Giu Sollevamento questione di legittimità sulla responsabilità del notaio per il pagamento dell'imposta di registro
CASSAZIONE, SEZ. TRIBUTARIA - ORDINANZA INTERLOCUTORIA 06 aprile 2022 N. 11118
Massima
La Quinta Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, se il notaio, che abbia ricevuto un atto pubblico o autenticato una scrittura privata, sia responsabile, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, anche per il pagamento dell’imposta di registro sugli atti enunciati, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del citato d.P.R. n. 131.

Casus Decisus
RILEVATO che (OMISSIS), nella qualità di notaio della sede di Napoli, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 27 giugno 2016 n. 6089/52/2016, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta di registro ed irrogazione delle sanzioni amministrative in relazione all'enunciazione del finanziamento infruttifero eseguito da un socio ed iscritto in bilancio (sotto la voce "Finanziamento infruttifero socio Bruno De Maio") per l'importo di C 693.307,00, nonché della remissione parziale del debito alla restituzione del medesimo finanziamento infruttifero per il minore ammontare di euro 93.000,00 a corrispondente liberazione di un aumento gratuito del capitale sociale della (OMISSIS) S.p.A. di Napoli, deliberato nel verbale assembleare a suo rogito del 29 dicembre 2011, rep. n. 129126, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 23 dicembre 2014 n. 31535/29/2014, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che la rogazione dell'atto enunciante (il verbale assembleare portante l'aumento gratuito del capitale sociale) comportasse la responsabilità solidale del notaio anche per gli atti enunciati (il finanziamento infruttifero erogato dal socio alla società; la parziale rinunzia del socio al rimborso del finanziamento infruttifero erogato alla società) ai fini dell'imposta di registro. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Testo della sentenza
CASSAZIONE, SEZ. TRIBUTARIA - ORDINANZA INTERLOCUTORIA 06 aprile 2022 N. 11118 D. Chindemi

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione (verosimilmente) degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 34, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 42 e 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver rigettato l'appello del contribuente con motivazione meramente apparente - mediante una scarna relatio alla sentenza di prime cure - con riguardo alla responsabilità solidale del notaio in ordine all'imposta di registro sugli atti enunciati.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver omesso di pronunziarsi sull'assenza di responsabilità solidale del notaio in ordine all'imposta di registro sugli atti enunciati.

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 22 e 57 del D.P.R. 26 aprile 1931 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver ritenuto la responsabilità solidale del notaio in ordine all'imposta di registro sugli atti enunciati.

[...]

P.Q.M.

La Corte rimette la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili in ordine alla questione di massima di particolare importanza di cui in motivazione.