Giu Illegittima l’attribuzione in automatico del cognome paterno
CORTE COSTITUZIONALE - 27 aprile 2022
Massima
La Corte Costituzionale, per mezzo di sentenza, il cui dispositivo sarà pubblicato nelle prossime settimane, si fa portavoce di una pronuncia storica. La stessa è stata resa nota dall’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, la quale ha comunicato che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, con riferimento agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
La Corte ha nello specifico dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l'automatica attribuzione del cognome (considerato elemento fondamentale dell’identità personale) del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.

Casus Decisus
Una famiglia lucana con tre figli, di cui due col cognome materno in quanto nati prima del matrimonio e l’ultimo col cognome paterno, dopo essersi visti respinti, da parte del Comune, la richiesta di estendere il cognome materno anche al terzo figlio, si rivolgevano al Tribunale. Quest’ultimo però validava la risposta del Comune. Gli avvocati di parte sollevavano questione di legittimità Costituzionale trovando l’avallo della Corte d’appello di Potenza che dichiarava la richiesta rilevante e non manifestamente infondata.

Testo della sentenza
CORTE COSTITUZIONALE - 27 aprile 2022

Cosa succederà ora?

Non sarà più automaticamente assegnato il cognome paterno al figlio, ma saranno i genitori, di comune accordo a scegliere quale dei due cognomi attribuire o se attribuirli entrambi e scegliere l’ordine in cui assegnarli. Ciò riguarderà sia i figli nati nel matrimonio che fuori dal matrimonio ma anche i figli adottivi.

In futuro, i genitori con doppio cognome, potranno scegliere solo uno dei due cognomi, attribuendo così al massimo sempre due cognomi. Quest’ultima previsione vuole evitare che ci siano persone che si trovino con una serie infinita di cognomi. Ovviamente sarà il legislatore a dover regolare compiutamente la materia.

 

La sanzione della Corte EDU e la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 2016

Già nel 2014 l’Italia era stata condannata dalla Corte EDU per aver violato i diritti di una coppia di coniugi in quanto negava loro la possibilità di attribuire alla figlia il cognome della madre invece di quello del padre. Tale norma, sottolineava la Corte, deriva da una discriminazione fondata sul sesso dei genitori, in contraddizione con il principio di non discriminazione. Nella sentenza, inoltre, i giudici facevano presente al nostro Paese il dovere di adottare riforme legislative o di altra natura per rimediare alla violazione riscontrata.

Nel 2016 si registra un’altra importante sentenza della Corte costituzionale che con sentenza n. 286 del 2016 disponeva l’illegittimità Costituzionale nella parte in cui non si consentiva ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.

In tal caso, però, il cognome paterno doveva essere attribuito in ogni caso, potendovi aggiungere quello della madre, che veniva sempre per secondo, mentre adesso la coppia di genitori può scegliere se metterli entrambi, in che ordine o se mettere solo quello materno o paterno.

A cura di Giulia Metallo