CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - 31 marzo 2022 N. 10244
Massima
Per valutare la ricorrenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, non rileva la prospettazione della situazione giuridica soggettiva fatta dalla parte che propone la domanda, ma l’effettiva natura di siffatta situazione soggettiva ovvero la sua reale consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo, quale emerge dai fatti allegati
che danno luogo al rapporto giuridico dedotto in giudizio. Per questo, il criterio di riparto della giurisdizione va individuato nel petitum sostanziale (Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20350).
Casus Decisus
RILEVATO CHE
Il signor (OMISSIS) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale ordinario di Reggio Calabria avverso l’ordinanza n. 21 del 31
luglio 2020, prot. n. 21587, emessa dal commissario prefettizio del Comune di Melito di Porto Salvo, con cui è stato ingiunto lo sgombero, entro quindici giorni, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà comunale, occupato abusivamente.
Il ricorrente ha chiesto che, previa sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ingiunzione, sia accertata e dichiarata l’inesistenza del diritto del Comune di Melito di Porto Salvo di procedere alla richiesta di sgombero.
Il signor (OMISSIS) ha premesso di avere occupato abusivamente, spinto dalla necessità, l’alloggio popolare in questione, precisando che per tale fatto pendeva nei suoi confronti un giudizio penale, e ha aggiunto che il Comune, con provvedimento del 10 marzo 2020, aveva rigettato la sua istanza di regolarizzazione dell’occupazione, ritenendo
non sussistenti i presupposti previsti, al riguardo, dalla normativa regionale.
A sostegno della proposta opposizione, il ricorrente ha dedotto che il Comune ha emesso l’ingiunzione opposta in difetto di qualsiasi istruttoria sul punto e attraverso una erronea valutazione dei presupposti che avrebbero consentito la sua permanenza nell’alloggio. Ha denunciato inoltre il difetto del potere di autotutela esecutiva della P.A.
Si è costituito il Comune di Melito di Porto Salvo, resistendo.
2. – L’adito Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 351/2021, pubblicata il 15 marzo 2021, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Il Tribunale ha osservato che l’impugnata ingiunzione è consequenziale alla reiezione dell’istanza di regolarizzazione e che con il ricorso il (OMISSIS) non ha formulato alcuna specifica censura nei confronti dell’ingiunzione di sgombero, avendo contestato unicamente l’atto propedeutico.
Su questa base, il primo giudice, considerato che si verte in tema di diniego di regolarizzazione di un’occupazione di immobile di edilizia residenziale pubblica e di conseguente ordine di sgombero di un bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, ha ritenuto che la controversia, riferendosi ad un procedimento riconducibile all’eserci-
zio di pubblici poteri, ricade nell’ambito della giurisdizione amministrativa.
3. – Riassunta la causa dinanzi al giudice indicato come fornito di giurisdizione, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, ritenendosi a sua volta privo di giurisdizione, con ordinanza in data 20 luglio 2021 ha richiesto il regolamento d’ufficio.
Secondo il TAR confliggente, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto alla P.A. all’istanza di assegnazione di un alloggio
popolare a titolo di regolarizzazione. Il giudice ad quem precisa tuttavia che nella vicenda all’esame la nota comunale del 10 marzo 2020, con cui è stata respinta la richiesta di regolarizzazione dell’occupazione abusiva, non è mai stata oggetto di formale impugnazione, mentre l’unico atto di cui si è chiesto l’annullamento è l’ordinanza di sgombero
dell’immobile, rispetto alla quale sono state formulate censure autonome.
5. – Il conflitto è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., del pubblico ministero, il quale ha chiesto che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario
Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - 31 marzo 2022 N. 10244
[...]
La richiesta al giudice di
dichiarare l’illegittimità dell’ingiunzione di sgombero
per la mancata valutazione, da
parte della P.A., della sussistenza delle condizioni
che, in base
alla legge regionale,
avrebbero consentito, secondo
l’assunto del deducente, di accogliere l’istanza di
permanenza temporanea
nell’alloggio occupato abusivamente, non radica diversamente
la giurisdizione nella controversia, giacché, ancora
una volta, si è fuori
dall’ambito della discrezionalità dell’amministrazione.
La permanenza
temporanea, infatti,
discende direttamente
dalla previsione legislativa di
fonte regionale in presenza di precise condizioni
e si pone
quale possibile evoluzione
della situazione di occupazione
abu-
siva (Cass., Sez.
Un., 11 luglio 2019, n. 18666).
Va
d’altra parte aggiunto
che, nella specie,
non
si è in presenza di un procedimento
amministrativo di assegnazione cui l’occupante abbia
partecipato come titolare
di un legittimo interesse pretensivo ad essere
utilmente collocato nella
relativa graduatoria. La permanenza
temporanea
prescinde del tutto dalla
formazione di una graduatoria tra più aspiranti all’assegnazione
e si fonda su una situazione
soggettiva delineata
direttamente dal dettato
della legge regionale.
6. –
Sulle conformi
conclusioni scritte del pubblico
ministero, va pertanto dichiarata la
giurisdizione del giudice ordinario. Ne consegue
la
cassazione della pronuncia declinatoria del Tribunale di Reggio
Calabria.
7. –
Non
vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di conflitto
negativo di
giurisdizione nel quale le parti non hanno svolto attività
difensiva.
P.Q.M.
dichiara la
giurisdizione del giudice ordinario e cassa la pronuncia
declinatoria adottata
con
sentenza n. 351 del 2021, pubblicata il 15 marzo 2021, dal
Tribunale di Reggio Calabria, dinanzi al
quale rimette le parti