Giu L’inoperatività della sospensione feriale legittima il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione
Corte di Cassazione - Sez. 3 - ORDINANZA 27 giugno 2022 N. 20594
Massima
L’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892; Cass. 05/12/2014, n. 25827).

Casus Decisus
RILEVATO che I.P. ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello spiegato avverso la sentenza del Tribunale di Lucca di rigetto dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta dalla stessa P. a seguito di atto di pignoramento mobiliare in suo danno compiuto dal Condominio dell’edificio in (omissis) 2. Benché ritualmente intimato, il predetto Condominio non espleta attività difensiva in questo grado di giudizio.

Testo della sentenza
Corte di Cassazione - Sez. 3 - ORDINANZA 27 giugno 2022 N. 20594 Rubino Lina

1. É superfluo dare conto dei motivi di ricorso, palesandosi l’inammissibilità dello stesso per tardività. La sentenza impugnata ha deciso una controversia qualificata come opposizione all’esecuzione, alla quale non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva. L’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892; Cass. 05/12/2014, n. 25827). Ne deriva che avverso la sentenza qui impugnata (pubblicata il 6 giugno 2019 e notificata il 1° luglio 2019), il ricorso per cassazione risulta notificato (con atto inviato a mezzo PEC) il giorno 11 settembre 2019, irrimediabilmente elasso il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., per la proposizione dell’impugnazione.

2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, stante la indefensio della parte intimata.

3. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.