conseguente accertamento dell’inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le sanzioni amministrative irrogate ovvero le relative richieste pecuniarie, in termini di liquidazione del corrispettivo o di conguaglio tra debiti e crediti (vd. Cass. SU n. 1602 del 2022, n. 31029 del 2019).
Casus Decisus
RILEVATO CHE
Il giudizio ha ad oggetto la contestazione, da parte della Casa di cura (OMISSIS), clinica oncologica accreditata nella Regione Lazio, dell’esito dei controlli di congruità ed appropriatezza svolti sulle prestazioni
da essa erogate per conto del SSR.
Gli ispettori dell’ASP Lazio avevano svolto nel 2012 e 2013 controlli esterni sulle cartelle cliniche, in esito ai quali la ASL
Roma 1 aveva disposto il recupero delle somme corrisposte mediante trattenute sulle fatture, avendo contestato alla Casa di Cura di avere effettuato il trattamento di radioterapia in regime di day hospital anziché in regime ambulatoriale.
La Casa di cura ha impugnato le note di credito emesse dalla Regione Lazio dinanzi al TAR Lazio che, con sentenza n. 8721 del 24 luglio 2020, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario.
In data 29 luglio 2021, il Tribunale ordinario di Roma, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ha sollevato d’ufficio
il regolamento di giurisdizione, ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, in considerazione del
fatto che le censure proposte riguardavano le modalità di svolgimento dei controlli ex art. 8-octies d.lgs. n. 502 del 1992 sulle prestazioni rese dalla Casa di cura in regime di accreditamento e la valutazione di appropriatezza delle
prestazioni rese in regime di day hospital.
La Regione Lazio ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c., chiedendo di dichiarare la giurisdizione del giudice
amministrativo.
Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - 31 marzo 2022 N. 10447
[...]
Diversamente da quanto
affermato dal Tribunale remittente, le domande
proposte in
causa non
involgono
il controllo
di legittimità
dell’azione
autoritativa
della P.A.,
seppure nell’ambito di
un rapporto concessorio avente ad oggetto un servizio
pubblico,
venendo in
rilievo piuttosto
l’accertamento
della conformità,
quantitativa
e qualitativa,
delle prestazioni
ospedaliere erogate ai
termini concordati o, comunque, imposti
alla
Casa di cura.
Se è
questo il petitum sostanziale
cui avere riguardo ai fini dell’indagine
sulla giurisdizione,
non è possibile
isolare e
valutare in termini
provvedimentali gli atti degli organi ispettivi interni
all’ASL (contestati
in causa
nei presupposti
e nelle
modalità di
esecuzione
dei controlli
eseguiti)
per la verifica della
conformità delle
prestazioni rese dalla Casa di cura. Tali atti sono meramente
propedeutici all’esito finale che, una volta
contestato in sede
giurisdizionale, è oggetto degli accertamenti del giudice
del merito, cui spetta di decidere sulla fondatezza
della disposta
decurtazione delle somme dovute alla Casa di cura, nell’ambito di
una controversia su diritti soggettivi.
Pertanto,
dev’essere
dichiarata
la giurisdizione
del giudice
ordinario, cui è rimessa
la decisione sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
La
Corte dichiara la giurisdizione del
giudice ordinario, cui rimette la decisione sulle
spese.