Giu Prova tardività non imputabile di insinuazione al passivo
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - 02 maggio 2022 N. 13825
Massima
L'istante ha l'onere di provare la non imputabilità a sé sia della causa esterna, sia dell'inerzia sino a quel momento protratta. Anche il secondo profilo rientra nel requisito della non imputabilità della tardività, dovendo l'istante al
riguardo, del pari, prospettare una specifica giustificazione. Onde la dimostrazione della non imputabilità verte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sopra un duplice oggetto: da un lato, la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale attivazione; dall'altro lato, la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente ed il compimento dell'atto, che si vuole utilmente posto in essere. La ratio acceleratoria dell'art. 101 l. fall., volta a contenere le insinuazioni entro un termine dato, ed il riferimento non equivoco della legge alla nozione di non imputabilità determina il rilievo di questa non solo
per l'evento esterno, ma anche per l'avere esso impedito di agire sino al momento in cui lo si è fatto. L'onere della prova ai fini dell'ammissibilità della domanda c.d. ultratardiva attiene, dunque, alla dimostrazione della "non imputabilità", ossia della ragione del mancato adempimento e della influenza sul decorso del termine senza che esso fosse espletato (Cass. 11000/2022)

Casus Decisus
RILEVATO che (omissis) ricorre per cassazione, affidandosi ad un unico motivo, contro il decreto TRIBUNALE di Velletri depositato in data 28.12.2016, n.13372, con cui era stata rigettata la propria opposizione allo stato passivo nell’amministrazione straordinaria di (omissis) S.P.A., così come proposta avverso la decisione con cui il relativo giudice delegato aveva dichiarato la tardività della insinuazione di credito di lavoro. Il tribunale ha premesso che: a) il ricorrente, con domanda del 30.9.2010, prospettava la illegittimità del licenziamento intimatogli dalla opposta il 3 dicembre 2007 e chiedeva la condanna del (omissis) SPA al risarcimento dei danni; b) la stessa domanda era già stata avanzata avanti alla sezione lavoro del medesimo tribunale nel 2008, conseguendone la interruzione del processo con ordinanza del 12 gennaio 2010, stante la rilevata competenza funzionale della sezione fallimentare all'accertamento dei crediti vantati verso la procedura. Il tribunale ha ritenuto l’infondatezza della opposizione in quanto: a) la propria investitura concerne esclusivamente la impugnazione del provvedimento del giudice delegato in punto di tardività della insinuazione; b) non risulta corretta la ricostruzione del giudizio effettuata dall'opponente siccome volta a far accertare che quello avanti al giudice fallimentare sia una mera prosecuzione del contenzioso lavoristico, così smentendo che si tratti di insinuazione tardiva e invocando una mera riassunzione della causa; c) l'accertamento del credito devoluto al giudice delegato corrisponde ad una funzione autonoma che confligge con la tesi della mera riassunzione, occorrendo infatti per l'ammissione al passivo una specifica domanda di credito, né risulta alcuna assegnazione di termine per la riassunzione da parte del giudice del lavoro ma solo la interruzione del giudizio; d) lo stato passivo del Consorzio è oggetto di decreto di esecutività con deposito 4 dicembre 2008, cioè in un'epoca in cui il ricorrente già era informato della procedura di amministrazione straordinaria proprio in virtù della ordinanza di interruzione, emessa il 12 gennaio 2010, conseguendone che il deposito della insinuazione solo il successivo 30 settembre 2010, senza alcuna giustificazione del ritardo, non integra la nozione di ammissibilità della domanda ultratardiva e manca anche una richiesta di rimessione in termini.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - 02 maggio 2022 N. 13825

CONSIDERATO che

Nel motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 428 c.p.c., 24 l.fall., 13 d.lgs. n. 270 del 1999, in relazione all’art.360 co.1 n. 3 c.p.c. e con error in procedendo, dolendosi che, a seguito della ordinanza interruttiva del processo di impugnativa del licenziamento avanti al giudice del lavoro, la riassunzione depositata ai sensi dell’art.303 c.p.c. abbia erroneamente prodotto l’incardinamento dello stesso processo avanti al giudice delegato alla amministrazione straordinaria, ulteriormente errando il giudice assegnatario nella qualificazione della domanda quale insinuazione tardiva al passivo;

2.il ricorso è inammissibile, in ogni suo profilo

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