Giu Giurisdizione esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - 31 marzo 2022 N. 10447
Massima
le controversie aventi ad oggetto l’esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie, operando in regime concessorio di accreditamento, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, qualora oggetto della contestazione sia l’esito del controllo, il conseguente accertamento dell’inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le sanzioni amministrative irrogate ovvero le relative richieste pecuniarie, in termini di liquidazione del corrispettivo o di conguaglio tra debiti e crediti (vd. Cass. SU n. 1602 del 2022, n. 31029 del 2019).

Casus Decisus
RILEVATO CHE Il giudizio ha ad oggetto la contestazione, da parte della Casa di cura (OMISSIS), clinica oncologica accreditata nella Regione Lazio, dell’esito dei controlli di congruità ed appropriatezza svolti sulle prestazioni da essa erogate per conto del SSR. Gli ispettori dell’ASP Lazio avevano svolto nel 2012 e 2013 controlli esterni sulle cartelle cliniche, in esito ai quali la ASL Roma 1 aveva disposto il recupero delle somme corrisposte mediante trattenute sulle fatture, avendo contestato alla Casa di Cura di avere effettuato il trattamento di radioterapia in regime di day hospital anziché in regime ambulatoriale. La Casa di cura ha impugnato le note di credito emesse dalla Regione Lazio dinanzi al TAR Lazio che, con sentenza n. 8721 del 24 luglio 2020, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario. In data 29 luglio 2021, il Tribunale ordinario di Roma, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ha sollevato d’ufficio il regolamento di giurisdizione, ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, in considerazione del fatto che le censure proposte riguardavano le modalità di svolgimento dei controlli ex art. 8-octies d.lgs. n. 502 del 1992 sulle prestazioni rese dalla Casa di cura in regime di accreditamento e la valutazione di appropriatezza delle prestazioni rese in regime di day hospital. La Regione Lazio ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c., chiedendo di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - 31 marzo 2022 N. 10447

[...]

Diversamente da quanto affermato dal Tribunale remittente, le domande proposte in causa non involgono il controllo di legittimità dell’azione autoritativa della P.A., seppure nell’ambito di un rapporto concessorio avente ad oggetto un servizio pubblico, venendo in rilievo piuttosto l’accertamento della conformità, quantitativa e qualitativa, delle prestazioni ospedaliere erogate ai termini concordati o, comunque, imposti
alla Casa di cura.
Se è questo il petitum sostanziale cui avere riguardo ai fini dell’indagine sulla giurisdizione, non è possibile isolare e valutare in termini provvedimentali gli atti degli organi ispettivi interni all’ASL (contestati in causa nei presupposti e nelle modalità di esecuzione dei controlli eseguiti) per la verifica della conformità delle prestazioni rese dalla Casa di cura. Tali atti sono meramente propedeutici all’esito finale che, una volta
contestato in sede giurisdizionale, è oggetto degli accertamenti del giudice del merito, cui spetta di decidere sulla fondatezza della disposta decurtazione delle somme dovute alla Casa di cura, nell’ambito di una controversia su diritti soggettivi.
Pertanto, dev’essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, cui è rimessa la decisione sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cui rimette la decisione sulle spese.