Giu Donazione e azione revocatoria
CASSAZIONE, SEZIONE VI - ORDINANZA 17 maggio 2022 N. 15866
Massima
«per l’esercizio dell’azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale» (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019, Rv. 654936 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001, Rv. 549698 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/09/1996, Rv. 499434 – 01; più di recente: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11121 del 10/06/2020, Rv. 658141 – 01 con la precisazione per cui, nel caso di credito litigioso – comunque idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria – per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all’atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell’illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito).

«in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso (es., in caso di conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di “facere” infungibile)» con la precisazione che rimangono «invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo» (cfr., in tal senso, ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3470 del 15/02/2007, Rv. 598224 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15310 del 07/07/2007, Rv. 598607 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24757 del 07/10/2008, Rv. 604814 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012, Rv. 621268 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26151 del 12/12/2014, Rv. 633695 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015, Rv. 635807 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25733 del 22/12/2015, Rv. 638077 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018, Rv. 649739 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021, Rv. 661147 – 01).

Non solo la prova della conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie «può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 5618 del 22/03/2016, Rv. 639362 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27546 del 30/12/2014, Rv. 633992 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 17/08/2011, Rv. 619033 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005, Rv. 579523 – 01), ma, più in particolare, si è specificamentestatuito che «la prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente» (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019, Rv. 652471 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/03/2009, Rv. 607194 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 8804 del 17/03/2022, non massimata).

Casus Decisus
RILEVATO che V. P. ha agito in giudizio nei confronti del proprio debitore L.T., del coniuge e della figlia di quest’ultimo, Maria A. e L. T., nonché nei confronti della Immobiliare (omissis) S.r.l., per ottenere la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di un atto di donazione di alcune unità immobiliari e di un atto di vendita di un appezzamento di terreno, posti in essere da L.T. in favore, rispettivamente, della figlia e della moglie (l’atto di donazione), nonché della società (l’atto di vendita). La domanda è stata accolta dal Tribunale di Fermo. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono, con distinti ricorsi, entrambi formulati sulla base di due motivi, sia L. T. che M. A. e L.T., quest’ultima anche in qualità di legale rappresentante della Immobiliare (omissis) S.r.l.. Resiste, con distinti controricorsi, la P.. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Testo della sentenza
CASSAZIONE, SEZIONE VI - ORDINANZA 17 maggio 2022 N. 15866 Amendola Adelaide

1. Con il primo motivo del suo ricorso, L. T. denunzia «Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento all’atto pubblico di donazione a rogito Notaio Dott. Alfonso Rossi Rep. n. 208125, Racc. n. 25464, stipulato in data 22/06/2006».

Con il primo motivo del loro ricorso, L. T. e M. A. denunziano «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cc in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 cpc atto di donazione sopra meglio specificato».

[...]

In primo luogo, va rilevata l’inammissibilità del ricorso, con riguardo all’indicato atto di donazione, in relazione alla posizione dalla Immobiliare (omissis) S.r.l., per difetto di interesse, non essendo la stessa parte di tale atto. Il ricorso, sotto tale profilo, è da ritenere ammissibile solo in quanto proposto da L.T. e M. A. in proprio, oltre che da L. T. In ogni caso, i motivi di ricorso in esame sono manifestamente infondati.

[...]

2. Con il secondo motivo del suo ricorso, Lamberto Teodori denunzia «Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento all’atto pubblico di compravendita Rep. n. 14607 del 05/06/2007 a rogito Notaio Avv. Sergio Sanangelatoni» Con il secondo motivo del loro ricorso, Lucia Teodori e Maria Alesiani denunziano «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cc in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 cpc atto di compravendita sopra meglio specificato». Gli indicati motivi di ricorso hanno ad oggetto l’atto di compravendita in favore della Immobiliare Lucia S.r.l., pongono le medesime questioni e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

[...]

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c..

[...]

per questi motivi

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso;

- condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.