Giu Controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - ORDINANZA 12 gennaio 2022 N. 761
Massima
Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa - a favore del giudice ordinario, configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato, ipotesi a cui va equiparata quella in cui la certezza dell'indebito derivi da una sentenza passata in giudicato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto spettare alla giurisdizione ordinaria l'azione proposta da un'azienda ospedaliera di condanna del concessionario della riscossione al versamento di quanto ricevuto a seguito di pignoramento presso terzi in esecuzione di una cartella di pagamento di cui, con sentenza divenuta irrevocabile, era stato accertato lo sgravio da parte dell'ente impositore).

Casus Decisus
RILEVATO che l'Azienda Ospedaliera di Cosenza propose ricorso, ex art.702 bis cod.proc.civ., innanzi al Tribunale di quella Città, e premesso di essere creditrice nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. di una somma di denaro, incassata dall'Ente di riscossione a seguito di pignoramento presso terzi in esecuzione di una cartella di pagamento, chiese la condanna di Equitalia Servizi Riscossione s.p.a. al pagamento, di detta somma, a suo dire indebitamente trattenuta, dato che la Commissione tributaria provinciale, innanzi alla quale la cartella era stata impugnata dalla stessa Azienda, aveva dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto sgravio da parte dell'Ente impositore. Il Tribunale di Cosenza, con con ordinanza resa il 22.11.2017, riteneva che, in mancanza di un riconoscimento formale da parte dell'amministrazione/ente impositore dell'obbligo di rimborso, la domanda di ripetizione dell'indebito rientrasse nell'ambito della giurisdizione del giudice tributario. Dichiarava, pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione tributaria provinciale di Cosenza. Dopo la regolare traslatio iudicii, la Commissione tributaria provinciale di Cosenza, con ordinanza n.178/2021 depositata il 14 aprile 2021, rilevava non fosse dubbio che, nel caso in esame, la somma non fosse dovuta, come acclarato dalla sentenza irrevocabile con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'avvenuto provvedimento di sgravio da parte dell'Ente impositore. A fronte di ciò, il giudice tributario riteneva che i motivi, spendibili a fondamento della resistenza alla domanda di ripetizione, esulavano dall'esercizio del potere impositivo, versandosi, al più in tema di eventuale eccezione di compensazione e che, pertanto, andava ritenuta sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario/ per cui sollevava conflitto negativo di giurisdizione, chiedendo a questa Corte la conseguente declaratoria. Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod.proc. civ., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario; mentre, le parti del giudizio di merito, alle quali l'ordinanza per il regolamento è stata comunicata, non si sono costituite.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - ORDINANZA 12 gennaio 2022 N. 761