n. 108 del 1996, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza
tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996. (vedi Cass. S.U. n. 16303/2018; Cass. 1464/2019)
Anche se nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto
ministeriale del 25 marzo 2003) “in ragione dell’esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all’interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.3. iii)”. (sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020)
1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art 644 comma 3° prima parte e comma 4° c.p.. dell’art. 2 comma 1° della L n. 108/1996 e dell’art. 2 bis L n. 2/2009. Lamenta il ricorrente l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che esigenze di omogeneità impongano di utilizzare la medesima formula di calcolo adottata da Banca Italia ai fini della rilevazione statistica del TEGM anche per la determinazione matematica del TEG del singolo rapporto ai fini del verifica del superamento del tasso soglia, e ciò in relazione alla chiara lettera dell’art. 644 cod. pen. e dell’art. 32 L. 108/96, che non consentono di escludere alcune voci di costo di finanziamento (in particolare le commissione di massimo scoperto) ai fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura.
2. Il motivo è fondato.
[...]
Ne consegue che non ha nessun rilievo che, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. emanate prima del 2009, la Banca d’Italia non inserisse le commissioni di massimo scoperto. Peraltro, tale voce economica è comunque stata indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 e i relativi valori possono essere utilizzati con il criterio sopra illustrato. D’altra parte, la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inserissero nel calcolo di esso una particolare voce, come la commissione di massimo scoperto, che, secondo la definizione data dall’art. 644 comma 5° cod. pen., avrebbe dovuto essere inclusa, rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituivano applicazione, per essere la rilevazione stata effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge imponeva di considerare. Infine, a prescindere dal rilievo che le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 16303/2018, con l’elaborazione del predetto meccanismo che fa capo alla CMS soglia, hanno individuato una soluzione che consente di comparare dati omogenei, in ogni caso, non è condivisibile l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui costituirebbe elemento imprescindibile ai fini di accertare l’usurarietà del tasso applicato l’omogeneità dei termini di comparazione.
[...]
3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. per motivazione apparente nella parte in cui non è stata ammessa la CTU.
4. Il motivo è assorbito. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione per nuovo esame per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione per nuovo esame per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.