Giu Remissione Sezioni Unite del principio secondo cui l’incapacità a testimoniare, prevista dall’art. 246 c.p.c., determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - ORDINANZA INTERLOCUTORIA 09 giugno 2022 N. 18601
Massima
La Sezione Terza civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione di massima di particolare importanza relativa alla attualità e all’effettiva portata del principio secondo cui l’incapacità a testimoniare, prevista dall’art. 246 c.p.c., determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell’espletamento della prova, o nella prima difesa successiva, restando altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157, comma 2, c.p.c., senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare possa ritenersi comprensiva dell’eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa nonostante l’opposizione.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - ORDINANZA INTERLOCUTORIA 09 giugno 2022 N. 18601