Giu Portabilità/riscatto della posizione individuale
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 15 aprile 2022 N. 12209
Massima
In tema di previdenza complementare, gli artt. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 e 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, nel consentire la portabilità/riscatto della posizione individuale, si applicano a tutti i fondi complementari preesistenti all'entrata in vigore della l. n. 421 del 1992, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali e, quindi, anche a quelli funzionanti secondo il sistema cd. a ripartizione e a prestazioni definite, specificando, altresì, che nei fondi a prestazione definita la posizione individuale del lavoratore debba essere parametrata non solo ai contributi versati, ivi compresi quelli datoriali, ma anche ai rendimenti che essi abbiano prodotto.

Casus Decisus
RILEVATO che la Sezione lavoro ha ravvisato una questione di massima di particolare importanza, interrogando le Sezioni Unite al fine di stabilire: a) portabilità/riscatto della posizione previdenziale, disciplinata originariamente dall'art. 10, d.l.gs. n. 124 del 1993 ed oggi dall'art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, a tutti i fondi complementari cd. preesistenti, ivi compresi quelli funzionanti secondo il sistema cd. a ripartizione e a prestazioni definite; b) ove riconosciuta la sussistenza del diritto al riscatto della posizione individuale maturata presso un fondo preesistente, a prestazione definita e funzionante secondo il sistema cd. a ripartizione, individuare le modalità attraverso le quali commisurarne la consistenza; c) se detta posizione individuale, nei fondi a prestazione definita, debba essere parametrata ai soli contributi versati (ivi compresi quelli datoriali) o anche ai rendimenti che essi abbiano prodotto o avrebbero potuto produrre. 20. Il Primo Presidente della Corte, in ragione della particolare importanza della questione di massima, ha assegnato la controversia a queste Sezioni Unite.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 15 aprile 2022 N. 12209