Giu Gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla fideiussione compiuti in pregiudizio delle ragioni creditorie, sono soggetti all'azione revocatoria se sussistono consapevolezza e accreditamento
CASSAZIONE, SEZIONE VI - ORDINANZA 15 aprile 2021 N. 9886
Massima
Il credito della banca nasce al momento stesso dell'accredito e non già per effetto di successive operazioni di prelievo o per la sopravvenuta revoca dell'affido.

In tema di azione revocatoria, la relazione cronologica fra il credito tutelato dell'atto impugnato per revocazione va
apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, del tempo
dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato (Cass. 27/06/2002, n. 9349).

L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dello avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. Con la conseguenza che il trasferimento immobiliare per cui è causa deve considerarsi posteriore alla stipula della fideiussione, anche se anteriore alla morosità del debitore principale.

Casus Decisus
RILEVATO che A.C. ricorre per la cassazione della sentenza n. 549-2019 della Corte d'Appello di Milano, pubblicata l'8 febbraio 2019, articolando due motivi. Resiste con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Il ricorrente espone in fatto di essere stato convenuto, ex art. 702 bis cod.proc.civ., dinanzi al Tribunale di Milano, dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. che, deducendo di essere creditrice di euro 213.307,48, nei confronti della B.F. S.r.L., di cui era amministratore e per cui aveva prestato fideiussione in data 19 settembre 2012, chiedeva venisse dichiarata l'inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto con cui aveva ceduto a L.D.C., sua ex moglie, a titolo di assegno divorzile una tantum, la piena proprietà dell'abitazione familiare sita in (omissis). Il Tribunale con ordinanza ex art. 702 ter cod.proc.civ. rigettava il ricorso proposto dall'istituto di credito. La Banca Nazionale del Lavoro si rivolgeva alla Corte d'Appello di Milano, chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata. La Corte d'Appello, accoglieva il gravame e dichiarava inefficace l'atto di trasferimento. Contro tale sentenza veniva presentato ricorso in Cassazione.

Testo della sentenza
CASSAZIONE, SEZIONE VI - ORDINANZA 15 aprile 2021 N. 9886 Amendola Adelaide

CONSIDERATO che

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione con riguardo all'art. 2901 cod.civ., anche in relazione alle norme di cui agli artt. 1936, 1938, 1941 e 2697 cod.civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ. nonché l'omessa motivazione ex art. 360 comma 1 n. 5 cod.proc.civ. su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d'Appello ritenuto che il credito di BNL fosse anteriore all'atto dispositivo solo perché l'obbligo di garanzia era stato assunto in data antecedente al predetto atto. Oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d'Appello avrebbe ritenuto il credito azionato dalla banca creditrice anteriore all'atto dispositivo, senza indagare se, alla data dell'atto dispositivo, l'obbligo di garanzia fosse attuale e quindi se la banca avesse effettivamente maturato un diritto di credito. Il ricorrente ipotizza che la decisione impugnata sia in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della valutazione di anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto revocando, fa leva non sul momento del rilascio della garanzia, ma su quello dell'effettivo accreditamento al debitore principale delle somme date a debito. Trattandosi, nel caso di specie di un'apertura di credito in conto corrente, il momento rilevante avrebbe, quindi, dovuto individuarsi nella utilizzazione dell'affidamento concesso. Dalla documentazione prodotta dalla banca creditrice sarebbe emerso che il debito della B.F. si era formato nel corso del 2014, quindi, dopo la regolazione delle questioni patrimoniali discendenti dal loro divorzio da parte dei coniugi C.D.C.

1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis cod.proc.civ.

[...]

L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dello avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. Con la conseguenza che il trasferimento immobiliare per cui è causa deve considerarsi posteriore alla stipula della fideiussione, anche se anteriore alla morosità del debitore principale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione dell'art. 2901 cod.civ. anche in relazione alle norme degli artt. 2697 e 2729 cod.civ. nonché per nullità, ex art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc.civ., per assenza o illogicità della motivazione e per violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., per avere la Corte ritenuto dimostrata la scientia damni in capo al terzo sulla base di un'unica circostanza, irrilevante, e, comunque, inidonea a costituire una presunzione dotata dei caratteri della gravità, precisione e concordanza. La Corte d'Appello avrebbe tratto il convincimento che L.D.C. fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato ai creditori dell'ex marito da un unico indizio, rappresentato dalla contiguità domiciliare e dalla presenza assidua di A.C. presso la propria famiglia, confondendo la coabitazione con la comunione materiale e spirituale, omettendo di considerare le cause del divorzio, la ampiezza della casa che consentiva all'ex coniuge di alternare periodi di vicinanza con i figli avuti con L.D.C. ad altri di convivenza con la nuova compagna ed il figlio avuto con la stessa.

Il motivo è inammissibile.

Lo sforzo confutativo del ricorrente si concentra sulla non significatività della convivenza dei due coniugi nonostante la separazione rispetto alla persistenza del consortium vitae posto a base del matrimonio — lunga digressione sulle ragioni che avevano portato i coniugi a divorziare, la divisibilità della casa coniugale, l'alternanza di periodi di convivenza con la nuova compagna — ma non si rivela pertinente né in grado di scalfire il ragionamento inferenziale che ha indotto la Corte d'Appello a ritenere provato l'elemento soggettivo della scientia damni da parte di L.D.C., basato sulle seguenti circostanze, la cui gravità, precisione e concordanza, non sono state censurate dal ricorrente: mancato ottemperamento agli obblighi assunti con l'atto di separazione quando alla divisione della casa familiare, mantenimento della residenza presso la casa familiare da parte di A.Ca. fino al divorzio avvenuto nel 2013, nonostante fosse separato dalla moglie dal 2001, dichiarazione da parte di L.D.C. di essere la moglie convivente all'atto della notifica dell'atto giudiziario, la tempistica del divorzio, la causa una tantum della dazione, in assenza di un originario diritto al mantenimento da parte di Loredana De Cillis e persistendo la sua autosufficienza economica.

3.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso