Giu In caso di opposizione alla revoca della prestazione assistenziale per accertare i diritti costitutivi non è necessaria una nuova domanda
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 09 maggio 2022 N. 14561
Massima
Ai fini della proponibilità dell’azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa.

Casus Decisus
RILEVATO che A seguito di visita medica di revisione disposta in data 29 luglio 2007 l'Inps revocò a L.P. l'indennità di accompagnamento già in godimento avendo accertato che non sussistevano più i requisiti sanitari necessari per l'attribuzione della prestazione assistenziale. 2. L.P. adì il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per ottenere il ripristino della prestazione e, all'esito di una consulenza medico legale, il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda, ne riconobbe i presupposti a decorrere dal 4 ottobre 2010 e non, come chiesto, dalla data della intervenuta revoca. 3. La Corte d'Appello di Napoli, investita del gravame dell'invalido, lorigettò in quanto, in via del tutto preliminare, ritenne che in caso di revoca della prestazione la domanda giudiziaria di ripristino non desse luogo ad una impugnazione del provvedimento amministrativo di revoca ma attenesse piuttosto all'accertamento di un nuovo diritto alla provvidenza diverso, ancorché identico nel contenuto, rispetto a quello estinto per revoca. Conseguentemente ritenne che l'interessato fosse tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa, mancando la quale l'azione poteva e doveva essere dichiarata improponibile in ogni stato e grado del giudizio. L. P. presentava ricorso sulla base di due motivi illustrati da memoria mentre l'Inps ha depositato procura ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze è rimasto intimato. 5. Con ordinanza interlocutoria la sesta sezione della Corte di Cassazione ha sollecitato un intervento nomofilattico della sezione ordinaria sulla questione della necessità per l'assistito di instaurare, in caso di revoca del beneficio, un nuovo procedimento amministrativo ai fini della verifica dei requisiti sanitari e, ove previsti, reddituali necessari ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale anche con riferimento alla perdita del diritto pregresso in caso di esito positivo del (nuovo) accertamento in sede amministrativa. 6. La sezione lavoro, con ordinanza n. 12945 del 13 maggio 2021, all'esito di un'accurata ricostruzione del quadro giurisprudenziale e normativo vigente, ha ravvisato nella questione sottoposta alla sua attenzione - caratterizzata da una giurisprudenza consolidata nel senso della necessità di una nuova domanda amministrativa anche per il caso di revoca della prestazione assistenziale - elementi di valutazione che sono idonei a sollecitarne un ulteriore approfondimento ed ha rimesso gli atti al Primo Presidente evidenziando che la questione, in ragione della natura dei diritti che vengono in rilievo, sia riconducibile tra quelle "di massima di particolare importanza" che ai sensi dell'art. 374 comma 2 c.p.c. possono essere assegnate alle sezioni unite di questa Corte.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 09 maggio 2022 N. 14561 Virgilio Biagio

7. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 42 della legge 24 novembre 2003 n. 326 (testo coordinato del dl. n. 269 del 2003) e dell'art. 38 della Costituzione. Sostiene il ricorrente che, alla luce di quanto disposto dall'art. 42 commi 1 e 3 della legge n. 326 del 2003, la prestazione assistenziale in godimento può essere revocata dall'Inps, e prima ancora dalla ASL, solo all'esito di una compiuta istruttoria, quando venga meno un requisito per beneficiare del diritto alla prestazione assistenziale. Deduce inoltre che l'invalido, nel termine di sei mesi dalla notifica del provvedimento amministrativo, può agire in giudizio per verificare la correttezza della disposta revoca. Ad avviso del ricorrente occorre distinguere la revoca amministrativa fondata su ragioni socio reddituali da quella che trae spunto dalla modificazione delle condizioni sanitarie dell'invalido. Nel primo caso sarà necessaria la presentazione di una nuova domanda amministrativa ed il giudice potrà essere adito solo per effetto del provvedimento, espresso o tacito, di diniego della prestazione. Nel secondo caso, invece, non sarebbe possibile chiedere una nuova visita che confermi o meno gli esiti del procedimento di revoca e dunque l'invalido potrà agire direttamente nel termine di decadenza di sei mesi dalla comunicazione della revoca. Sottolinea che, in tale ultimo caso, l'attività svolta dall'Istituto è di mero accertamento delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento della prestazione e non sarebbe necessaria la proposizione di una preventiva domanda amministrativa. Sostiene, perciò, che erroneamente la Corte diappello avrebbe ritenuto improponibile la domanda giudiziaria sul rilievo della mancanza di una nuova domanda amministrativa. Peraltro, ad avviso del ricorrente, la soluzione avallata dal giudice di appello si porrebbe in contrasto con quanto disposto dall'art. 38 della Costituzione poiché resterebbe preclusa all'invalido la possibilità di ottenere il ripristino della prestazione assistenziale sin dalla data della sua revoca.

8. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 4 della legge 8 agosto 1996 n. 425 (di conversione del d.l. 20 giugno 1996 n. 323) con la quale, al punto 3 quater, si dispone che avverso il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso al giudice ordinario. Deduce il ricorrente che con tale disposizione è stata positivamente prevista la possibilità per l'interessato di agire in giudizio avverso il provvedimento di revoca adottato all'esito della visita medica di revisione. Sottolinea inoltre che nessuna disposizione prescrive che l'invalido debba presentare una nuova domanda amministrativa successivamente alla revoca della originaria prestazione e che, dunque, correttamente il ricorrente aveva proposto il suo ricorso direttamente avverso il verbale della Commissione Medica di verifica ASL CE. Evidenzia in proposito che il legislatore è intervenuto per eliminare i ricorsi amministrativi prima vigenti anche per le prestazioni assistenziali ma che perciò non ha anche escluso la possibilità per l'invalido di agire direttamente davanti al giudice senza dover prima instaurare un nuovo procedimento amministrativo. Con la memoria illustrativa depositata nel corso del giudizio, inoltre, ha sottolineato che la revoca è provvedimento che interviene successivamente al verbale della commissione e che diviene definitivo solo se non impugnato nel termine di sei mesi ovvero se confermato dal giudice. Evidenzia ancora che, nella specie, al provvedimento di revoca della prestazione non era stata data concretamente attuazione, essendo la questione ancora sub iudice. Rileva che l'art. 42 della legge n. 326 del 2003, al comma 4, stabilisce che nel caso di mancata conferma del beneficio in godimento all'esito della valutazione medico legale in sede di revisione "è disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera dalla data della verifica" da intendersi come comunicazione del verbale della commissione. Richiama al riguardo la Circolare dell'Inps n. 77 del 2008 e la sentenza della Cassazione n. 8970 del 2018.

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P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.