«in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso (es., in caso di conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di “facere” infungibile)» con la precisazione che rimangono «invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo» (cfr., in tal senso, ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3470 del 15/02/2007, Rv. 598224 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15310 del 07/07/2007, Rv. 598607 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24757 del 07/10/2008, Rv. 604814 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012, Rv. 621268 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26151 del 12/12/2014, Rv. 633695 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015, Rv. 635807 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25733 del 22/12/2015, Rv. 638077 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018, Rv. 649739 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021, Rv. 661147 – 01).
Non solo la prova della conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie «può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 5618 del 22/03/2016, Rv. 639362 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27546 del 30/12/2014, Rv. 633992 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 17/08/2011, Rv. 619033 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005, Rv. 579523 – 01), ma, più in particolare, si è specificamentestatuito che «la prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente» (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019, Rv. 652471 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/03/2009, Rv. 607194 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 8804 del 17/03/2022, non massimata).
1. Con il primo motivo del suo ricorso, L. T. denunzia «Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento all’atto pubblico di donazione a rogito Notaio Dott. Alfonso Rossi Rep. n. 208125, Racc. n. 25464, stipulato in data 22/06/2006».
Con il primo motivo del loro ricorso, L. T. e M. A. denunziano «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cc in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 cpc atto di donazione sopra meglio specificato».
[...]
In primo luogo, va rilevata l’inammissibilità del ricorso, con riguardo all’indicato atto di donazione, in relazione alla posizione dalla Immobiliare (omissis) S.r.l., per difetto di interesse, non essendo la stessa parte di tale atto. Il ricorso, sotto tale profilo, è da ritenere ammissibile solo in quanto proposto da L.T. e M. A. in proprio, oltre che da L. T. In ogni caso, i motivi di ricorso in esame sono manifestamente infondati.
[...]
2. Con il secondo motivo del suo ricorso, Lamberto Teodori denunzia «Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento all’atto pubblico di compravendita Rep. n. 14607 del 05/06/2007 a rogito Notaio Avv. Sergio Sanangelatoni» Con il secondo motivo del loro ricorso, Lucia Teodori e Maria Alesiani denunziano «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cc in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 cpc atto di compravendita sopra meglio specificato». Gli indicati motivi di ricorso hanno ad oggetto l’atto di compravendita in favore della Immobiliare Lucia S.r.l., pongono le medesime questioni e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.
[...]
3. Il ricorso è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c..
[...]
per questi motivi
La Corte:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.