Giu Calcolo dei tassi usurari
Corte di Cassazione sez. 1 - ORDINANZA 18 maggio 2022 N. 16077
Massima
In materia di contratto di conto corrente bancario, ed in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge
n. 108 del 1996, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza
tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996. (vedi Cass. S.U. n. 16303/2018; Cass. 1464/2019)

Anche se nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto
ministeriale del 25 marzo 2003) “in ragione dell’esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all’interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.3. iii)”. (sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020)

Casus Decisus
RILEVATO che Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6537/2016, depositata il 24.5.2016 - nella causa instaurata da L.M.G., titolare della ditta individuale (omissis), diretta ad ottenere la condanna della Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l. alla ripetizione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi usurari, anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese non dovute, etc. – ha rigettato tutte le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla banca convenuta, ha condannato il Longo al pagamento della somma di € 32.853,64, oltre interessi. Il giudice di primo grado ha osservato, per quanto rileva nel presente procedimento, che l’applicazione delle Istruzioni della Banca d’Italia, al fine di verificare l’eventuale superamento del tasso soglia anti usura, risponde all’ineludibile esigenza logica e metodologica di avere a disposizioni dati omogenei da raffrontare, atteso che un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi condurrebbe ad un risultato privo di attendibilità scientifica. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Milano ha ritenuto non ravvisarsi gli estremi per disattendere o disapplicare le Istruzioni in oggetto. Con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. del 20.06.2017, la Corte d’Appello di Milano, ritenendo che l’appello non avesse una ragionevole probabilità di essere accolto, lo dichiarava inammissibile. In particolare, la Corte d’Appello ha evidenziato che il periodo in contestazione è antecedente alla normativa di carattere innovativo di cui all’art. 2 bis comma 2° Del D.L. 185/2018 entrato in vigore il 31.12.2009, con la conseguenza che correttamente il giudice di primo grado ha escluso la commissione di massimo ai fini della determinazione del TEG del singolo rapporto bancario. In proposito, è stato corretto applicare le istruzioni delle Banca d’Italia non tanto per il valore vincolante delle stesse quanto per la correttezza del criterio applicato, che tende ad equiparare dati omogenei. Avverso la sentenza di primo grado (essendo questa, a norma dell’art. 348 ter comma 3° cod. proc. civ., il provvedimento impugnabile in caso di declaratoria di inammissibilità dell’appello) ha proposto ricorso per cassazione L.M.G. affidandolo a due motivi. Il Banco B.P.M. s.p.a. , nella sua qualità di mandatario di Banca BPM s.p.a., quale conferitaria del ramo d’azienda di Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l., ha resistito in giudizio con controricorso ed ha depositato, altresì, la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Testo della sentenza
Corte di Cassazione sez. 1 - ORDINANZA 18 maggio 2022 N. 16077

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art 644 comma 3° prima parte e comma 4° c.p.. dell’art. 2 comma 1° della L n. 108/1996 e dell’art. 2 bis L n. 2/2009. Lamenta il ricorrente l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che esigenze di omogeneità impongano di utilizzare la medesima formula di calcolo adottata da Banca Italia ai fini della rilevazione statistica del TEGM anche per la determinazione matematica del TEG del singolo rapporto ai fini del verifica del superamento del tasso soglia, e ciò in relazione alla chiara lettera dell’art. 644 cod. pen. e dell’art. 32 L. 108/96, che non consentono di escludere alcune voci di costo di finanziamento (in particolare le commissione di massimo scoperto) ai fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura.

2. Il motivo è fondato.

[...]

Ne consegue che non ha nessun rilievo che, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. emanate prima del 2009, la Banca d’Italia non inserisse le commissioni di massimo scoperto. Peraltro, tale voce economica è comunque stata indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 e i relativi valori possono essere utilizzati con il criterio sopra illustrato. D’altra parte, la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inserissero nel calcolo di esso una particolare voce, come la commissione di massimo scoperto, che, secondo la definizione data dall’art. 644 comma 5° cod. pen., avrebbe dovuto essere inclusa, rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituivano applicazione, per essere la rilevazione stata effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge imponeva di considerare. Infine, a prescindere dal rilievo che le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 16303/2018, con l’elaborazione del predetto meccanismo che fa capo alla CMS soglia, hanno individuato una soluzione che consente di comparare dati omogenei, in ogni caso, non è condivisibile l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui costituirebbe elemento imprescindibile ai fini di accertare l’usurarietà del tasso applicato l’omogeneità dei termini di comparazione.

[...]

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. per motivazione apparente nella parte in cui non è stata ammessa la CTU.

4. Il motivo è assorbito. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione per nuovo esame per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione per nuovo esame per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.