verificatosi nel caso di specie, avuto riguardo al “petitum” in concreto proposto) e chiedere il relativo accertamento, oltre ad invocare l’emissione di provvedimenti conseguenti, implica che il giudice adito debba necessariamente controllare quell'esercizio e, dunque, comportando una discussione ed un accertamento su di esso, determina
indispensabilmente la riconducibilità della controversia nell’ambito della giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. citato (in questo senso v. anche Cass. SU n. 20682/2018 e SU n. 4830/2020, non massimate).
CONSIDERATO che
Rilevano queste Sezioni unite che, per come desumibile dal complessivo “petitum” sostanziale dedotto dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, l’attuale società ricorrente aveva – per quanto univocamente evincibile anche dal riportato svolgimento in fatto della vicenda giudiziale – invocato (v. pagg. 10 del ricorso) l’illegittimità della comunicazione di risoluzione del Comune concedente, l’accertamento dell’inadempimento di quest’ultimo rispetto ai contenuti dell’art. 4 della concessione e del comportamento dello stesso contrario a buona fede e correttezza in fase di esecuzione anche con riferimento all’art. 7 della stessa concessione, il tutto, però, previo accertamento e preventiva dichiarazione, in via preliminare, dell’illegittimità della concessione in questione per la falsità della documentazione allegata relativamente all’attestata conformità dell’immobile alle regole edilizie ed urbanistiche. Nel caso di specie la ricorrente ha, quindi, proposto espressamente una domanda – da valutare in linea preliminare - con cui ha prospettato che la concessione avrebbe dovuto essere considerata illegittima (invocandone la relativa declaratoria) e che da tale illegittimità sarebbe derivata la legittimità della sospensione della sua obbligazione a corrispondere i canoni dipendenti dal conseguente contratto di locazione, da cui la contestazione della legittimità della pretesa di risoluzione formulata dal Comune di Luserna per inadempimento di essa ricorrente. Pertanto, quest’ultima, con la domanda avanzata dinanzi al citato Tribunale regionale di giustizia amministrativa, ha espressamente chiesto l'accertamento dell’illegittimità di detta concessione, donde la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, con la conseguenza che la medesima è attratta nella sfera giurisdizionale del giudice amministrativo (cfr. Cass. SU n. 20939/2011 e Cass. SU n. 16459/2020).
In altri termini, va ritenuto che nella fattispecie, essendo stato invocato espressamente con la domanda l'accertamento preventivo della illegittimità della concessione, come presupposto per farne discendere l’insussistenza dell’obbligazione di essa ricorrente (e, quindi, l’infondatezza del rimedio risolutorio al quale aveva fatto ricorso il citato Comune ai sensi dell’art. 1465 c.c.), l’oggetto della causa intentata dinanzi al suddetto Tribunale regionale di giustizia amministrativa è riconducibile all'àmbito delle controversie su atti e provvedimenti relativi alla concessione, atteso che - quale che sia la natura del fenomeno concessorio - il riferimento agli atti e ai provvedimenti è di tale ampiezza da comprendere il momento costitutivo della concessione (a prescindere dalla tesi che si ritenga di condividere sulla sua natura) e, quindi, da attrarre alla giurisdizione esclusiva la relativa controversia. L'esegesi della previsione dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. (come è stato osservato da queste Sezioni unite, da ultimo, con l’ordinanza n. 23540 del 2019, ancorché a proposito della più complessa previsione della lettera c) della stessa norma), si giustifica a maggior ragione, ove ve ne fosse bisogno, alla luce della norma-cornice di cui al comma 1 dell'art. 7 c.p.a., che, in linea generale, nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, individua tale giurisdizione come comprensiva delle controversie su «i diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posto in essere da pubbliche amministrazioni».
Poiché la fattispecie che porta all'insorgenza della concessione vede necessariamente coinvolto, quale che sia la natura che si voglia attribuire al fenomeno, l'esercizio del potere della P.A., che si esprime con i provvedimenti e gli atti che portano alla nascita della concessione, postulare con una domanda che la concessione è illegittima (come verificatosi nel caso di specie, avuto riguardo al “petitum” in concreto proposto) e chiedere il relativo accertamento, oltre ad invocare l’emissione di provvedimenti conseguenti, implica che il giudice adito debba necessariamente controllare quell'esercizio e, dunque, comportando una discussione ed un accertamento su di esso, determina indispensabilmente la riconducibilità della controversia nell’ambito della giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. citato (in questo senso v. anche Cass. SU n. 20682/2018 e SU n. 4830/2020, non massimate).
Per tali complessive ragioni, quindi, il formulato regolamento deve essere risolto nel senso della dichiarazione dell’appartenenza della controversia in questione alla giurisdizione del giudice amministrativo, con la derivante rimessione delle parti dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, avanti al quale la causa pende, che provvederà a regolare anche le spese dell’esperito rimedio ex art. 41 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo,