Giu Forma procura in Cassazione
CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. VI - 1 - ORDINANZA 20 maggio 2022 N. 16440
Massima
La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal cit. art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della pro-cura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente (Cass. Sez. U. 1 giugno 2021, n. 15177).

Casus Decisus
1. — E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Perugia del 9 marzo 2020 con cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale di J.I., nato in Nigeria. 2. — Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato un atto denominato «di costituzione», in cui non sono svolte difese.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. VI - 1 - ORDINANZA 20 maggio 2022 N. 16440 Di Marzio Maura

1. ? Col primo motivo sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 8 d.lgs. n. 25/2008, 3 e 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007 e l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla situazione esistente nell’Edo State, oltre che il mancato svolgimento di attività istruttoria. 
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2. ? Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate sul tema della nullità della procura conferita al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la decisione di merito che definisce la domanda di protezione internazionale. 

[...]

Secondo le Sezioni Unite, dunque, il ricorso per cassazione è inammissibile non solo ove manchi l’indicazione della data del conferimento della procura successiva alla comunicazione del provvedimento e difetti l’indicazione del provvedimento impugnato, malgrado l’autentica della firma della procura speciale effettuata dal difensore, ma in altre due ipotesi: ove il testo della procura faccia menzione del provvedimento da impugnare, ma manchi, pur sempre, l’indicazione della data del conferimento della procura stessa; ove la procura rechi sia la firma che la data postuma rispetto al provvedimento impugnato e comunicato, ma il difensore si sia limitato ad asseverare la firma senza compiere alcuna certificazione in ordine alla posteriorità della data (sent. cit., in motivazione, punti 41 e 42).

Tale disciplina, come è noto, ha superato di recente pure il vaglio di costituzionalità, avendo il Giudice delle leggi riconosciuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, comma 13, cit. sollevate dalla terza sezione civile di questa Corte (Cass. 23 giugno 2021, n. 17970), in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, agli artt. 46, 18 e 19.2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), nonché agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (Corte cost. sent. n. 13 del 20 gennaio 2022). Facendo applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è inammissibile. Esso non reca, infatti, alcuna certificazione quanto al fatto che la procura ad litem sia stata conferita in data successiva rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.

3. ? Nulla è da statuire in punto di spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

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