Giu Legittimità sulla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo proseguito il giudizio dinanzi al giudice ordinario indicato come dotato di giurisdizione.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - 25 marzo 2022 N. 09770
Massima
con riguardo al previgente testo dell'articolo 50 c.p.c., il termine ivi fissato per la riassunzione decorreva dalla data di comunicazione della sentenza dichiarativa dell'incompetenza o, in mancanza, da quella della notificazione, e non già dal momento del passaggio in giudicato della decisione medesima (Cass. 18 novembre 1982, n. 6206; Cass. 24 maggio 1996, n. 4805). Principio parimenti applicabile alla declinatoria di giurisdizione prima dell'introduzione dell'articolo
59, norma che, invece, fissa il termine a quo per la riassunzione in tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione. Né rileva, ovviamente, che la iniziale sentenza del Tar Campania non contenesse la fissazione del termine per l'esecuzione, giacché, in tema di riassunzione del processo a seguito di declinatoria
della giurisdizione, ove non sia stato indicato il termine per adire il giudice munito di giurisdizione, trova applicazione, in via analogica, quello di sei mesi previsto dall'articolo 50 c.p.c., nella formulazione, applicabile ratione temporis (Cass. 31 maggio 2017, n. 13734).
9.4. — Così stando le cose, ove risultasse verificato che la riassunzione dal Tar Campania al Tribunale di Ariano Irpino sia stata tempestiva, tenuto conto del termine ratione temporis applicabile ex articolo 50 c.p.c., occorrerebbe ulteriormente stabilire se quest'ultimo giudice potesse ulteriormente declinare la giurisdizione, avuto
riguardo al precetto dettato dal terzo comma dell'articolo 59 della legge numero 69 del 2009, medio tempore entrato in vigore, secondo cui: «Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime Sezioni Unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito».

Si tratta in definitiva di stabilire se, una volta che il giudice in favore del quale sia stata declinata la giurisdizione adotti anch'egli una pronuncia declinatoria della giurisdizione, dopo lo spirare della barriera preclusiva fissata dal terzo comma dell'articolo 59, la giurisdizione, all'esito della decisione del conflitto eventualmente sollevato d'ufficio, debba essere in tale frangente comunque stabilita in ragione del fondo della questione, o se, invece, il senso del terzo
comma dell'articolo 59 citato non stia proprio nel precludere il riesame di essa, nel complessivo contesto di indebolimento del rilievo di detta questione che la stessa praticabilità della translatio iudicii dall'uno all'altro plesso giurisdizionale testimonia

Casus Decisus
CONSIDERATO CHE (OMISSIS), quale procuratore di Sicuranza Giovanna, ha adito, con ricorso depositato il 22 aprile 2004, dinanzi al Tar Campania, il Comune di Ariano Irpino, chiedendone, per quanto rileva in questa sede, condanna al risarcimento dei danni subiti per la perdita della proprietà di un fondo già appartenente alla Sicuranza e che il Comune, a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, aveva occupato ed irreversibilmente trasformato, senza che nel termine di legge fosse intervenuto il decreto di esproprio. 2. — Con sentenza depositata il 22 febbraio 2006, nel contraddittorio con il Comune, il giudice adito ha dichiarato «irricevibile il ricorso». 3. — Con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2006 (OMISSIS), eredi della frattanto deceduta Sicuranza Giovanna, hanno riproposto la domanda risarcitoria al Tribunale di Ariano Irpino, poi accorpato a quello di Benevento. 4. — Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 22 luglio 2014, nel contraddittorio con il Comune di Ariano Irpino, nonché di taluni chiamati in causa, ha dichiarato «il difetto di giurisdizione dell'AGO», individuando «nel Tar territorialmente competente il giudice fornito di giurisdizione a decidere della controversia, dinanzi al quale la causa dovrà essere eventualmente riassunta nei termini e con le modalità di cui all'art. 59 Legge 69/2009». Nel pervenire a tale decisione, il Tribunale di Benevento, giudicando versarsi in ipotesi di occupazione appropriativa, connotata dall'adozione del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità, non seguito in termini dal decreto di esproprio, ha fatto applicazione del sopravvenuto indirizzo secondo cui, in tal caso, la controversia è devoluta al giudice amministrativo (v. Cass. Sez. Un., 20 dicembre 2006, n. 27192, sulla scia di Corte cost. n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006). 5. — I (OMISSIS) hanno riassunto il giudizio, con atto passato alla notifica il 18 novembre 2014, dinanzi al Tar Campania, che, con sentenza dell'8 gennaio 2020, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha in breve ritenuto il Tar che la prima sentenza pronunciata dal giudice amministrativo avesse acquistato autorità di giudicato esterno sulla insussistenza della giurisdizione radicata presso di esso: difatti il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino non poteva essere considerato quale prosecuzione di quello esordito dinanzi al Tar Campania, essendo stato introdotto, quale nuovo giudizio, dopo il decorso di un trimestre dalla notificazione della iniziale sentenza declinatoria della giurisdizione. 6. — I (OMISSIS) avvalendosi della previsione dettata dal secondo comma dell'articolo 362 c.p.c., numero 1, hanno denunciato il conflitto negativo di giurisdizione determinato dalle successive pronunce declinatorie della giurisdizione del Tar Campania, del Tribunale di Benevento e nuovamente del Tar Campania. 7. — Il Comune di Ariano Irpino è rimasto intimato.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - 25 marzo 2022 N. 09770

CONSIDERATO CHE

I ricorrenti hanno in sintesi sostenuto che la pronuncia della prima sentenza del Tar Campania non avesse determinato il formarsi del giudicato sulla insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, essendo proseguito il giudizio dinanzi al giudice ordinario indicato come dotato di giurisdizione.
9. — Ritiene il collegio l'opportunità di chiedere all'Ufficio del Massimario di fornire una specifica relazione sul tema di cui subito si dirà, con conseguente rinvio della causa, nell'attesa, a nuovo ruolo
9.1. — Il Tar Campania, nella sentenza dell'8 gennaio 2020, ha reputato che la propria precedente sentenza del 22 febbraio 2006, declinatoria della giurisdizione, avesse acquistato autorità di cosa
giudicata, per mancata tempestiva riassunzione, in ordine alla insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo

[...]

PER QUESTI MOTIVI
dispone il rinvio della causa nuovo ruolo.