Giu Principi in tema di cittadino straniero e legami familiari
Corte di Cassazione sez. 1 - ORDINANZA 15 giugno 2022 N. 19296
Massima
A seguito dell'intervento additivo della Consulta questa Corte (Cass. 781/2019; conf. Cass. 1665/2019; Cass. 11955/2020;Cass. 24908/2020) ha enunciato i seguenti principi «il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami
con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost. Tuttavia il giudice del merito è tenuto, onde pervenire all'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato art. 13, comma 2 bis, a dare conto di tutti gli elementi qualificanti l'effettività di detti legami (rapporto di coniugio, durata del matrimonio, nascita di figli e loro età, convivenza, dipendenza economica dei figli maggiorenni etc.), oltre che delle difficoltà conseguenti all'espulsione, senza che sia possibile, fuori dalla valorizzazione in concreto di questi elementi, fare riferimento ai criteri suppletivi relativi alla durata del soggiorno, all'integrazione
sociale nel territorio nazionale, ovvero ai legami culturali o sociali con il Paese di origine". In motivazione, si è chiarito che il giudice è tenuto a valutare "la effettiva consistenza di quei legami, che devono essere particolarmente stretti e che possono essere desunti da vari elementi oggettivi, quali l'esistenza di un rapporto di coniugio e la durata del matrimonio, la nascita di figli e la loro età, la convivenza, altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare, la dipendenza economica dei figli maggiorenni e dei genitori, le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad
affrontare in caso di espulsione", atteso che "il fine da perseguire è quello di interpretare la clausola della coesione familiare, in funzione ostativa dell'espulsione, in modo sistematicamente coerente con il vigente sistema normativo", il quale non esclude l'espellibilità (pur prevedendone l'attuazione con modalità compatibili con le singole situazioni personali) neppure nei casi in cui siano in gioco altri diritti fondamentali della persona di pari, se non superiore, rango (art. 19, comma 2 bis), oltre a riconoscere il diritto all'unità familiare "alle condizioni previste dal presente testo unico" (art. 28, comma 1, e cfr. art. 29, comma 3)».

Casus Decisus
RILEVATO CHE Il Giudice di Pace di Torino, con ordinanza del 31 luglio 2020, ha respinto l'impugnazione di O.E., cittadino nigeriano, avverso il decreto prefettizio di espulsione nr. 286/2018 del 15/3/2018, emesso ai sensi dell’art 13 comma 2 lett. b), per essersi lo straniero trattenuto nel territorio italiano nonostante il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno. 2. Il giudice osservava, per quanto di interesse in questa sede: a) che il provvedimento era stato correttamente adottato, essendo il ricorrente destinatario del decreto del Questore di Torino di rigetto della domanda tesa ad ottenere il permesso di soggiorno avverso il quale non vi era stata impugnazione; b) che non sussistevano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari non rientrando lo straniero in alcuno dei casi indicati dall’art 29 d.lvo. 286/98; c) che neanche il procedimento promosso avanti al Tribunale per i Minorenni, ex art 31 d.lvo 286/1998, incideva sulla validità e sull’efficacia del decreto di espulsione. 3. O.E. ricorre per Cassazione affidandosi ad unico motivo. Il Ministero dell’Interno e il Prefetto di Torino non hanno svolto attività difensive

Testo della sentenza
Corte di Cassazione sez. 1 - ORDINANZA 15 giugno 2022 N. 19296 Francesco Antonio

CONSIDERATO che

1. Con il mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dell’art 13 comma 2 bis D.Lgs. n. 286 del 1998, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 202/2013 e dell’art 8 CEDU; si sostiene che il giudicante ha erroneamente limitato l’esame dei legami familiari ai fini della decisione sull’allontanamento dello straniero alla sola ipotesi della formale sussistenza dei presupposti, previsti dall’art. 29 d.lvo 286/98, per il ricongiungimento.

2. Il ricorso è fondato.

2.1 L’art. 13 comma 2 bis D.Lgs. n. 286 del 1998 prevede che, nell'adottare il provvedimento di espulsione dello straniero - entrato nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera o che non abbia chiesto il permesso di soggiorno o sia titolare di un permesso revocato, annullato, scaduto da oltre sessanta giorni e non abbia chiesto il rinnovo - si debba tenere "anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine". Tale accertamento - imposto dall'art. 5, comma 5, anche per l'adozione del provvedimento di rifiuto di rilascio, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno - era previsto, in entrambe le situazioni, per lo straniero che avesse "esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o fosse un "familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29”. 2.2 In questo quadro normativo è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 5, comma 5, "nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo a chi abbia "esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato".

[...]

2.4 Nella caso in esame il Giudice di Pace, pur dando atto della allegazione da parte del ricorrente di qualificati legami familiari – costituiti dall’essere lo straniero unito in matrimonio con una connazionale munita di permesso di soggiorno dalla cui unione sono nati due figlie- si è limitato, non facendo corretta applicazione dei principi sopra esposti, ad affermare che il ricorrente non era in possesso di un valido titolo di soggiorno e che non sussistevano i presupposti per la formale richiesta di ricongiungimento. Il Giudice avrebbe dovuto procedere, alla stregua dei richiamati principi, all'accertamento della ragionevolezza e proporzionalità del provvedimento di espulsione, mediante la valutazione in concreto di tutti gli elementi forniti a sostegno dell'asserita instaurazione del vincolo familiare e della portata ed effettività degli obblighi dallo stesso derivanti.

2.5 Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di Pace di Torino, che provvederà, in persona di un diverso magistrato, e riesaminare la controversia secondo i principi sopra esposti anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata