Giu Giurisdizione giudice amministrativo per illegittimità della concessione Comunale
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - ORDINANZA 13 maggio 2022 N. 15374
Massima
Poiché la fattispecie che porta all'insorgenza della concessione vede necessariamente coinvolto, quale che sia la natura che si voglia attribuire al fenomeno, l'esercizio del potere della P.A., che si esprime con i provvedimenti e gli atti che portano alla nascita della concessione, postulare con una domanda che la concessione è illegittima (come
verificatosi nel caso di specie, avuto riguardo al “petitum” in concreto proposto) e chiedere il relativo accertamento, oltre ad invocare l’emissione di provvedimenti conseguenti, implica che il giudice adito debba necessariamente controllare quell'esercizio e, dunque, comportando una discussione ed un accertamento su di esso, determina
indispensabilmente la riconducibilità della controversia nell’ambito della giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. citato (in questo senso v. anche Cass. SU n. 20682/2018 e SU n. 4830/2020, non massimate).

Casus Decisus
RILEVATO che Con ricorso notificato il 26 ottobre 2020 la M.E. s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige il Comune di Luserna al fine di sentir: 1) accertare e dichiarare preliminarmente l’illegittimità della concessione n. 43 del 26 giugno 2017, per aver il citato Comune allegato all’atto planimetrie non corrispondenti allo stato di fatto, dichiarato la conformità dell’immobile alle regole edilizie ed urbanistiche smentita dalla non corrispondenza tra lo stato approvato con prot. n. 2836 del 2009 e lo stato dei luoghi, nonché dichiarato che era in corso il cambio di destinazione d’uso, mai effettuato; 2) accertare e dichiarare, sempre in via preliminare, l’infondatezza e l’illegittimità della nota prot. 2875/TU del 23 ottobre 2018 e della nota prot. 534/UT del 29 marzo 2019 con cui lo stesso Comune aveva comunicato ad essa ricorrente l’intervenuto risoluzione, per asserito inadempimento della concessionaria, della menzionata concessione n. 43 del 26 giugno 2017 intimata dal medesimo Comune; 3) accertare e dichiarare l’inadempimento del Comune di Luserna con riferimento al disposto dell’art. 4 della concessione in discorso e il suo obbligo a rimborsare alla ricorrente gli investimenti effettuati; 4) accertare e dichiarare l’inadempimento del Comune di Luserna agli obblighi di cui alla indicata concessione e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni elencati a favore di essa società ricorrente; 5) accertare e dichiarare l’intervenuta risoluzione della suddetta concessione, per fatto e colpa dello stesso Comune; 6) disporsi l’annullamento di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento causalmente riconducibile alla concessione e lesivo degli interessi di essa ricorrente, oltre all’integrale rifusione delle spese di lite. Si costituiva in giudizio, con memoria depositata il 24 maggio 2021, il Comune di Luserna, il quale, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, formulando, altresì, ulteriori eccezioni e, in subordine, instando per il rigetto del merito del ricorso. Con riferimento all’eccepito difetto di giurisdizione detto Comune evidenziava che la ratio sottesa alla previsione di esclusione dalla giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 104/2010 (c.d. c.p.a.) fosse da rinvenirsi – conformemente agli ordinari criteri di riparto della giurisdizione - nell’esercizio o meno da parte della P.A. di un potere autoritativo e, in particolare, nell’avvenuta valutazione di interessi pubblici sottesi al provvedimento impugnato, evidenziando, in special modo, la sussistenza, nella vicenda dedotta in causa, di una risoluzione intervenuta sulla base delle sole norme di diritto privato e, in particolare, ai sensi dell’art. 1456 c.c., e, quindi, della presenza di comportamenti, tenuti dalle parti, in regime di parità, con conseguente appartenenza della controversia alla giurisdizione ordinaria. Instauratosi il contraddittorio, la M.E. s.r.l. ha proposto, in pendenza del giudizio amministrativo, regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi a queste Sezioni unte, ai sensi degli artt. 37 e 41 c.p.c., nonché dell’art. 10 c.p.a. A sostegno del formulato ricorso la citata società ha inteso porre in risalto che, con la domanda formulata dinanzi al citato Tribunale regionale di giustizia amministrativa, essa, impugnando preliminarmente la predetta concessione, aveva inteso contestare la pretestuosità e l’illegittimità della condotta del Comune di Luserna di invocare la risoluzione del rapporto per mancato pagamento del canone, la sospensione della cui corresponsione era, tuttavia, intervenuta a seguito della scoperta che lo stesso Comune aveva concesso in godimento un immobile destinato espressamente ad attività produttiva ma privo delle necessaria caratteristiche urbanistiche ed edilizie. Pertanto, la controversia era stata promossa per il rifiuto della P.A. di riconoscere i diritti pretesi dal concessionario, coinvolgendo il contenuto dell’atto concessorio, cioè i diritti e gli obblighi della stessa Amministrazione e del concessionario, ragion per cui la causa si sarebbe dovuta considerare appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo. Ha resistito con controricorso l’intimato Comune di Luserna, insistendo per l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che la causa verteva sulla risoluzione intervenuta in base alle sole norme di diritto privato in posizione paritaria e, in particolare, dell’art. 1465 c.c., anche a prescindere dalla qualificazione del rapporto come concessione o come contratto di locazione, sottolineando come neanche l’eventuale eccezione di inadempimento sollevata avrebbe potuto comportare un mutamento di giurisdizione, considerato che alcun esercizio di poteri pubblici – neppure mediato – poteva rinvenirsi nell’avversa prospettazione della vicenda fattuale. Il difensore della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c. .

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - ORDINANZA 13 maggio 2022 N. 15374 Pietro Curzio

CONSIDERATO che

Rilevano queste Sezioni unite che, per come desumibile dal complessivo “petitum” sostanziale dedotto dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, l’attuale società ricorrente aveva – per quanto univocamente evincibile anche dal riportato svolgimento in fatto della vicenda giudiziale – invocato (v. pagg. 10 del ricorso) l’illegittimità della comunicazione di risoluzione del Comune concedente, l’accertamento dell’inadempimento di quest’ultimo rispetto ai contenuti dell’art. 4 della concessione e del comportamento dello stesso contrario a buona fede e correttezza in fase di esecuzione anche con riferimento all’art. 7 della stessa concessione, il tutto, però, previo accertamento e preventiva dichiarazione, in via preliminare, dell’illegittimità della concessione in questione per la falsità della documentazione allegata relativamente all’attestata conformità dell’immobile alle regole edilizie ed urbanistiche. Nel caso di specie la ricorrente ha, quindi, proposto espressamente una domanda – da valutare in linea preliminare - con cui ha prospettato che la concessione avrebbe dovuto essere considerata illegittima (invocandone la relativa declaratoria) e che da tale illegittimità sarebbe derivata la legittimità della sospensione della sua obbligazione a corrispondere i canoni dipendenti dal conseguente contratto di locazione, da cui la contestazione della legittimità della pretesa di risoluzione formulata dal Comune di Luserna per inadempimento di essa ricorrente. Pertanto, quest’ultima, con la domanda avanzata dinanzi al citato Tribunale regionale di giustizia amministrativa, ha espressamente chiesto l'accertamento dell’illegittimità di detta concessione, donde la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, con la conseguenza che la medesima è attratta nella sfera giurisdizionale del giudice amministrativo (cfr. Cass. SU n. 20939/2011 e Cass. SU n. 16459/2020).

In altri termini, va ritenuto che nella fattispecie, essendo stato invocato espressamente con la domanda l'accertamento preventivo della illegittimità della concessione, come presupposto per farne discendere l’insussistenza dell’obbligazione di essa ricorrente (e, quindi, l’infondatezza del rimedio risolutorio al quale aveva fatto ricorso il citato Comune ai sensi dell’art. 1465 c.c.), l’oggetto della causa intentata dinanzi al suddetto Tribunale regionale di giustizia amministrativa è riconducibile all'àmbito delle controversie su atti e provvedimenti relativi alla concessione, atteso che - quale che sia la natura del fenomeno concessorio - il riferimento agli atti e ai provvedimenti è di tale ampiezza da comprendere il momento costitutivo della concessione (a prescindere dalla tesi che si ritenga di condividere sulla sua natura) e, quindi, da attrarre alla giurisdizione esclusiva la relativa controversia. L'esegesi della previsione dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. (come è stato osservato da queste Sezioni unite, da ultimo, con l’ordinanza n. 23540 del 2019, ancorché a proposito della più complessa previsione della lettera c) della stessa norma), si giustifica a maggior ragione, ove ve ne fosse bisogno, alla luce della norma-cornice di cui al comma 1 dell'art. 7 c.p.a., che, in linea generale, nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, individua tale giurisdizione come comprensiva delle controversie su «i diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posto in essere da pubbliche amministrazioni».

Poiché la fattispecie che porta all'insorgenza della concessione vede necessariamente coinvolto, quale che sia la natura che si voglia attribuire al fenomeno, l'esercizio del potere della P.A., che si esprime con i provvedimenti e gli atti che portano alla nascita della concessione, postulare con una domanda che la concessione è illegittima (come verificatosi nel caso di specie, avuto riguardo al “petitum” in concreto proposto) e chiedere il relativo accertamento, oltre ad invocare l’emissione di provvedimenti conseguenti, implica che il giudice adito debba necessariamente controllare quell'esercizio e, dunque, comportando una discussione ed un accertamento su di esso, determina indispensabilmente la riconducibilità della controversia nell’ambito della giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. citato (in questo senso v. anche Cass. SU n. 20682/2018 e SU n. 4830/2020, non massimate).

Per tali complessive ragioni, quindi, il formulato regolamento deve essere risolto nel senso della dichiarazione dell’appartenenza della controversia in questione alla giurisdizione del giudice amministrativo, con la derivante rimessione delle parti dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, avanti al quale la causa pende, che provvederà a regolare anche le spese dell’esperito rimedio ex art. 41 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo,