Giu Principi in tema di rendite catastali
Corte di Cassazione Civile, Sez 5 - SENTENZA 24 giugno 2022 N. 20509
Massima
(Cass.nn.31809/18 ed innumerevoli altre): “in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso”.

Cass.n. 12777/18: “in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a
seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una
valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso”

Nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente” (Cass.nn. 6038/22; 2193/15 ed altre).

Cass.n. 6139/21: “In tema di accertamenti tributari, qualora la rettifica del valore di un immobile si fondi sulla stima dell'UTE o di altro ufficio tecnico, che ha il valore di una semplice perizia di parte, il giudice investito della relativa impugnazione, pur non potendo ritenere tale valutazione inattendibile solo perché proveniente da un'articolazione dell'Amministrazione finanziaria, non può considerarla di per sé sufficiente a supportare l'atto impositivo, dovendo verificare la sua idoneità a superare le contestazioni dell'interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi ed essendo, altresì, tenuto ad esplicitare le ragioni del proprio convincimento”

Cass.n. 374/17: “In tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d'ufficio giustificato da
specifiche variazioni dell'immobile”.

Casus Decisus
RILEVATO CHE § 1. F. S.R. propone sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia del Territorio (poi Agenzia delle Entrate) ha rettificato - a seguito di dichiarazione di variazione per l'aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano da lui presentata il 2 maggio 2011 con procedura Docfa - il classamento e la rendita catastale di tre unità immobiliari site in Ischia. La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha osservato che: - l'avviso di accertamento era adeguatamente motivato perché contenente gli elementi essenziali della riclassificazione sulla base di atti richiamati per relationem e già noti al contribuente; - generiche erano le deduzioni con le quali quest'ultimo aveva inteso contraddire la correttezza delle determinazioni dell'Ufficio, tanto più che queste ultime erano fondate, come già osservato dal primo giudice, su stima UTE; - in base all'articolo 11, 1^ co., d.l. 70/88 convertito in l. 154/88 il classamento poteva essere effettuato anche senza sopralluogo, a maggior ragione nei casi, come quello di specie, in cui l'Ufficio aveva operato con metodo comparativo riferito ad unità già censite ed aventi analoghe caratteristiche; - la perizia di parte prodotta dal contribuente nel corso del giudizio di appello non poteva ritenersi dirimente, “per la semplice ragione che una perizia di parte non può giammai ritenersi, proprio perché tale, elemento di prova, attesa la sua valenza strutturale e funzionale di giudizio e non di fatto. Diversamente il giudice finirebbe con il conformare acriticamente il proprio convincimento a quello altrui ed anzi, peggio, a quello di una parte in processo”. L’ Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina (successivamente prorogata) dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Testo della sentenza
Corte di Cassazione Civile, Sez 5 - SENTENZA 24 giugno 2022 N. 20509 Chindemi Domenico

CONSIDERATO che

§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell'articolo 24 Cost., nonché degli articoli 3 l. 241/90 e 7 l. 212/00. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che non poteva ritenersi adeguatamente motivato un avviso di accertamento catastale (qui allegato sub n.2 al ricorso) che contenesse, come nella specie, soltanto l'indicazione della categoria, della classe e della rendita attribuita; né il difetto di motivazione poteva essere supplito con la successiva allegazione della stima UTE.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza per motivazione apparente, dal momento che la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto adeguatamente motivato l'avviso di accertamento senza prendere in esame le ragioni sul punto svolte dalla parte contribuente, né spiegare le ragioni di quanto così deciso. § 2.2 Questi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle censure sollevate, sono infondati.

[...]

Ora, nel caso di specie risulta, per un verso, che l'avviso di accertamento opposto contenesse (come riconosciuto dallo stesso ricorrente) tutti gli elementi essenziali di conoscenza quanto a descrizione dell'immobile, categoria, classe e rendita attribuita e, per altro verso, che alla maggiore classificazione ed attribuzione di rendita l'ufficio abbia proceduto all'esito di una istanza di aggiornamento catastale proposta dal contribuente stesso e fatta oggetto di rideterminazione, da parte dell'ufficio, sotto il solo profilo della valutazione economica ed estimativa, ma senza variazioni o contestazioni di consistenza fattuale delle unità immobiliari. Il che rendeva, in effetti, adeguatamente motivato l'avviso di accertamento, in quanto idoneo a porre il contribuente in condizione di cogliere tutti gli elementi della più gravosa classificazione così come di esaurientemente contestarlo, in ambito giudiziario, con riguardo a tutti i suoi elementi costitutivi fondamentali: quanto sia a ‘ragioni giuridiche’ sia a ‘presupposti di fatto’ (artt.7 l. 212/00; art. 3 l. 241/90).

