CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI - ORDINANZA 16 giugno 2022 N. 19365
Massima
I motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, atteso che il ricorrente ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione sia basato su forme argomentative o modalità di formulazione tali da rendere impossibile l'individuazione della critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1479 del 22/01/2018, Rv. 646999 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005, Rv. 580895 - 01)
Casus Decisus
RILEVATO che,
con sentenza resa in data 29/7/2021 (n. 1267/2021), la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato la nullità per difetto di forma scritta del contratto di locazione concluso tra S.R. (in qualità di locatrice) e N.G. (in qualità di conduttore), con la condanna di quest'ultimo al rilascio dell'immobile e al pagamento della somma risultante dalla compensazione tra quanto dovuto dal G. a titolo di
indennità di occupazione e le somme dovute in restituzione dalla Rambaldi in precedenza percepite a titolo di canoni;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato l'inammissibile proposizione per la prima volta in sede di appello, da parte del G., di una domanda nuova, consistente nella richiesta riconduzione a legalità del contratto in ragione dell'intervenuta imposizione unilaterale della mancata regolarizzazione fiscale del contratto da parte della locatrice (secondo una propria interpretazione dell'art. 13, co. 6, legge n. 431/98), là dove, in primo grado, il G. si era limitato a richiedere la sola condanna della Rambaldi alla conclusione di un contratto di locazione alle medesime condizioni già convenuto oralmente tra le parti, senza prospettare in alcun modo la mancata registrazione del contratto ai fini dell'art. 13, co. 6, legge n. 431/98;
avverso la sentenza d'appello N.G. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione;
S.R. non ha svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata
trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.;
Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI - ORDINANZA 16 giugno 2022 N. 19365
CONSIDERATO che
con l'unico motivo d'impugnazione proposto, il ricorrente
censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la
corte d'appello erroneamente affermato l'inammissibilità della
domanda di riconduzione a legalità del contratto di locazione
proposta per la prima volta in sede di appello;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come l'odierno ricorrente si sia limitato a
contestare le affermazioni fatte proprie dalla corte territoriale
sulla base di un'astratta e solo generica opposizione alla
decisione impugnata, senza neppure individuarne gli essenziali
passaggi logico-giuridici, esaurendone il proprio contrasto
argomentativo nella rilevazione secondo cui "ragioni di nullità
della protezione, avrebbero dovuto imporre la rilevabilità di
ufficio della stessa e comunque la sua ammissibilità ove, seppure
proposte in appello per la prima volta, comunque proposta dal
conduttore"; l'assoluta carenza di qualsivoglia sviluppo
argomentativo delle contestazioni rivolte nei confronti della
sentenza impugnata vale a escludere l'ammissibilità della censura
così formalizzata dal ricorrente, dovendo al riguardo trovare
applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di
questa Corte [...]
sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente dato atto
dell'inammissibilità del ricorso; non vi è luogo per l'adozione di
alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del
presente giudizio di legittimità, non avendo l'intimato ha svolto
difese in questa sede; dev'essere, infine, attestata la sussistenza
dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma
1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.