Giu Giurisdizione acque pubbliche
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - ORDINANZA 26 aprile 2022 N. 12962
Massima
L'accertata inclusione del canale intubato nel bacino di un corso d'acqua di più ampia portata consente di escludere la fondatezza delle censure sollevate dai ricorrenti in ordine alla natura pubblica delle acque nello stesso convogliate, la cui massa, ancorché modesta se isolatamente considerata, non impedisce, se posta in relazione con quella dell'intero bacino, di riconoscerne l'attitudine a soddisfare il pubblico interesse, che costituisce il presupposto indispensabile per il riconoscimento della predetta qualifica.

Casus Decisus
CONSIDERATO che V.M e T. B. proposero ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, per sentir pronunciare l'annullamento a) della determina dirigenziale 20 set- tembre 2018, prot. n. 6703, con la quale il Comune di Brancaleone aveva annullato il permesso di costruire in sanatoria 16 maggio 2017, n. 9, rilasciato ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, ed avente ad oggetto la costru- zione di un fabbricato per civile abitazione a tre piani con seminterrato, b) della nota 31 gennaio 2018, prot. n. 14335 della Città Metropolitana di Reggio Calabria, c) della nota 21 giugno 2018, prot. n. 217022/SIAR dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Distretto dell'Appennino Meridionale, nonché d) degli atti e degli esiti della conferenza dei servizi tenutasi il 29 maggio 2018. Premesso che l'annullamento era stato giustificato con la prossimità della costruzione ad un canale di scolo di acque pubbliche, l'inosservanza dei pa rametri urbanistici ed il superamento della cubatura ammissibile, i ricorrenti contestarono la natura pubblica dell'acqua, in quanto avente una portata irrisoria e interamente coperta da un lastrone di cemento, evidenziando inoltre la notevole distanza dell'immobile dal canale pubblico indicato nel provvedimento e la collocazione dello stesso in un'area completamente antropizzata. Aggiunsero di voler realizzare una costruzione in aderenza al fabbricato finitimo, edificato sul confine del fondo, lamentando infine il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, nella parte riguardante il superamento dell'indice di edificabilità. Si costituirono il Comune di Brancaleone, i controinteressati G. T. e F. B. e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ed eccepirono il difetto di giurisdizione del Giudice adìto e l'infondatezza della domanda, della quale chiesero il rigetto. Con sentenza del 22 luglio 2019, il Tar dichiarò inammissibile il ricorso, per difetto di giurisdizione, rilevando che la controversia spettava alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in quanto avente ad oggetto l'annullamento di un permesso a costruire riguardante opere civili che incidevano, in via diretta, sulla gestione e l'esercizio di opere idrauliche. L'impugnazione proposta dal M. e da T. B. è stata rigettata dal Consiglio di Stato con sentenza dell'8 marzo 2021. A fondamento della decisione, il Giudice amministrativo di secondo grado ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e della giuri- sprudenza amministrativa, secondo cui la giurisdizione del TSAP sussiste non solo in presenza dell'esercizio di un potere strettamente legato allo sfrutta- mento della risorsa idrica, ma anche quando si discute di opere destinate ad influire sul regime delle acque pubbliche. Ha richiamato in proposito le nozioni di servizio idrico integrato ed acqua pubblica introdotte dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e trasfuse nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, affermando che, per effetto dell'estensione della materia in esame alle modalità di eventuale riu- tilizzo e trattamento delle acque reflue urbane, l'area della giurisdizione del TSAP viene ad assumere una dimensione amplissima, esorbitante quella originariamente prevista dal r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775. Ha rilevato infine che dalla verificazione disposta nel corso dell'istruttoria era emerso che il canale intubato esistente in prossimità della proprietà dei ricorrenti faceva parte del bacino idrografico del Fosso Torre, ed era quindi inserito nel reticolo idrografico soggetto al regime delle acque pubbliche, concludendo pertanto per l'incidenza diretta delle opere sulla gestione e l'esercizio delle opere idrauliche, ai fini della quale risultavano irrilevanti la portata del Fosso Torre e la quantificazione della sua portata fluente. Avverso la predetta sentenza il M. e T. B. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Hanno resistito con controricorsi il Comune e l'Autorità di Bacino, nonché il T. e F.B., che hanno depositato anche memoria. La Città Metropolitana e la Regione non hanno svolto attività difensiva.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - ORDINANZA 26 aprile 2022 N. 12962

CONSIDERATO che

1. Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933 e dell'art. 7 cod. proc. amm., censurando la sentenza impugnata per aver individuato il Giudice cui spetta la giurisdizione sulla base del potere esercitato dall'Ammi- nistrazione, anziché del presupposto di fatto costituito dall'esistenza di una massa d'acqua pubblica.

[…]


1.1. Il motivo è infondato.

[…]
 

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l'eccesso di potere giurisdi- zionale e la violazione dell'art. 7 cod. proc. amm., censurando la sentenza impugnata per aver valutato il rispetto delle distanze in riferimento al canale di scolo, anziché al Fosso Torre, come previsto dalla determina dirigenziale.

2.1. Il motivo è inammissibile.

[…]
 

3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ri- correnti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo.


P.Q.M.


rigetta il ricorso.