7. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 42 della legge 24 novembre 2003 n. 326 (testo coordinato del dl. n. 269 del 2003) e dell'art. 38 della Costituzione. Sostiene il ricorrente che, alla luce di quanto disposto dall'art. 42 commi 1 e 3 della legge n. 326 del 2003, la prestazione assistenziale in godimento può essere revocata dall'Inps, e prima ancora dalla ASL, solo all'esito di una compiuta istruttoria, quando venga meno un requisito per beneficiare del diritto alla prestazione assistenziale. Deduce inoltre che l'invalido, nel termine di sei mesi dalla notifica del provvedimento amministrativo, può agire in giudizio per verificare la correttezza della disposta revoca. Ad avviso del ricorrente occorre distinguere la revoca amministrativa fondata su ragioni socio reddituali da quella che trae spunto dalla modificazione delle condizioni sanitarie dell'invalido. Nel primo caso sarà necessaria la presentazione di una nuova domanda amministrativa ed il giudice potrà essere adito solo per effetto del provvedimento, espresso o tacito, di diniego della prestazione. Nel secondo caso, invece, non sarebbe possibile chiedere una nuova visita che confermi o meno gli esiti del procedimento di revoca e dunque l'invalido potrà agire direttamente nel termine di decadenza di sei mesi dalla comunicazione della revoca. Sottolinea che, in tale ultimo caso, l'attività svolta dall'Istituto è di mero accertamento delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento della prestazione e non sarebbe necessaria la proposizione di una preventiva domanda amministrativa. Sostiene, perciò, che erroneamente la Corte diappello avrebbe ritenuto improponibile la domanda giudiziaria sul rilievo della mancanza di una nuova domanda amministrativa. Peraltro, ad avviso del ricorrente, la soluzione avallata dal giudice di appello si porrebbe in contrasto con quanto disposto dall'art. 38 della Costituzione poiché resterebbe preclusa all'invalido la possibilità di ottenere il ripristino della prestazione assistenziale sin dalla data della sua revoca.
8. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 4 della legge 8 agosto 1996 n. 425 (di conversione del d.l. 20 giugno 1996 n. 323) con la quale, al punto 3 quater, si dispone che avverso il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso al giudice ordinario. Deduce il ricorrente che con tale disposizione è stata positivamente prevista la possibilità per l'interessato di agire in giudizio avverso il provvedimento di revoca adottato all'esito della visita medica di revisione. Sottolinea inoltre che nessuna disposizione prescrive che l'invalido debba presentare una nuova domanda amministrativa successivamente alla revoca della originaria prestazione e che, dunque, correttamente il ricorrente aveva proposto il suo ricorso direttamente avverso il verbale della Commissione Medica di verifica ASL CE. Evidenzia in proposito che il legislatore è intervenuto per eliminare i ricorsi amministrativi prima vigenti anche per le prestazioni assistenziali ma che perciò non ha anche escluso la possibilità per l'invalido di agire direttamente davanti al giudice senza dover prima instaurare un nuovo procedimento amministrativo. Con la memoria illustrativa depositata nel corso del giudizio, inoltre, ha sottolineato che la revoca è provvedimento che interviene successivamente al verbale della commissione e che diviene definitivo solo se non impugnato nel termine di sei mesi ovvero se confermato dal giudice. Evidenzia ancora che, nella specie, al provvedimento di revoca della prestazione non era stata data concretamente attuazione, essendo la questione ancora sub iudice. Rileva che l'art. 42 della legge n. 326 del 2003, al comma 4, stabilisce che nel caso di mancata conferma del beneficio in godimento all'esito della valutazione medico legale in sede di revisione "è disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera dalla data della verifica" da intendersi come comunicazione del verbale della commissione. Richiama al riguardo la Circolare dell'Inps n. 77 del 2008 e la sentenza della Cassazione n. 8970 del 2018.
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P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.