§ 3.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. – omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla presenza, nella stessa zona dell'abitato ed anche nella stessa particella catastale, di unità immobiliari con caratteristiche simili a quelle dedotte in giudizio ma recanti un classamento inferiore che l'amministrazione finanziaria non aveva contestato. Ciò risultava da tutta una serie di visure prodotte in giudizio che la Commissione Tributaria Regionale non aveva esaminato, così come non era stata sul punto vagliata la perizia di parte. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 24 Cost., 2697 cod.civ. e 115 cod.proc.civ.. Per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di prendere in esame la perizia tecnica geom. Sessa prodotta ritualmente in giudizio, dalla quale doveva evincersi la dimostrazione dell'illegittimo classamento attribuito; inoltre la Commissione Tributaria Regionale aveva pregiudicato il diritto di difesa del contribuente là dove aveva giustificato il mancato esame della perizia per il solo fatto della sua provenienza dalla parte in causa. Con il quinto motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. – omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito  proprio da quanto emergente dalla perizia tecnica, oltre che dalla documentazione catastale e fotografica di corredo dimostrativa del fatto che nella stessa zona vi fossero immobili similari recanti una minore classificazione.

§ 3.2 Questi tre motivi di ricorso, anch’essi suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle censure sollevate, sono fondati nei termini che seguono.

[...]

Questi indirizzi, che nell’ambito di un giusto processo devono evidentemente valere tanto per il contribuente quanto per l'ente impositore, risultano qui violati, dal momento che: - il contribuente aveva dedotto fin dal primo grado di giudizio (con motivi riformulati in appello) l'illegittimità dell'avviso di accertamento in questione poiché non teneva conto di tutta una serie di elementi rilevanti ai fini della stima, così come evincibili da visure catastali e documentazione fotografica di immobili, asseritamente analoghi, siti nella stessa zona ed anche ricompresi all'interno della stessa particella catastale della proprietà del contribuente stesso;

- queste argomentazioni difensive, integrative di un vero e proprio motivo di opposizione all'avviso di classamento, erano state corroborate in grado di appello mediante la produzione di documentazione e di una perizia tecnica avente lo scopo di confutare la maggiore rendita risultante dalla stima UTE richiamata dall'Ufficio;

- la Commissione Tributaria Regionale non ha mostrato di farsi minimamente carico degli elementi fattuali e tecnici così introdotti nel quadro istruttorio, e ciò sulla base di una motivazione (come su riportata) che si pone in effetti in aperto contrasto con i dedotti principi di difesa e di ‘parità delle armi’ nel processo, oltre che con le regole di valutazione probatoria e di formazione del convincimento del giudice;

- in particolare, emerge a chiare lettere che i giudici regionali non abbiano deliberatamente e, si potrebbe dire, ‘programmaticamente’ preso in esame la perizia di parte contribuente per il solo fatto della sua provenienza, e per non ‘conformare acriticamente il proprio convincimento a quello altrui ed anzi, peggio, quello di una parte in processo’; là dove, così facendo, la Commissione Tributaria Regionale non ha considerato che prendere in esame e valutare la perizia di parte (motivando poi sul proprio convincimento) non ne implicava di certo, per ciò soltanto, il recepimento ‘acritico’ e che, sotto diverso aspetto, quanto paventato con riferimento alla perizia della parte contribuente si verificava invece a favore dell'amministrazione finanziaria, la cui stima UTE è stata dai giudici regionali condivisa proprio in assenza di qualsivoglia vaglio critico in grado di dare conto delle diverse ragioni e risultanze istruttorie offerte dalla parte contribuente;

- risulta per tabulas che la mancata considerazione della consulenza di parte contribuente (connotata da aspetti almeno potenzialmente decisivi, perché incentrata sulla comparazione con vari immobili analoghi e su altra documentazione, anche fotografica) non sia dunque dipesa da un, seppur implicito, convincimento di non persuasività degli elementi tecnico-estimativi in essi contenuti, quanto proprio da una posizione teorica pregiudiziale, incidente sul corretto svolgimento del contraddittorio.

§ 4.1 Con il sesto motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione nell'articolo 61 d.P.R. 1142 del 1949, il quale faceva obbligo di far precedere il classamento da visita-sopralluogo; mentre il citato articolo 11 del d.l. 70/88 costituiva una disposizione di mera semplificazione procedurale e differimento del sopralluogo stesso in sede di ‘verifiche successive’.

§ 4.2 Il motivo è infondato.

[...]

Nel senso della non-necessità di sopralluogo in assenza di variazioni edilizie e stante l’assenza di un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale si è espressa anche Cass.n. 21923/12, la quale ha aggiunto – in termini – che l’esigenza di visita-sopralluogo va senz’altro esclusa “quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente”, secondo quanto si desume dall'art. 11, comma 1^, d.l. n. 70 del 1988, convertito nella legge n. 154 del 1988; disposizione che, dunque, la Commissione Tributaria Regionale ha correttamente applicato.

§ 5. Ne segue , in definitiva, l'accoglimento del terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, con rigetto degli altri. La causa va rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie alla luce dei principi su indicati, provvedendo anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte

- accoglie il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, respinti gli altri;

- cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.