CASSAZIONE, SEZIONE VI - ORDINANZA 07 dicembre 2021 N. 38884
Massima
Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali
(Cass. n. 25632/17)
La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro
(Cass. n. 17194/15, 25569/11).
Casus Decisus
Rilevato che:
La Corte d'appello di Firenze respingeva - confermando la sentenza del Tribunale di Pisa - il gravame proposto da
C.S. con il quale quest'ultimo ha censurato la valutazione del giudice di primo grado circa la natura di titolo esecutivo del mutuo fondiario, per essere lo stesso, a suo dire, un contratto condizionato che non avrebbe potuto essere posto a fondamento dell'esecuzione, essendo stata la consegna della somma mutuata, differita nel tempo. In particolare, secondo l'appellante l'erogazione della somma oggetto di mutuo sarebbe stata subordinata all'adempimento degli obblighi previsti nel contratto (attestazione notarile dell'avvenuta iscrizione ipotecaria di primo grado e stipula di polizza assicurativa a favore della banca), per cui la somma finanziata sarebbe rimasta nella disponibilità della banca, sino all'adempimento delle prestazioni.
A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte d'appello ha ritenuto che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del denaro, ma è sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario ricavabile dall'integrazione del contratto di mutuo con il separato atto di quietanza a saldo.
Contro la sentenza della medesima Corte d'Appello, C.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un
unico motivo, illustrato da memoria.
Testo della sentenza
CASSAZIONE, SEZIONE VI - ORDINANZA 07 dicembre 2021 N. 38884
CONSIDERATO che:
Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione
dell'art. 474 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3
c.p.c., perché erroneamente la Corte distrettuale aveva ritenuto
che il contratto di mutuo fondiario costituisse un autosufficiente
titolo esecutivo, quando invece aveva la natura, nella specie, di
contratto condizionato di mutuo, non essendo stata documentata la
traditio della somma mutuata non poteva essere posto a fondamento
dell'esecuzione di cui all'atto di precetto opposto.
Il motivo è manifestamente inammissibile, ex art. 360 bis
c.p.c.
[...]
Nel caso di specie, la Corte del merito ha accertato che la
somma era stata messa a disposizione del mutuatario, che ne aveva
rilasciato quietanza di saldo, anche se poi parte di essa era stata
vincolata a deposito infruttifero a garanzia del corretto
adempimento degli obblighi accessori in capo al mutuatario
(deposito che ha costituito una mera cautela contrattuale di cui si
è avvalsa la banca). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.