estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato (così, da ultimo, Cass. civ, Sez. V., 20 novembre 2019, n. 30143).
CONSIDERATO che
14. Con il primo motivo, la Cooperativa ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1355, 1356, 1358 e 1359 cod. civ.: la ricorrente lamenta che la sentenza d’appello abbia erroneamente respinto la qualificazione della seconda condizione sospensiva di cui agli artt. 8 e 9 del preliminare come meramente potestativa e che, anche a volerla considerare una condizione potestativa mista, il giudice d’appello avrebbe errato nel considerare il comportamento di N. conforme a buona fede.
15.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1355, 1356, 1358 e 1359 cod. civ. e del divieto di venire contra factum proprium.
15.1.La ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la condizione sospensiva di cui agli artt. 8 e 9 del contratto preliminare non potesse considerarsi verificata con la sentenza parziale del tribunale di Savona, resa in sede di giudizio di divisione ereditaria promosso dal N., in quanto la predetta, non essendo ancora divenuta cosa giudicata, era soggetta ad essere riformata, ancorché N. e i P. avessero già riconosciuto l’avveramento della condizione.
16.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. pro. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ.: il ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata per l’ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale di pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c.
17.Va preliminarmente dato atto che i controricorrenti deducono, innanzitutto, l’inammissibilità del ricorso, per l’attuale carenza d’interesse della Cooperativa Edile in liquidazione coatta amministrativa, essendo la stessa nell’impossibilità giuridica e fattuale, di dare esecuzione alle obbligazioni scaturenti a suo carico dal contratto preliminare oggetto di causa, qualora questo fosse ritenuto efficace.
18.L’eccezione è infondata poiché, come osservato dalla ricorrente nella memoria, permane l’interesse a conoscere, quanto meno in relazione alle spese di lite, l’esito finale delle domande a suo tempo proposte dalla Cooperativa in bonis.
19.Passando all’esame dei sopra descritti motivi di ricorso, il primo motivo è infondato.
[...]
19.2.Nel caso di specie, il combinato disposto degli artt. 8 e 9 del contratto preliminare prevedeva l’impegno di N.E. ad acquisire la quota mancante pari a 54/192 dei terreni in Comune di (OMISSIS) identificati al foglio(...) entro il termine di un anno, prorogabile di comune accordo. La corte di merito aveva rilevato dalla documentazione che detta acquisizione doveva avvenire a seguito di una pronuncia giudiziale relativa ad una causa di divisione ereditaria già pendente dall’anno 1989 avanti al tribunale di Savona.
19.3.Ciò posto, la corte territoriale aveva ritenuto che l’avveramento della condizione non dipendeva dal mero arbitrio di N., bensì dalla decisione del giudice chiamato a decidere il giudizio di divisione ereditaria.
19.4.Tale conclusione è in linea con il principio giurisprudenziale sopra enunciato, dal momento che l’avveramento dipende dal concorso di fattori estrinseci e non solo dalla volontà della parte.
20.Il secondo motivo è inammissibile.
20.1.Ad avviso del giudice d’appello la dichiarazione di N. del 27 dicembre 2004, con cui si dichiarava esclusivo proprietario dei mappali (...) del foglio (...) non è idonea a far ritenere provato l’avveramento della seconda condizione sospensiva poiché la sentenza parziale con cui il tribunale di Savona in data 4/2/2003 aveva provveduto nel giudizio di divisione ereditaria non era divenuta cosa giudicata, con la conseguenza che l’acquisizione dei terreni poteva sempre essere revocata nell’ambito del successivo giudizio di appello.
20.2.La censura, benché formalmente articolata come violazione e falsa applicazione di legge, non specifica il contenuto precettivo delle numerose disposizioni invocate né lo raffronta con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. Un. 23745/2020) finendo per attingere l’esito dell’apprezzamento di fatto cui è pervenuto il giudice del merito.
21.Il terzo motivo è infondato.
21.1.Come pure dedotto dal P.M., la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, al fine di evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., non occorre che la reiterazione in sede di appello delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado avvenga con una specifica forma, nondimeno la riproposizione va fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (cfr. Cass.25840/2020; id.22311/2020; id.40833/2021) non accolte in primo grado.
21.2.Nel caso di specie l’odierna ricorrente non ha formulato un preciso motivo di gravame, pur avendo la sentenza di primo grado statuito espressamente l’infondatezza della domanda risarcitoria.
22.Il ricorso è dunque rigettato e, in applicazione della soccombenza, parte ricorrente va dichiarata tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.
23.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso